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CORONAVIRUS: CHIARIMENTI DELL’ AGENZIA DELLE DOGANE SULLO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Studio Legale Padovan

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Cura Italia) ha disposto una sospensione, dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, di tutti i termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, sia a istanza di parte sia con procedura d’ufficio.
A tal riguardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con Determinazione Direttoriale del 26 marzo 2020, ha adottato misure straordinarie relativamente alla gestione delle attività istruttorie ed autorizzative.
Il criterio direttivo adottato dall’amministrazione doganale è quello secondo cui gli operatori economici sono invitati a non proporre nuove istanze che non abbiano i caratteri dell’assoluta eccezionalità, in quanto indifferibili e urgenti. Inoltre, le istanze dovranno riguardare le attività di operatori rientranti nei codici ATECO considerati essenziali in questo periodo straordinario come da DPCM dello scorso 22 marzo.

In particolare:
– per quanto riguarda il sistema delle Customs Decisions:
  • in assenza dei summenzionati requisiti di urgenza, si invitano gli operatori a ritirare le istanze presentate mediante Trader Portal;
  • laddove l’istanza sia già stata proposta ed accettata dagli Uffici competenti, l’Ufficio potrà adottare un diniego (informandone anticipatamente il richiedente ai fini dell’esercizio del diritto ad essere ascoltati), solo quando l’istruttoria non sia ad uno stadio già avanzato; sarà cura degli operatori, superata l’emergenza, riproporre l’istanza mediante Trader Portal, duplicando la domanda precedentemente proposta – in modo che gli Uffici possano tener conto di tutti gli elementi di istruttoria già acquisiti – che verrà trattata con priorità.
– Per quanto riguarda le autorizzazioni attive:
  • ove non vi sia una concreta necessità, si invitano gli operatori economici a proporre istanza di sospensione sull’apposito portale – entro il 31 marzo p.v. – per tutte le decisioni che prevedono un termine di validità limitato (e.g. autorizzazioni di perfezionamento, di ammissione temporanea, uso finale, ecc.) e che abbiano una scadenza imminente, i.e. non oltre il 1° maggio 2020;
– in relazione alle istanze per l’ottenimento dell’autorizzazione di AEO ovvero lo status di esportatore autorizzato:
  • qualora le attività istruttorie siano già in uno stato avanzato e possano essere svolte in modalità di lavoro agile, si darà corso alle attività rimanenti ai fini della decisione conclusiva;
– in relazione alla vidimazione dei certificati di circolazione FORM A, EUR.1, e/o EUR-MED, alla luce della difficoltà per gli esportatori di ottenere i certificati in originale, è possibile che gli stessi possano essere presentati in copia, salvo produzione dell’originale a cessazione dell’emergenza (analoga misura è estesa anche per i certificati A.TR legati agli scambi tra l’UE e la Turchia);

    – con riguardo ai Carnet ATA:
  • un Carnet ATA scaduto di validità può essere presentato all’Ufficio doganale per la “rimessa nei termini”, entro 1 mese dalla scadenza dello stesso, al solo fine della riesportazione; ovvero
  • il titolare del Carnet, prima della scadenza di validità dello stesso, potrà richiedere alla Camera di Commercio che ha emesso il precedente un Carnet sostitutivo, che avrà un nuovo termine di validità di 1 anno dalla data di emissione;
  • infine, considerata la situazione emergenziale, si prevede la possibilità di richiedere agli Uffici doganali di prorogare i termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet.

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