Il 9 gennaio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, che reca “Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 018/1673” (il “Decreto”).
Il Decreto entrerà in vigore al termine della vacatio legis ordinaria il 24 gennaio 2026.
Come abbiamo già più volte evidenziato nei nostri post nei canali social dello Studio e nei numerosi webinar sul tema, si tratta di un intervento legislativo unionale, declinato a livello nazionale, che introduce numerose rilevantissime novità, che toccano tutti gli operatori del commercio internazionale e non solo: esportatori, importatori, assicuratori, banche, prestatori di servizi di pagamento, operatori della logistica, trasportatori, spedizionieri.
Ecco le principali novità introdotte:
- è ampliato il numero delle condotte violative delle sanzioni europee che costituiscono reato.
- tutti i nuovi reati diventano reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente, la c.d. responsabilità 231.
- per questi reati, cambia radicalmente il sistema sanzionatorio 231, abbandonando il tradizionale sistema italiano delle quote per adottare il modello europeo.
- si introduce, per la prima volta nella storia di questa materia, un reato colposo per violazioni relative a beni dual-use e militari.
- tutti questi reati sono punibili anche quando commessi da cittadini italiani all’estero, andando così a impattare sul comportamento delle aziende ben oltre il territorio nazionale quando si avvalgono di espatriati.
Si apre ora un percorso di adeguamento e di interpretazione non semplicissimo, per il quale siamo a disposizione del sistema per offrire la nostra esperienza e le nostre competenze.
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I. IL PRINCIPIO GENERALE ADOTTATO DALL’UNIONE EUROPEA E LA SCELTA DEL LEGISLATORE ITALIANO
Il principio generale stabilito dalla decisione (UE) 2022/2332 del Consiglio del 28 novembre 2022, approvata il 24 aprile 2024 dal Parlamento europeo con la direttiva 2024/1226/UE (la “Direttiva 1226”) prevede che la violazione delle misure sanzionatorie internazionali adottate dall’Unione europea costituisce un “reato europeo”.
Si tratta quindi di uno di quei (pochi) reati considerati dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) all’art. 83 come derivanti da “sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni”.
Una prima considerazione da ritenere è che le fattispecie di reato identificate nella Direttiva 1226 (che descriveremo di seguito) sono penalmente sanzionate con pene analoghe almeno nel minimo in tutta l’Unione. Lo spazio per uno shopping intra-UE alla ricerca della giurisdizione meno rigorosa si dovrebbe essere chiuso, almeno per quanto attiene a questi aspetti.
Per quanto riguarda il nostro ordinamento, con il Decreto il legislatore italiano non si è dimostrato timido ed ha scelto di allargare il perimetro delle sanzioni anche oltre quello che la Direttiva 1226 gli imponesse nell’aggravante dell’esercizio di attività professionale, dove si fa riferimento a ogni attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria laddove la Direttiva si limitava alla violazione di doveri professionali.
Non solo. I reati di nuova costituzione (o di riformata definizione) sono considerati di particolare importanza e il bene giuridico protetto è di tale rilevanza da vederli inseriti al Libro II, Titolo I che raggruppa i delitti contro la personalità dello stato in un Capo I-bis, subito dopo i delitti contro la personalità internazionale dello stato. Da questa rilevanza dovrebbe derivare un’attenzione particolare dell’apparato repressivo e della magistratura.
Inoltre, tutti i reati di nuova introduzione sono punibili secondo la legge italiana anche quando commessi da cittadini italiani all’estero, con ciò andando a toccare il comportamento delle aziende ben al di fuori del territorio repubblicano quando si avvalgono di espatriati. Poiché analoga norma deve essere introdotta in tutti gli ordinamenti europei, lo stesso rischio grava su tutti gli espatriati aventi cittadinanza unionale.
Cerchiamo qui di offrire qui una prima sintesi delle novità introdotte dal Decreto, con alcune “istruzioni per l’uso”.
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II. I NUOVI REATI: COSA CAMBIA RISPETTO AL PASSATO
1. L’articolo 275 bis c.p.: la norma cardine del nuovo sistema
Il nuovo articolo 275 bis c.p. punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 “chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell’Unione europea” realizzi talune condotte indicate alle lettere dalla a) alla e).
