Con Determinazione Direttoriale Prot. n. 101288/RU dello scorso 27 marzo (www.adm.gov.it)
l’Agenzia delle Dogane ribadisce:
– la necessità di autorizzazione all’esportazione verso Paesi terzi dei
dispositivi di protezione individuale (e.g. visiere, mascherine, guanti, camici
ecc.) – come individuati nell’allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE)
2020/402;
– che detta autorizzazione non deve essere richiesta per l’esportazione verso:
Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, Andorra, isole Fær Øer, Repubblica
di San Marino, Stato della Città del Vaticano e verso i Paesi e Territori
d’oltremare elencati nell’allegato II del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione europea
Inoltre, l’Agenzia chiarisce che la suddetta autorizzazione non è richiesta per
i regimi diversi dall’esportazione, fornendo alcune precisazioni. In
particolare:
1. non è richiesta l’autorizzazione per le riesportazioni da deposito doganale
(in quanto trattasi di merce non unionale);
2. necessità di autorizzazione per le esportazioni di dispositivi di protezione
individuale contenute nei bagagli dei passeggeri, salvo che non risulti
evidente, per la quantità degli stessi, che siano destinati esclusivamente ad
un uso personale del passeggero stesso;
3. necessità di autorizzazione anche per le merci esportate per scopi non
commerciali; in questo caso l’autorità competente valuterà il rilascio
dell’autorizzazione in base alle circostanze;
4. con riferimento alle merci in transito si evidenzia che l’obbligo
dell’autorizzazione decorre dal 15 marzo 2020, per cui se a tale data la
dichiarazione doganale era stata già presentata, non dovrà essere richiesta
l’autorizzazione dalla dogana di uscita.
Importazione
Con riferimento all’importazione, l’ordinanza n. 6 del 28 marzo 2020 del
Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (www.adm.gov.it)
ha previsto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “provvede, senza
differimento, a porre in essere ogni azione utile al fine di consentire la
celere sdoganalizzazione (sdoganamento ndr.) di tutti i DPI e in particolare i
DPI di protezione vie aeree FFP2, FFP3, N95, KN95 indicati dalla circolare del
Ministero della Salute prot. 4373 del 12 febbraio 2020, nonché di beni mobili
di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, compresi
gli strumenti e i dispositivi di ventilazioni invasivi e non invasivi”.
In particolare, si precisa, l’Agenzia provvede allo svincolo diretto dei DPI –
con esecuzione di dazi e IVA – esclusivamente nei confronti di:
– Regioni;
– Province autonome;
– Enti territoriali locali;
– Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, commi 2 e 3 del D.lgs. 165/2001
e s.m.i.;
– strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e inserite nella
rete regionale dell’emergenza; nonché
– altri soggetti esercenti servizi pubblici essenziali.
A tal fine, tramite le proprie articolazioni territoriali, l’Agenzia effettua
un controllo sulle merci al fine di individuare quelle che possono essere
svincolate ai soggetti di cui sopra e, contestualmente agli svincoli, provvede
a darne comunicazione al Commissario Straordinario.
Per i DPI non diretti ai soggetti summenzionati, invece, l’Agenzia dovrà
procedere a segnalare direttamente la circostanza al Commissario Straordinario
mediante PEC – commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it – e potrà
disporre, ove lo ritenga, la requisizione della merce in qualità di soggetto
attuatore come previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 122 DL 18/2020.
Esportazione