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Dogane: pubblicata la circolare n. 30/2025 sulla semplificazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci

Studio Legale Padovan

Il 24 novembre 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“ADM”) ha pubblicato la Circolare n. 30/2025 recante il nuovo quadro operativo per la gestione della semplificazione doganale della determinazione degli importi costitutivi del valore in dogana ai sensi dell’art. 73 del Regolamento (UE) 952/2013 (“CDU”), la quale sostituirà integralmente la precedente Circolare 5/D del 2017 a decorrere dal 1° dicembre 2025.

La pubblicazione della circolare in oggetto si è resa necessaria in ragione delle modifiche intervenute nel tempo al sistema unionale CDMS – Customs Decisions Management System, alle più recenti versioni del Trader Portal, nonché degli orientamenti adottati dalla Commissione europea in relazione all’art. 73 del CDU. (documento Taxud/A6/2024/1621936).

Di seguito una breve disamina delle caratteristiche principali della semplificazione doganale in oggetto e dei requisiti per l’ottenimento della necessaria autorizzazione.

I. Premessa

La semplificazione ex art. 73 CDU consente all’autorità doganale, in presenza di specifiche condizioni, di autorizzare l’operatore economico a determinare importi facenti parte del valore in dogana delle merci, che non sarebbero quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione doganale e che non sono ancora quantificabili al momento della dichiarazione di importazione.

L’istituto mira a:

  • garantire certezza agli operatori economici nella valorizzazione degli elementi indeterminabili alla data di accettazione della dichiarazione;
  • evitare il ricorso alla dichiarazione semplificata ex art. 166 CDU, con il conseguente differimento della definizione del valore.

La semplificazione può riguardare sia il valore di transazione, sia gli elementi che devono essere inclusi (art. 71 CDU) o sottratti (art. 72 CDU) del valore in dogana, ed è ammessa unicamente per il regime di importazione e solo quando il valore in dogana delle merci è determinato con il metodo del valore di transazione (art. 70 CDU).

II. Condizioni per la semplificazione del valore in dogana

L’art. 71 del Regolamento Delegato (UE) 2446/215 (“RD”) descrive quelle che sono le condizioni, oggettive e soggettive, che l’operatore economico dovrà soddisfare al fine di essere autorizzato alla semplificazione del valore in dogana.

Le condizioni oggettive previste dall’art. 71 RD sono due:

  • Sproporzione dei costi amministrativi connessi all’utilizzo della dichiarazione semplificata (art. 71, par. 1, lett. a) RD): Deve emergere che il ricorso alla dichiarazione semplificata ex art. 166 CDU comporterebbe oneri amministrativi eccessivi per l’operatore (ad esempio, elevata ripetibilità della documentazione da produrre o aggiornamenti continui dei valori);
  • Il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un’autorizzazione (art. 71, par. 1, lett. b) RD): L’operatore deve fornire dati oggettivi e verificabili dai quali si può presumere che il valore in dogana dichiarato con il ricorso alla semplificazione non differirà sostanzialmente dal valore in dogana determinato in assenza di semplificazione. Gli importi da includere o escludere dal valore in dogana non possono essere quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione di importazione.

Per quanto concerne invece le condizioni soggettive individuate dall’art. 71, par. 2 RD, esse ricalcano, in larga parte, i requisiti dell’autorizzazione AEO e sono:

  • l’assenza di violazioni gravi o ripetute in materia doganale e fiscale;
  • un sistema contabile conforme ai principi contabili adottati e idoneo ad agevolare i controlli;
  • un’adeguata organizzazione amministrativa e un sistema di controllo interno atti a prevenire irregolarità.

II. Iter di presentazione dell’istanza e procedimento autorizzativo

L’operatore che intende presentare istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione all’utilizzo della semplificazione doganale in oggetto deve effettuare la registrazione sul Trader Portal del Customs Decision System e presentare apposita domanda di autorizzazione, compilando tutti i campi stabiliti dall’Allegato A, titolo V del RD:

  • Intestazione: dati del richiedente (codice EORI, nome o denominazione);
  • Informazioni sul richiedente: ragione sociale, sede legale, eventuale soggetto designato quale rappresentante doganale diretto (la rappresentanza doganale indiretta non è ammessa), referente per la domanda, responsabile delle questioni doganali e persona responsabile della società richiedente;
  • Informazioni generali: autorità doganale competente (Direzione Dogane – Ufficio Origine e Valore), informazioni sulla domanda, data di presentazione, consenso alla pubblicazione, validità geografica (nazionale o unionale), data richiesta di inizio e fine validità della decisione, allegati (tra cui una relazione dettagliata del metodo di calcolo proposto contenente: i dati relativi al valore oggetto di semplificazione, la formula di calcolo attraverso la quale i dati indicati vengono quantificati, l’INCOTERMS con cui si ha intenzione di dichiarare le merci (es.: CIF, FOB, EXW, etc…), la valuta in cui il prezzo dei beni è espresso. I dati a consuntivo presi a base della formula o del metodo di calcolo devono essere oggettivi e quantificabili (ad esempio dati storici relativi ai valori delle importazioni precedentemente effettuate, fatture, altri documenti commerciali). Gli stessi devono provenire dalla contabilità tenuta dall’operatore. Si ritiene congruo uno storico di dati a consuntivo, preso come base di calcolo dell’importo oggetto di semplificazione, riferito ad un minimo di un’annualità, fatta salva la possibilità dell’Autorità doganale di richiedere ulteriori annualità), ogni documentazione utile per supportare i dati che costituiscono la base del valore semplificato;
  • Informazioni specifiche: indicazione del luogo dove è custodita la contabilità e il luogo dove sono custodite le scritture, specificazione della tipologia di merci per le quali si richiede l’autorizzazione, descrizione delle merci (fornire le informazioni sulle merci oggetto d’importazione e per le quali si chiede la semplificazione, avendo cura di specificare il codice tariffario, almeno a livello di NC), oggetto e natura della semplificazione (l’operatore economico deve indicare se l’oggetto della semplificazione concerne i pagamenti, che costituiscono il valore di transazione ai sensi dell’art. 70, par.2, ovvero gli elementi da aggiungere al valore ai sensi dell’art. 71, par. 1 del CDU o gli elementi da sottrarre al valore di transazione di cui all’art. 72 del CDU, che normalmente non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana. Nell’oggetto della richiesta occorre sempre specificare il valore degli importi oggetto di semplificazione).