Le lettere a) e b): la rivoluzione per banche, assicuratori e intermediari finanziari (ed anche per tutti gli altri operatori)
Anzitutto, è punito chiunque:
“a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati”.
Le fattispecie di reato previste dalle lettere a) e b) costituiscono la prima grande novità. Si ricorda, infatti, che fino all’entrata in vigore del Decreto, in Italia le condotte indicate erano punite con mera sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 109 del 2007 (sanzione da 5.000 a 500.000 euro).
Inoltre, se si considera che un credito o una garanzia sono “fondi” soggetti al congelamento, si comprende agevolmente il notevole impatto che tale disposizione comporta per tutto il settore bancario, finanziario e assicurativo oltre che per tutti gli operatori del commercio. La banca che concede un’apertura di credito, l’assicuratore che emette una polizza fideiussoria, l’impresa che mantiene aperti crediti commerciali verso un soggetto che viene successivamente inserito nelle liste sanzionatorie: tutti questi scenari rientrano potenzialmente nell’ambito di applicazione della norma. La tempestività nel bloccare i fondi al momento della designazione diventa quindi non più solo un obbligo di compliance, ma una necessità per evitare conseguenze penali.
La lettera c): operazioni con Stati terzi e il possibile vuoto normativo
Una terza fattispecie di reati punisce chiunque:
“c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l’affidamento o la prosecuzione dell’esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi”
Questa norma intende coprire ad ampio spettro quei divieti di “operazioni” che ricorrono nel testo dei regolamenti sanzionatori unionali, soprattutto sulla Russia, e che in vari casi sembravano mancare di una chiara misura reattiva nell’ordinamento italiano.
Tuttavia, la formulazione non parrebbe coerente con il testo dei regolamenti in questione (ad esempio, art. 5 duodecies, Reg. 833/2014), che proibiscono le operazioni o la concessione di appalti pubblici anche a meri soggetti privati definiti con riferimento alla loro cittadinanza o nazionalità.
Rimane qui, come in altri casi, un potenziale vuoto legislativo che, trattandosi di norme penali con sanzioni particolarmente afflittive, non parrebbe essere superabile attraverso un’interpretazione estensiva della norma. Peraltro, l’art. 20 del D.Lgs. 221/2017 (che prevedeva un riferimento, tra le altre cose, anche ai contratti di appalto) risulta ad oggi parzialmente abrogato dal Decreto.
Le lettere d) ed e): l’inasprimento delle pene per import/export e servizi
In quarto luogo, è punito anche chi:
“d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie”
Si tratta previsioni che riprendono, se pure in modo più articolato e dettagliato, le norma penali già oggi esistenti nel nostro ordinamento all’art. 20 del D.Lgs. 221/2017 (che quindi viene abrogato in parte qua). La differenza sostanziale sta nell’inasprimento della sanzione: viene introdotto il minimo di 2 anni di reclusione e viene aumentata la multa minima da 15.000 a 25.000 euro, con un massimo che sale a 250.000 euro.
L’elusione diventa reato, ma con limiti
La lettera introduce, inoltre, una sanzione rilevante per chiunque elude l’esecuzione di una misura restrittiva dell’Unione europea mediante:
“a) l’utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;
b) la presentazione o l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento”
Viene dunque introdotta una sanzione penale relativamente all’elusione,con specifico riferimento alle norme restrittive di natura soggettiva. Anche in questo caso, si passa da una sanzione amministrativa (come era quella prevista all’art. 13 del D.lgs. 109/2007) a una sanzione penale.
Tuttavia, esiste anche qui un concreto rischio di vuoto normativo: non viene ricompreso nel perimetro dell’elusione sanzionata l’elusione delle misure oggettive merceologiche. Sarà necessario comprendere limiti e confini dell’esportazione/importazione indiretta rispetto all’elusione (circumvention) anche alla luce della giurisprudenza unionale (cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2011, Causa C-72/11, c.d. sentenza Afrasiabi).
