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DUAL-USE: OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA VERSO ARMENIA, IRAN, KAZAKISTAN E KIRGHIZISTAN PER L’ESPORTAZIONE DI ALCUNI MOTORI E LORO PARTI

Studio Legale Padovan

Con Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 10 luglio 2023 (nel prosieguo “Decreto”), in corso di pubblicazione, il Governo italiano ha deciso di avvalersi della clausola “catch-all” di cui all’articolo 9 del D. Lgs. n. 221/2017, al fine di sottoporre a preventiva autorizzazione l’esportazione – verso determinate destinazioni finali – di alcuni beni non inclusi nella lista dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 (c.d. Regolamento Dual Use).

Nello specifico, in forza dell’articolo 1 del Decreto, è ora previsto, per gli esportatori nazionali, l’obbligo di presentare una domanda di autorizzazione preventiva ai fini dell’esportazione verso Armenia, Iran, Kazakistan e Kirghizistan dei seguenti beni:

  1. motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell’aviazione. Per “settore dell’aviazione” sono da intendersi: aeroplani, veicoli aerei senza pilota (c.d. UAVs), elicotteri, autogiri, aerei ibridi o modelli radio-controllati; e
  2. parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori di cui al punto precedente.

In caso di esportazione di tali tipologie di motori (o di loro componenti) verso uno dei Paesi sopra elencati, gli operatori italiani dovranno effettuare una valutazione tecnica finalizzata a valutare l’utilizzabilità dei motori nel settore dell’aviazione. In caso di risposta affermativa, gli operatori dovranno preventivamente richiedere all’Autorità nazionale – UAMA, attraverso il portale E-Licensing, il rilascio di un’apposita autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Dual Use. Inoltre, in base all’articolo 1 del Decreto, anche le operazioni di intermediazione e di assistenza tecnica relative ai beni sopra menzionati sono adesso soggette all’obbligo di preventiva autorizzazione.

Il provvedimento ministeriale si inserisce tra le azioni intraprese dagli Stati membri dell’Unione europea per limitare lo sforzo bellico della Russia, in seguito all’invasione dell’Ucraina, anche attraverso l’uso di sistemi offensivi quali i velivoli senza pilota (c.d. droni o UAVs), assemblati con componentistica anche estranea a scopi militari, quali sono i componenti richiamati dal Decreto.

Il provvedimento mira quindi a contrastare i rischi di elusione, attraverso triangolazioni con Paesi terzi, delle misure restrittive adottate nei confronti della Russia e della Bielorussia. Questi rischi sono considerati elevati per quanto riguarda Armenia, Kazakistan e Kirghizistan, membri insieme a Russia e Bielorussia dell’unione doganale costituita nell’ambito dell’Unione economica eurasiatica (UEE), nonché dell’Iran, che negli ultimi mesi ha fornito alla Russia droni e armamenti che sono stati utilizzati sul campo di battaglia.

Le disposizioni del Decreto continueranno a produrre effetto per i prossimi tre anni. Per le merci pervenute in dogana entro dieci giorni dall’adozione del Decreto, e non scortate dalla prevista autorizzazione, è disposto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non proceda allo svincolo delle stesse, invitando l’esportatore a presentare la necessaria domanda di autorizzazione.

Lo Studio Legale Padovan, che vanta un’esperienza ultradecennale in materia di dual use e misure restrittive UE verso Paesi terzi, è a disposizione sia per qualsiasi chiarimento e approfondimento in relazione ai nuovi obblighi, sia per supportare gli operatori commerciali e finanziari nella conduzione di analisi tecniche e nella definizione degli idonei presidi aziendali di controllo.

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