Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di martedì 10 marzo 2026, ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo per il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024 (“VI Direttiva antiriciclaggio”) – che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 – relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire al fine di prevenire l’uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il decreto interviene sulla disciplina relativa all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese, rafforzando il quadro normativo di attuazione dell’AML Package, di cui abbiamo scritto in un precedente post.
I nuovi articoli del D.Lgs. 231/2007, dal 21-bis al 21-septies, saranno dedicati alla disciplina delle modalità di consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva.
In particolare, il decreto prevede che l’accesso sia garantito:
- alle autorità competenti, tramite sistemi telematici dedicati che consentono una consultazione immediata e diretta delle informazioni (previo accreditamento presso la Camera di commercio competente);
- ai soggetti obbligati ai fini della normativa antiriciclaggio, esclusivamente nell’ambito dello svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela;
- a soggetti diversi dalle autorità competenti e dai soggetti obbligati sulla base della dimostrazione di un legittimo interesse (tra cui, giornalisti, enti del terzo settore, università e ricercatori, nonché soggetti che intendano instaurare rapporti economici o finanziari con un’impresa, qualora dimostrino un interesse connesso alla prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo).
Con riferimento a quest’ultima categoria di soggetti, è previsto che la verifica del legittimo interesse sia affidata alle Camere di commercio, che decidono entro termini definiti e rilasciano, in caso di esito positivo, un certificato di accesso valido per tre anni.
Il provvedimento prevede inoltre specifiche garanzie a tutela dei titolari effettivi, consentendo di limitare o escludere l’accesso ai dati in presenza di circostanze eccezionali che possano esporre la persona a rischi gravi, quali frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché nei casi in cui il titolare effettivo sia minore d’età o persona incapace.
Il decreto inoltre interviene sul regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze n. 55 del 2022, eliminando il riferimento all’accesso “del pubblico”, limitando la consultazione ai soggetti autorizzati o titolari di un legittimo interesse, con ciò adeguando l’ordinamento italiano ai principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di limitazione dell’accesso pubblico ai registri dei titolari effettivi.
Il provvedimento è stato adottato al fine di migliorare la trasparenza degli assetti proprietari e di controllo di società, enti giuridici e trust, in linea con l’evoluzione della normativa europea in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza ultraventennale in materia di normativa antiriciclaggio, sono a disposizione delle imprese e delle istituzioni finanziarie, per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.