Con un avviso pubblicato in data 15 agosto 2025, lo U.S. Customs and Border Protection (“CBP”) ha fornito utili chiarimenti circa l’aggiunta di ulteriori prodotti derivati dall’acciaio all’Allegato I dell’Harmonized Tariff Schedule of the United States (“HTSUS”) ai sensi della Proclamation 10896 del 10 febbraio 2025 “Adjusting Imports of Steel into the United States” (“Proclamation”). Come analizzato in un nostro precedente post, tramite tale Proclamation, adottata ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962 (19 U.S.C. § 1862), il Presidente degli Stati Uniti ha imposto dazi ad valorem sulle importazioni di alcuni articoli in acciaio e di prodotti derivati da acciaio.
In attuazione della Proclamation, il Dipartimento del Commercio statunitense ha dunque disposto ulteriori modifiche alla HTSUS, con l’inclusione di nuovi prodotti derivati dell’acciaio negli elenchi soggetti a tali dazi. In particolare, come specificato nell’avviso del CBP, a partire dal 18 agosto 2025, determinati prodotti importati negli Stati Uniti saranno soggetti a dazi addizionali, come di seguito dettagliato:
- 9903.81.90 (tutti i Paesi tranne il Regno Unito): prodotti derivati dell’acciaio di cui alla sottosezione (m), tra cui molti beni del capitolo 73, nonché alcuni beni del capitolo 72, del Sistema Armonizzato (“SA”) → dazio del 50% ad valorem sul contenuto in acciaio;
- 9903.81.97 (solo Regno Unito): prodotti derivati dell’acciaio di cui alla sottosezione (t), tra cui molti beni del capitolo 73, nonché alcuni beni del capitolo 72, del Sistema Armonizzato (“SA”) → dazio del 25% ad valorem sul contenuto in acciaio.
- 9903.81.91 (tutti i Paesi tranne il Regno Unito): prodotti derivati dell’acciaio di cui alla sottosezione (n), tra cui beni dei capitoli 82, 84, 85 e 87 del SA → dazio del 50% ad valorem sul contenuto in acciaio (applicabile anche alle merci con “privileged foreign status” introdotte in una Foreign Trade Zone prima del 18 agosto 2025);
- 9903.81.98 (solo Regno Unito): prodotti derivati dell’acciaio di cui alla sottosezione (u), tra cui beni dei capitoli 82, 84, 85 e 87 del SA → dazio del 25% ad valorem sul contenuto in acciaio (applicabile anche alle merci con “privileged foreign status” introdotte in una Foreign Trade Zone prima del 18 agosto 2025);
- 9903.81.92 (tutti i Paesi, incluso Regno Unito): beni derivati dell’acciaio di cui alle sottosezioni da (m) a (u) (cfr. supra) prodotti in un Paese terzo a partire da acciaio fuso e colato negli Stati Uniti → 0% ad valorem.
Come specificato nell’avviso, non è ammesso il c.d. drawback con riferimento ai dazi imposti ai sensi della Proclamation. Inoltre, la/le parte/i non in acciaio di un determinato prodotto devono essere dichiarate separatamente al momento dell’importazione, potendo essere soggette ai dazi reciproci previsti dall’Executive Order 14257 (si veda il nostro post precedente). Restano poi in vigore gli obblighi di dichiarazione sul Paese di fusione e colata (“melt and pour”) e sul valore del contenuto in acciaio (vedasi questo nostro post).
Inoltre, con una Notice pubblicata il 19 agosto 2025 il Bureau of Industry and Security (“BIS”) ha confermato l’adozione di modifiche dell’HTSUS, dettagliando e ampliando la lista dei prodotti derivati dall’acciaio già anticipata dal CBP, estendendo l’applicazione dei dazi Section 232 anche ai prodotti derivati dall’alluminio. In particolare, sono stati aggiunti 407 codici tariffari all’elenco dei prodotti considerati come derivati dell’acciaio e dell’alluminio ai fini dell’applicazione dei dazi previsti dalla Section 232 del Trade Expansion Act del 1962. Tali modifiche sono divenute effettive per le merci immesse in consumo, o prelevate da magazzino per il consumo, a partire dalle ore 12:01 a.m. Eastern Time del 18 agosto 2025.
La Notice specifica che i dazi Section 232 saranno applicati al valore del contenuto di acciaio o alluminio presente nei prodotti interessati, mentre le componenti non in acciaio o alluminio continueranno a essere soggette ai dazi reciproci o ad altri dazi applicabili. Inoltre, la Notice precisa che 60 codici HTSUS non sono stati inclusi in quanto oggetto di altre indagini in corso.
Il testo ufficiale dettaglia che il subchapter III del capitolo 99 dell’HTSUS è stato modificato per includere, tra gli altri, i seguenti codici:
- 7216.91.0010: Sezioni a U, I o H, non ulteriormente lavorate oltre la laminazione a caldo, trafilatura a caldo o estrusione: di altezza inferiore a 80 mm.
- 7302.90.9000: Altri materiali di ferro o acciaio per binari ferroviari o tranviari.
- 7307.19.30: Altri raccordi filettati per tubi o condotte di ferro o acciaio, diversi da quelli in acciaio inossidabile.
- 7307.19.90: Altri raccordi per tubi o condotte di ferro o acciaio, non filettati, non specificati altrove.
- 7612.10.0000: Contenitori tubolari collassabili di alluminio.
- 7614.10.10: Fili ritorti, cavi, trecce e simili, compresi brache e articoli simili, di alluminio, non isolati elettricamente: con anima in acciaio: non muniti di accessori e non confezionati in articoli.
- 8202.39.0040: Anime per lame da sega diamantate.
- 8409.91.50: Parti di motori a pistoni a combustione interna ad accensione comandata (compresi i motori rotativi).
- 8708.40.30: Parti e accessori di trasmissioni per trattori adatti all’uso agricolo.
Si evidenzia che la normativa specifica che i dazi Section 232 si applicano anche ai prodotti derivati di ferro o acciaio che siano stati introdotti in una Foreign Trade Zone (FTZ) statunitense con “privileged foreign status” (ai sensi del 19 CFR 146.41) prima delle ore 12:01 a.m. Eastern Time del 18 agosto 2025. Questo significa che, anche se tali prodotti si trovavano già fisicamente in una FTZ prima dell’entrata in vigore delle nuove tariffe, saranno comunque soggetti ai dazi Section 232 al momento dell’immissione in consumo negli Stati Uniti.
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