Operazioni senza autorizzazione o con autorizzazione fraudolenta
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false. In questo modo, la violazione formale del regime autorizzatorio è equiparata alla violazione sostanziale dei divieti.
La soglia di 10.000 euro: quando il reato diventa illecito amministrativo
Come previsto dalla Direttiva 1226, viene introdotta una soglia di valore dell’operazione di 10.000 euro al di sotto della quale l’illecito perde la natura penale e si derubrica ad amministrativo (sanzione da euro 15.000 a euro 90.000).
Questa derubricazione, però, incontra due limiti importanti.
- il primo (ovvio), riguarda il divieto di frazionamento dell’operazione unitaria. Non si può quindi aggirare la soglia frazionando artificiosamente un’operazione da 50.000 euro in cinque operazioni da 10.000.
- il secondo limite, invece, più sostanziale riguarda la natura del bene oggetto della violazione: quando si tratta di beni a duplice uso o militari, il valore è irrilevante in ragione dell’importanza strategica del bene.
L’importanza della natura a duplice uso delle merci oggetto dell’attività esportativa emerge così come cruciale e lo vedremo di seguito nell’introduzione, per la prima volta in questa materia, di un reato colposo.
2. L’art. 275 ter c.p. – la mancata segnalazione diventa reato
Con l’art. 275 ter c.p. viene introdotta la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 2 anni e della multa da euro 15.000 a euro 50.000 a carico di due categorie di soggetti:
- chi, essendo soggetto di designazione unionale, ometta di segnalare i fondi o le risorse economiche posseduti o controllati nel territorio dello Stato e
- chi ometta di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui sia a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.
Anche in questo caso la norma, che assume particolare rilevanza per tutto il settore bancario, finanziario e della consulenza, prevede che si passi dalla sanzione amministrativa oggi prevista all’art. 13, comma 2 del D.Lgs. 109/2007 (da euro 500 a euro 25.000) ad una sanzione penale.
Anche in questo caso, inoltre, opera la soglia di derubricazione a illecito amministrativo al di sotto della soglia di euro 10.000 con sanzione da euro 5.000 a euro 45.000.
3. L’art. 275 quater c.p. – la difformità dell’autorizzazione
L’art. 275 quater c.p. punisce con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000 chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell’Unione europea
Anche qui la soglia di derubricazione a illecito amministrativo è a 10.000 euro e la sanzione prevista è da euro 15.000 a euro 80.000. La sanzione, già oggi prevista all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 221/2017, viene rimodellata con la fissazione di un minimo di pena a 2 anni e l’aumento del massimo a 5 anni (oltre che l’aumento del minimo della multa che passa da euro 15.000 a euro 25.000).
Non basta ottenere l’autorizzazione, occorre rispettarne scrupolosamente i termini e le condizioni.
Se l’autorizzazione prevede che l’esportazione debba avvenire verso un determinato end-user, o che il bene non possa essere utilizzato per certi scopi, il rispetto di queste condizioni diventa un obbligo penalmente rilevante. Questo richiede un sistema di tracciabilità e di monitoraggio post-autorizzazione che molte aziende oggi non hanno ancora pienamente realizzato.
4. L’art. 275 quinquies c.p. – l’assoluta novità del reato colposo
Arriviamo qui a quella che è forse la novità più sorprendente dell’intero impianto: l’introduzione per la prima volta nella storia di questa materia di un reato colposo.
L’art. 275 quinquies c.p. prevede che se taluno dei fatti di cui all’art. 275 bis c.p., primo comma, lettera d) (ossia importazione, esportazione, commercializzazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito, trasporto, anche in forma intangibile, ovvero prestazione di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi) è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.
Ciò, come detto, rende ancora più urgente e fondamentale l’identificazione corretta dei prodotti a duplice uso trattati dall’azienda. Non farlo non è più solo un rischio di sanzione amministrativa o di blocco dell’operazione, ma può configurare un reato colposo con conseguenze penali dirette.
5. L’art. 275 sexies c.p. – le circostanze aggravanti
Tutti i reati che abbiamo descritto sono poi soggetti a una serie di circostanze aggravanti che aumentano la pena da un terzo alla metà ai sensi dell’art. 275 sexies c.p.
