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Dogane: attivazione dello sdoganamento centralizzato nazionale per le operazioni di importazione

Studio Legale Padovan

Con la Circolare n. 19/2025 del 29 luglio 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“ADM”) ha definito gli aspetti procedurali relativi all’istituto dello sdoganamento centralizzato, ai sensi dell’art. 179 del Reg. (UE) 952/2013 (“CDU”).

In questa fase, l’applicazione dell’istituto è limitata, in ambito nazionale, al solo regime di importazione.

Lo sdoganamento centralizzato consente agli operatori economici autorizzati di presentare la dichiarazione doganale presso l’Ufficio competente in base al luogo di stabilimento, anche se le merci sono fisicamente introdotte nel territorio doganale dell’Unione presso un diverso Ufficio doganale italiano. Inoltre, l’applicazione è al momento circoscritta alle dichiarazioni in procedura ordinaria e con dichiarazione standard.

Ai fini dell’applicazione dell’istituto, l’operatore deve individuare l’Ufficio doganale territorialmente competente, presso il quale vengono presentate le dichiarazioni relative alle merci movimentate in ambito nazionale. Tale ufficio denominato “Ufficio di controllo” (“SCO” – Supervising Customs Office), provvede a selezionare i controlli sulla dichiarazione doganale a seguito di analisi dei rischi e a riscuotere i diritti doganali. L’Ufficio doganale dove viene presentata la merce, denominato “Ufficio di presentazione” (“PCO” – Presentation Customs Office), dovrà invece effettuare i controlli di sicurezza e le attività di verifica della merce che gli vengono richiesti dall’Ufficio di controllo.

Di seguito una disamina dei principali aspetti procedurali chiariti dall’ADM.

I. Requisiti soggettivi

Possono richiedere l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato nazionale i soggetti stabiliti in Italia, che siano titolari dello status AEO per semplificazioni doganali, che svolgono la propria attività sul territorio nazionale.

L’autorizzazione potrà essere attribuita ad aziende produttive o di commercializzazione che importano direttamente la merce. In caso di utilizzo di un rappresentante doganale per l’espletamento delle formalità doganali, è necessario optare per la rappresentanza diretta. Tuttavia, nel caso in cui ad essere titolare dell’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato sia un soggetto intermediario, egli dovrà agire  – nell’espletamento delle formalità doganali  –  in rappresentanza indiretta del soggetto destinatario della merce oggetto delle operazioni doganali stesse.

II. Presentazione dell’istanza

Le istanze devono essere presentate tramite il Trader Portal del Customs decision system (“CDS”), indicando come Ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione l’Ufficio Regimi e Procedure Doganali (IT922106). Le informazioni richieste includono: tipologia di merci, tipologia di rappresentanza doganale di cui si intende avvalersi, i luoghi e uffici doganali di presentazione della merce. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione è di 120 giorni dalla data di accettazione dell’istanza.

III. Gestione delle formalità doganali

Il titolare dell’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato potrà presentare presso l’Ufficio di controllo la dichiarazione doganale riferita alle merci fisicamente presenti presso l’Ufficio indicato nell’autorizzazione come Ufficio di presentazione delle merci.

La dichiarazione doganale sarà analizzata dal circuito doganale di controllo che indicherà all’Ufficio di presentazione delle merci l’esito dell’analisi dei rischi per eventuali verifiche fisiche – Controlli Scanner (CS) o Visita Merci (VM), mentre i Controlli Documentali (CD) verranno svolti dall’Ufficio di controllo stesso. La documentazione a supporto delle dichiarazioni doganali oggetto di verifica fisica sarà a disposizione dell’Ufficio di presentazione merci attraverso il fascicolo elettronico. L’Ufficio di controllo provvede, oltre che allo svincolo delle merci una volta acquisito l’esito delle eventuali verifiche svolte, anche alla riscossione dei diritti doganali e degli altri oneri previsti e all’adeguamento del DPO e della relativa CGU, se necessario in considerazione dell’autorizzazione rilasciata.

La riscossione dei diritti doganali, così come definiti dall’art. 27, All. 1 del D. Lgs. 141/2024 (“Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione”) sarà assicurata dall’Ufficio di Controllo, quale ufficio dove viene presentata la dichiarazione doganale. Il pagamento dei diritti doganali, invece, avverrà a mezzo conti di debito e l’annotazione del debito maturato sarà effettuata al momento dello svincolo delle merci, con la generazione del riferimento A93. Pertanto, l’operatore economico interessato dovrà essere previamente autorizzato alla dilazione di pagamento (DPO) in applicazione dell’art. 110 CDU, prestando l’apposita garanzia.

IV. Controlli e misure extratributarie

La circolare dettaglia le fasi dei controlli, inclusi i meccanismi di escalation tra controlli documentali e fisici. In caso di irregolarità, si distinguono le competenze di SCO e PCO sia per il profilo amministrativo che penale, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 141/2024.

Nello specifico, qualora l’irregolarità configuri un illecito amministrativo e sia rilevata nell’ambito di un controllo documentale effettuato dall’Ufficio SCO, quest’ultimo è competente anche per i conseguenti atti di accertamento e, se del caso, per l’irrogazione della relativa sanzione. Nel caso in cui l’irregolarità venga rilevata dall’Ufficio PCO a seguito di controllo fisico, verifica scanner o analisi di laboratorio, detto Ufficio procede alla redazione del PVC e lo trasmette all’Ufficio SCO, che provvede agli atti conseguenti di accertamento e, se del caso, all’irrogazione della sanzione.

Ai sensi dell’art. 107, All. 1 del D.lgs. n. 141/2024, qualora la violazione rilevata dall’Ufficio PCO presenti profili di rilevanza penale, è quest’ultimo a redigere la notizia di reato, curandone la trasmissione alla Procura della Repubblica territorialmente competente in base al luogo di constatazione.

Particolare attenzione è inoltre dedicata ai controlli su merci soggette a normative extratributarie, come prodotti radiometrici, sanitari, fitosanitari e biologici. Per questi ultimi, il controllo ufficiale spetta al PCO, con registrazione dell’esito sul portale TRACES.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, che vantano un’esperienza pluriennale nel campo del diritto doganale, sono a disposizione delle imprese per assisterle nell’ottenimento e nell’utilizzo delle autorizzazioni e degli altri strumenti utili a semplificare la gestione degli adempimenti in materia doganale.

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