Focus sull’AML Package: individuazione del titolare effettivo e implicazioni per i soggetti obbligati
Con l’adozione dell’AML Package nel giugno 2024, l’Unione europea ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa antiriciclaggio, segnando una svolta decisiva nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il nuovo assetto si articola su tre pilastri fondamentali: la VI Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2024/1640), il Regolamento “Single Rulebook” (Regolamento UE 2024/1624) e l’istituzione dell’Autorità europea AMLA (Regolamento UE 2024/1620), operativa dal 2025.
Tra le principali novità, oltre all’introduzione di regole più omogenee, si evidenziano: l’ampliamento del gruppo di soggetti obbligati a rispettare la normativa, l’innalzamento degli standard di governance interna, il rafforzamento del ruolo dei responsabili antiriciclaggio, la revisione della definizione di PEP (ora inclusi anche i familiari diretti di persone in posizioni di rilievo) e l’introduzione di nuovi obblighi di due diligence, con restrizioni più severe sui pagamenti in contante.
Individuazione del titolare effettivo: criteri normativi
Il Regolamento UE 2024/1624 introduce un cambiamento significativo nelle modalità di individuazione del titolare effettivo, abbandonando il precedente sistema a scalare basato su proprietà, controllo e criterio residuale. I nuovi criteri si concentrano esclusivamente su due aspetti fondamentali: la proprietà e il controllo, che possono coesistere e devono essere valutati con attenzione al dato sostanziale piuttosto che formale. Pare, dunque, che scompaia il criterio residuale ammettendosi – esplicitamente – che una società possa non avere un titolare effettivo, a condizione che sia effettuata un’analisi accurata e approfondita (art. 63 par. 3 e 4 Regolamento (UE) 2024/1624).
- Proprietà
La proprietà, diretta o indiretta, è definita come la detenzione di almeno il 25% delle azioni, dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società, compresi i diritti a una quota degli utili, ad altre risorse interne o al bilancio di liquidazione. Per ottenere le quote di proprietà indiretta, è necessario moltiplicare le azioni o i diritti di voto o altre partecipazioni detenute dai soggetti intermedi nella catena di soggetti in cui il titolare effettivo detiene azioni o diritti di voto (considerando anche eventuali schermature fiduciarie) e sommare i risultati di tali diverse catene, fatta salva l’eventualità in cui si debba applicare la disposizione sulla coesistenza di partecipazione e controllo nell’assetto proprietario, ovvero i casi in cui il titolare effettivo eserciti un controllo indiretto indipendentemente della quota detenuta lungo la catena di partecipazioni. Inoltre, la soglia del 25% non è fissa, il Regolamento consente agli Stati membri di prevedere delle deroghe, previa comunicazione alla Commissione europea, che potrà adottare atti delegati per mitigare tali rischi.
- Controllo
Il controllo è articolato in diverse forme:
- Controllo del soggetto giuridico: capacità di esercitare un’influenza significativa e imporre decisioni all’interno dell’entità.
- Controllo indiretto del soggetto giuridico: controllo su soggetti giuridici intermedi nella struttura proprietaria.
- Controllo attraverso partecipazione nella società: proprietà diretta o indiretta del 50% più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società.
Il controllo può essere esercitato attraverso varie modalità, tra cui la maggioranza dei diritti di voto, il diritto di nominare o revocare membri degli organi di amministrazione, decisioni sulla distribuzione degli utili, accordi formali o informali, rapporti familiari e nomine fiduciarie.
La normativa elimina la gerarchia tra proprietà e controllo, riconoscendo che entrambi possono coesistere e devono essere valutati con un’analisi approfondita. In assenza di un titolare effettivo, è obbligatorio comunicare i dirigenti di alto livello, senza attribuire loro la qualifica di titolare effettivo.
La nuova impostazione richiede ai soggetti obbligati di prestare massima attenzione al dato sostanziale, garantendo una trasparenza e una tracciabilità delle operazioni finanziarie che rispondano alle esigenze di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Confronto con la disciplina precedente
In passato, l’individuazione del titolare effettivo era regolata dalla Direttiva 2015/849/UE (Quarta Direttiva Antiriciclaggio), che prevedeva un approccio sequenziale per l’identificazione del titolare effettivo. Il criterio di proprietà veniva applicato prima di quello di controllo, con la possibilità di utilizzare il criterio di controllo solo in assenza di un titolare effettivo identificabile tramite il criterio di proprietà. In via suppletiva, qualora i due criteri precedenti non permettessero di individuare l’UBO, soccorreva il criterio residuale della titolarità di poteri di rappresentanza, amministrazione. Questo metodo poteva lasciare spazio a interpretazioni divergenti e a lacune nella trasparenza.
La nuova normativa, invece, impone che i criteri di proprietà e controllo siano applicati simultaneamente, garantendo una comprensione completa dell’assetto proprietario e di controllo del cliente. L’obiettivo del legislatore unionale è – probabilmente – quello di prevenire l’uso del sistema finanziario per scopi illeciti, assicurando che tutte le entità siano soggette a un livello uniforme di trasparenza.
Implicazioni per i soggetti obbligati
È essenziale che gli intermediari coinvolti attuino politiche interne robuste per l’identificazione del titolare effettivo e la gestione dei rischi associati. Si consiglia di:
- redigere un memorandum per l’individuazione del titolare effettivo: un documento dettagliato che guidi attraverso il processo di identificazione del titolare effettivo secondo i criteri normativi. Tale memorandum è progettato per fornire una guida chiara e comprensibile, aiutando a navigare nel complesso panorama normativo. Soprattutto, considerata la prescrizione secondo cui i soggetti obbligati forniscono una dichiarazione motivata di assenza o mancata individuazione del titolare effettivo.
- Adottare/aggiornare Policy Antiriciclaggio: creare e attuare politiche interne per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Queste politiche devono essere adattate alle specificità dell’attività, garantendo che siano efficaci e conformi alle normative vigenti.
- Formazione e consulenza: offrire sessioni di formazione personalizzate per il team, per garantire una comprensione approfondita delle nuove normative e delle loro applicazioni pratiche.
Conclusioni
Le disposizioni introdotte dall’AML Package rappresentano un passo avanti significativo nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, richiedono ai soggetti obbligati di adattarsi rapidamente ai requisiti normativi. È fondamentale che le aziende e gli enti finanziari adottino un approccio proattivo per garantire la conformità e proteggere la propria attività da rischi legali e reputazionali.
I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti di un’esperienza ultraventennale in materia di AML, sono a disposizione dei soggetti obbligati per fornire assistenza in relazione alla conformità alle regole introdotte dall’AML Package.