La maggior parte di queste circostanze aggravanti sono riprese quasi pedissequamente dal testo della Direttiva 1226:
- il fatto commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416 c.p.;
- l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi;
- il fatto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o un pubblico servizio;
- il fatto da cui deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità;
- la distruzione, soppressione, occultamento o danneggiamento di documenti o oggetti probatori.
L’unica eccezione a ciò riguarda l’aggravante relativa all’esercizio dell’attività professionale che viene ampliata nel testo del recepimento in maniera a nostro avviso eccessiva e sulla quale richiamiamo l’attenzione delle aziende. Si tratta della lettera c), che prevede un’aggravante quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria.
La Direttiva 1226 aveva formulato l’aggravante in modo molto più circoscritto: riguardava l’eventualità che il reato fosse stato commesso da un fornitore di servizi professionali in violazione dei suoi obblighi professionali. Il riferimento era evidentemente all’operatore bancario o finanziario, al professionista o ad altri soggetti che hanno obblighi comportamentali dettati da norme di settore o di vigilanza.
Il legislatore italiano ha invece ampliato quella nozione a ricomprendervi tutte le attività commesse “nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria” sia o meno compiuta in violazione di doveri, sia che questi esistano o meno. Si è così introdotta una aggravante omnibus che di fatto rischia di applicarsi a tutti gli operatori innanzando le pene edittali da un terzo alla metà. Vedremo come questa norma verrà interpretata dalla giurisprudenza.
6. L’art. 275 septies c.p. – l’attenuante della collaborazione
Sul fronte delle attenuanti, l’art. 275 septies c.p. prevede la riduzione da un terzo a due terzi della pena per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche.
È una tipica norma premiale che incentiva la collaborazione con l’autorità giudiziaria.
Per le aziende, questo significa che predisporre sistemi di controllo interno robusti e canali di segnalazione efficaci, in modo da poter individuare tempestivamente eventuali violazioni e collaborare attivamente con le autorità, può fare la differenza non solo in termini di prevenzione, ma anche in termini di mitigazione delle conseguenze quando un illecito sia comunque stato commesso.
7. L’art. 275 octies c.p. – le disposizioni inerenti al favoreggiamento dell’immigrazione e alla confisca
Infine, rileva altresì l’introduzione di un’aggravante (art. 12 comma 1 bis del D.Lgs. 286/98) per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina quando il fatto sia compiuto in violazione delle norme sanzionatorie unionali.
In caso di condanna per tutti i reati di nuova introduzione è prevista (art. 275 octies c.p.) la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, con la possibilità della confisca per equivalente per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.
8. L’art. 275 decies c.p. – la giurisdizione italiana
L’art. 275 decies c.p. stabilisce la giurisdizione universale italiana per i fatti commessi all’estero da cittadini italiani.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 d.lgs. 231/2001, per quanto riguarda l’applicazione della responsabilità 231 dell’ente, oltre alla preliminare punibilità della condotta come reato presupposto ai sensi dell’articolo 275 decies c.p., è altresì richiesto che nei confronti dell’ente stesso “non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto”.
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III. LA VERA RIVOLUZIONE: LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E LE SANZIONI SUL FATTURATO
Se le novità sul fronte penale sono rilevanti, quelle sul fronte della responsabilità amministrativa degli enti sono dirompenti. Qui si gioca la partita più importante per le aziende.
1. Tutti i reati dolosi diventano reati presupposto della responsabilità ai sensi D.Lgs. 231/2001
Per tutti i reati dolosi di cui sopra è previsto che scatti la responsabilità amministrativa disciplinata dal D.Lgs. 231/2001, con una sanzione calcolata sulla base del fatturato globale dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Rimane fuori dal perimetro del D.Lgs. 231/2001 solo il reato colposo di cui all’art. 275 quinquies, coerentemente con l’impianto generale della responsabilità degli enti che si fonda su reati dolosi commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente
2. Il superamento delle quote e l’alba del criterio del fatturato: il nuovo sistema sanzionatorio
Fortemente innovativo è il sistema di calcolo della sanzione. Fino a oggi, il D.Lgs. 231/2001 prevedeva un sistema di sanzioni pecuniarie basato sulle “quote”: da un minimo di 100 a un massimo di 1.000 quote, con un valore unitario della quota compreso tra 258 e 1.549 euro.
