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DIVIETI ALLE ESPORTAZIONI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Studio Legale Padovan

Al fine di evitare (o arginare) carenze interne, sempre più Paesi hanno adottato misure di blocco dei trasferimenti di dispositivi di protezione individuali (“DPI” ovvero attrezzature utilizzate allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori quali guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti, scarpe) al di fuori dei confini nazionali.
E’ il caso della Germania che, a partire dal 4 marzo, ha vietato il trasferimento intra ed extra europeo di occhiali protettivi, visiere e maschere. Il Marocco ha invece previsto, come obbligatoria, una licenza per l’esportazione delle mascherine chirurgiche. Dalla Russia, fino al primo giugno 2020, non potranno essere esportate mascherine, tute di protezione, respiratori, copriscarpe o camici medici.

Altre misure analoghe sono state decise in Turchia, Kenya, Arabia Saudita, Taiwan (che ha adottato un blocco anche sulle esportazioni di termometri digitali), Thailandia e Kazakistan. In Italia, l’ordinanza della Protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 vietava l’esportazione dei DPI al di fuori dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile. Anche per quanto attiene i contratti in essere per la fornitura intra ed extra UE di DPI, la pandemia di COVID-19 sembra operare quale causa di forza maggiore tale giustificare non solo la sospensione delle forniture ma anche l’adozione di restrizioni al commercio di carattere statale.

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