II. Formula di calcolo proposta dall’operatore.

In sede di compilazione della domanda, il richiedente deve proporre il metodo ovvero la formula da applicare per individuare un determinato elemento del valore in dogana secondo criteri specifici, non quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana. Inoltre, nella medesima domanda, il richiedente dovrà anche indicare puntualmente i motivi della scelta del metodo/formula di calcolo proposto/a. Come illustrato negli orientamenti Taxud/A6/2024/1621936, la scelta di tale metodo/formula può essere giustificata, ad esempio, facendo riferimento a informazioni contenute nei contratti di vendita e in altri documenti relativi ai contratti di vendita, ai contratti di servizi di trasporto, alle polizze assicurative, agli accordi di licenza, a indicazioni risultanti da dichiarazioni doganali relative a un determinato periodo di riferimento prima della presentazione della domanda

II.II. Fasi istruttorie.

L’attività istruttoria condotta dall’autorità doganale al fine del rilascio dell’autorizzazione alla semplificazione in oggetto consiste nelle seguenti fasi:

  • Entro il termine di 30 giorni dall’invio, l’Ufficio Origine e valore effettua la valutazione della completezza della domanda registrata, secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 RD, accertando la corrispondenza e la pertinenza dei documenti allegati;
  • A seguito dell’ accettazione, l’Ufficio Origine e Valore richiederà all’Ufficio locale dell’ADM, territorialmente competente (luogo di tenuta della contabilità principale ai fini doganali), i necessari controlli per accertare la sussistenza dei requisiti di legge. Tale attività dovranno essere concluse non oltre 60 giorni dalla data di accettazione della domanda;
  • L’Ufficio Origine e valore, tenendo conto delle evidenze emerse nella relazione dell’Ufficio locale ADM e di ulteriori elementi istruttori eventualmente acquisiti, predispone la decisione entro il termine di 120 giorni dall’accettazione dell’istanza.

Per i soggetti in possesso dello status AEO, l’autorità doganale si impegna ad emettere l’autorizzazione richiesta nel termine di 90 giorni dalla data di accettazione della domanda. Tale agevolazione viene concessa in considerazione del fatto che il soddisfacimento dei principali requisiti previsti dall’art. 71 RD risulta già verificato in sede di rilascio dell’autorizzazione AEO.

L’autorizzazione all’utilizzo del valore semplificato non è soggetta a limiti temporali, tuttavia restano impregiudicati i poteri di verifica al momento dell’importazione (articolo 188 del CDU) o nel quadro del controllo a posteriori (articolo 48 del CDU) volti ad appurare che il ricorso alla semplificazione corrisponda all’ambito di applicazione dell’autorizzazione e non sia indebitamente esteso a situazioni che non riguardano tale autorizzazione. Data l’assenza di un limite temporale per la validità, affinché il valore autorizzato sia attuale alla data di accettazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci importate, sarà effettuato un monitoraggio annuale della decisione di semplificazione, secondo modalità e termini indicati nella nota di notifica dell’autorizzazione atteso che il suddetto monitoraggio va parametrato alle peculiarità di ogni autorizzazione. A tal fine, l’Ufficio Origine e valore, mediante pec, notifica all’operatore economico titolare della semplificazione del valore in dogana (CVA) l’avvio del monitoraggio annuale.

Da ultimo, la Circolare chiarisce le circostanze e le modalità relative all’annullamento, revoca, modifica, sospensione e riesame dell’autorizzazione, specificando le modalità applicative di tali istituti.

Per gli operatori che gestiscono elementi variabili del valore in dogana (royalties, costi accessori, corrispettivi non determinabili al momento dell’importazione) la semplificazione ex art. 73 CDU può rappresentare uno strumento fondamentale per garantire certezza operativa e ridurre l’onere amministrativo.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, che vantano un’esperienza pluriennale nel campo del diritto doganale, sono a disposizione delle imprese per assisterle nell’ottenimento e nell’utilizzo delle autorizzazioni e degli altri strumenti utili a semplificare la gestione degli adempimenti in materia doganale.

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