La Commissione Europea ha presentato il 21 ottobre 2025 (link) una proposta di regolamento (link) per la modifica del Regolamento (UE) 2023/1115 (“EUDR”), relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione di determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.
L’obiettivo principale della proposta è duplice: da un lato, ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici; dall’altro, garantire il mantenimento della tracciabilità lungo l’intera catena di approvvigionamento e la piena realizzazione degli obiettivi ambientali della normativa.
In particolare, la proposta introduce semplificazioni mirate per ridurre gli obblighi a carico di due categorie di soggetti:
- Operatori e trader che commercializzano i prodotti EUDR una volta immessi sul mercato dell’Unione: si tratta, ad esempio, di rivenditori o di grandi imprese manifatturiere europee che operano nella parte a valle della catena del valore. In questi casi, l’obbligo di due diligence continuerà a gravare sull’operatore a monte.
- Operatori primari micro e piccoli provenienti da Paesi classificati a basso rischio
• Principali novità introdotte
Uno degli interventi più rilevanti riguarda l’introduzione di una nuova categoria di “downstream operators”, ossia le imprese a valle che commercializzano o trasformano prodotti e materie prime già immessi sul mercato dell’Unione da un altro operatore. Per tali operatori, così come per i trader, viene eliminato l’obbligo di effettuare o verificare l’esecuzione della dovuta diligenza, nonché quello di presentare le relative dichiarazioni, con una conseguente riduzione significativa delle interazioni con il sistema informatico EUDR.
Resta tuttavia per gli operatori dowstream e trader non PMI l’obbligo di registrarsi nella piattaforma, nonché per tutti (sia PMI sia non PMI) l’obbligo di garantire la raccolta e la trasmissione dei codici di riferimento (“reference number” o “declaration identifier”), al fine di assicurare la tracciabilità dei prodotti.
Un’ulteriore semplificazione riguarda i micro e piccoli operatori primari che sono stabiliti in Paesi classificati come “a basso rischio” ai sensi dell’articolo 29 dell’EUDR, che vendono i propri beni sul mercato dell’Unione. Per questi soggetti l’obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza è sostituito da una dichiarazione semplificata unica, da presentare una sola volta. Tale dichiarazione riporterà informazioni essenziali sulle attività produttive, come la geolocalizzazione o l’indirizzo dei terreni di provenienza dei prodotti, e genererà un “declaration identifier” univoco da trasmettere lungo la catena commerciale.
• Tempistiche e fasi di applicazione
La proposta prevede una rimodulazione temporale dell’applicazione degli obblighi.
In particolare, è stata prorogata al 30 dicembre 2026 la data di applicazione del Regolamento per i micro e piccoli operatori.
Resta invece invariata la data di applicazione del 30 dicembre 2025 per tutti gli altri operatori, ossia per le imprese medie e grandi, che dovranno rispettare i requisiti di due diligence e tracciabilità secondo la tempistica originaria prevista dal Regolamento (UE) 2023/1115, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3234.
Inoltre, solo a partire dal 30 giugno 2026 saranno pienamente operativi gli obblighi per le autorità competenti. Fino a tale data, le autorità potranno emettere “warnings” accompagnati da raccomandazioni, ma non potranno ancora irrogare sanzioni. Questo approccio graduale è pensato per favorire un adeguamento progressivo degli operatori alle nuove regole.
• Revisione
Tenuto conto che la data di applicazione del Regolamento è stata prorogata, la Commissione sottolinea che un’eventuale estensione dell’ambito di applicazione dell’EUDR non può essere valutata in assenza di dati concreti sulla sua attuazione. Pertanto, la Commissione prevede una revisione generale al 30 giugno 2030, eliminando gli obblighi di valutazione d’impatto intermedi, sulla base dei dati effettivi derivanti dalla fase di attuazione.
• Prossimi step
Il Parlamento europeo e il Consiglio avvieranno ora l’esame della proposta della Commissione secondo la procedura legislativa ordinaria. L’emendamento mirato al Regolamento (UE) 2023/1115 dovrà essere formalmente adottato dalle due istituzioni prima di poter entrare in vigore.
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