Il Decreto abbandona questo sistema per i reati connessi alla violazione delle misure restrittive e introduce un meccanismo che si basa sulla percentuale sul fatturato globale. La sanzione viene calcolata sulla base del fatturato globale dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria. La misura della percentuale è da 1% a 5% per i reati di cui all’art. 275 bis e 275 quater. Se il fatturato globale non è determinabile, si applica una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 3 milioni di euro ad un massimo di 40 milioni di euro.
Per il reato di cui all’art. 275 ter la misura della percentuale del fatturato va dallo 0,5% all’1% e qualora non sia determinabile, la sanziona sarà da 1 a 8 milioni di euro.
3. Le sanzioni interdittive: il rischio di blocco operativo
Alle sanzioni pecuniarie si accompagnano le sanzioni interdittive, potenzialmente ancora più impattanti dal punto di vista operativo. La durata è fissata in un minimo di 2 anni e in un massimo di 6 anni se i reati sono commessi da soggetti apicali, oppure da 1 a 3 anni se i reati sono commessi da sottoposti.
Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001 includono l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi, e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un’azienda che opera nel commercio internazionale, subire una di queste sanzioni può significare il blocco completo dell’operatività.
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IV. L’AGGIORNAMENTO DEL MOG E L’INTRODUZIONE DI PROGRAMMA INTERNO DI CONFORMITÀ
Alla luce di quanto illustrato, diventa fondamentale per le aziende metter mano al Modello di organizzazione e gestione per far rientrare nell’esimente prevista dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 i comportamenti violativi delle sanzioni economiche europee.
In questo contesto riteniamo sia opportuno combinare l’attività di revisione del Modello con la predisposizione del Programma Interno di Conformità (ICP), che, previsto nella normativa europea in materia di duplice uso, può ben essere allargato a coprire anche la conformità dell’attività internazionale alla normativa sanzionatoria unionale ed essere così collegato al Modello.
L’azienda ne avrebbe un duplice beneficio:
- gestirebbe adeguatamente il rischio 231 derivante dal nuovo Decreto e
- si doterebbe di uno strumento di gestione dell’attività commerciale internazionale che è ritenuto dalle autorità competenti e dal sistema bancario come estremamente utile e quasi necessario a dimostrare la liceità dei comportamenti aziendali.
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V. ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULLE MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
A corollario di quanto sopra descritto ricordiamo che la nuova disciplina prevede anche delle misure organizzative e procedurali:
- competente a procedere l’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente;
- la durata delle indagini preliminari è fissata in due anni,
- la funzione di impulso spetta al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,
- al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono altresì trasmesse le notizie di reato e tutte le informazioni ad esse relative a cura del Comitato Sicurezza Finanziaria e tutte le altre autorità incaricate delle misure restrittive dell’Unione.
Vale anche la pena evidenziare che la tutela del whistleblower (D.Lgs. 24/23) viene estesa ai nuovi reati.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8 del Decreto, per quanto attiene alla professione legale, è bene ricordare che dall’obbligo di informazione previsto all’art. 275 ter sono esclusi i professionisti legali quando le informazioni assunte concernono attività di difesa in giudizio o mediativa (ivi compresa l’attività preparatoria).
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VI. CONCLUSIONI
In definitiva, il combinato della punibilità del cittadino all’estero per i reati sanzionatori unito alla responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, così come le problematiche relative alla gestione dei gruppi societari, della direzione e del coordinamento pongono una serie di interrogativi che la prassi applicativa dovrà dipanare e sui quali ci stiamo già interrogando e approntando soluzioni.
Si tratta di un apparato sanzionatorio e procedurale ampio, complesso e profondamente innovativo, che richiede un attento monitoraggio e un’attività interpretativa e applicativa importante da parte dci tutti gli operatori.
Siamo a vostra disposizione per supportarvi con tutti i nostri specialisti di settore in queste attività.