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Aggiornata la nozione di “finanziamento e assistenza finanziaria” in ambito sanzioni – procedure più snelle per alcune operazioni con paesi sotto restrizioni UE

Studio Legale Padovan

Il 14 maggio 2018 il Consiglio UE ha adottato la versione aggiornata del documento intitolato “Orientamenti sull’attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell’UE” (per brevità gli ‘Orientamenti’), che introduce una nuova interpretazione dei termini “finanziamento e assistenza finanziaria”, presenti nella stragrande maggioranza dei testi normativi che impongono misure restrittive.

L’aggiornamento giunge alla conclusione di un iter di consultazione tra esperti di oltre un anno, al quale il nostro Studio ha contribuito con pareri e ricerche, e si è reso necessario a seguito della sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’UE nel caso Rosneft del 28 marzo 2017. La Corte, in quell’occasione, aveva affermato come il mero trattamento di pagamenti da parte degli operatori finanziari, senza che questi abbiano messo a rischio propri fondi o proprio patrimonio, andasse escluso dal perimetro dell’assistenza finanziaria.

Tale interpretazione è stata resa dalla Corte con riferimento alle sole previsioni autorizzative di cui all’articolo 4, par. 3 lett. b) del Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia.

Gli Orientamenti aggiornati adottati dal Consiglio fanno propria l’interpretazione della Corte nel caso Rosneft, facendo sì, pertanto, che questa venga estesa alle analoghe previsioni autorizzative previste in altri regolamenti UE concernenti misure restrittive, come il Reg. (UE) 267/2012 sull’Iran.

Ne consegue che, ad esempio, alla banca non occorre alcuna autorizzazione da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) per il trattamento di un pagamento relativo a merce la cui esportazione verso l’Iran sia stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico (si considerino i beni elencati negli allegati I, II, VII A e VII B del regolamento (UE) n. 267/2012).

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