Il 1° dicembre 2024 sono entrate in vigore le regole note come Regulations on Export Control of Dual-Use Items della Repubblica Popolare Cinese (“Regolamento”), di cui avevamo scritto in un nostro precedente post. Cogliamo dunque l’occasione per approfondire alcune tematiche e casistiche connesse all’applicazione di tale normativa.
Innanzitutto, è di indubbio interesse la decisione della Repubblica Popolare del 3 dicembre scorso di istituire, sulla base del Regolamento, restrizioni all’esportazione dalla Cina verso gli Stati Uniti di beni a duplice uso, compresi:
- il divieto di esportare negli USA beni a duplice uso se destinati a utilizzatori o usi finali militari;
- il divieto di esportare beni duali connessi a certe materie quali gallio, germanio, antimonio e materiali superduri;
- ulteriori restrizioni all’esportazione di grafite e beni composti di tale materiale;
- ulteriori verifiche su usi e utilizzatori finali dei beni e delle tecnologie a duplice uso esportati.
La decisione cinese, adottata in risposta alle crescenti misure di controllo all’esportazione di beni e tecnologia strategici verso il Paese asiatico imposti dagli Stati Uniti, dimostra la crescente “militarizzazione” delle misure di export control, in un contesto sempre più frammentato in cui la normativa sul controllo delle esportazioni è sempre più usata come strumento di politica estera e di sicurezza da parte degli stati. Questi sviluppi, che indubbiamente caratterizzeranno anche il prossimo futuro, impongono agli operatori europei riflessioni sui possibili impatti che la normativa di trade control adottata da stati terzi potrebbe avere nei loro confronti, anche in considerazione della portata extraterritoriale che tale normativa ha (nel caso degli Stati Uniti) o potrebbe avere (nel caso della Cina).
Un altro aspetto interessante relativo all’applicazione della normativa cinese di controllo dell’esportazione di beni duali è connesso all’assoggettamento a tale normativa di beni che non risulterebbero controllati applicando i criteri dettati dalla normativa europea. In particolare, rileva un esempio connesso alle materie chimiche. Infatti, nell’ambito di un’esportazione di polipropilene clorurato (“CPP”), le autorità cinesi hanno comminato una sanzione a un esportatore cinese per non aver questi ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla normativa applicabile per l’esportazione di cloroformio – che è un bene a duplice uso controllato ai sensi del Regolamento – nonostante tale elemento fosse presente solo in una concentrazione dello 0,1% all’interno del CPP.
La normativa di export control cinese prevede infatti che, se uno dei componenti di un bene non controllato all’esportazione – inclusi dunque gli elementi chimici come nel caso del CPP – sono soggetti a vincoli all’esportazione, allora tutto il macro-bene è da intendersi assoggettato ai vincoli previsti da tale normativa. In altre parole, è soggetta a vincolo autorizzativo l’esportazione di beni non a duplice uso che contengano al loro interno – in qualsiasi misura e quantità – un componente a duplice uso. Ciò rappresenta una differenza significativa rispetto a quanto previsto, ad esempio, dalla normativa UE, dove il Regolamento (UE) 2021/821 (c.d. Regolamento dual use) prevede che esso si applichi anche ai beni che non figurano nell’elenco di beni e tecnologie a duplice uso di cui all’Allegato I solo ove questi contengano un componente controllato che ne rappresenti l’elemento principale e che possa essere facilmente rimosso.
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