In data 21 gennaio 2026, con l’entrata in vigore del D.L. 175/2025 (Piano Transizione 5.0) sono state introdotte alcune modifiche al D.L. 21/2012 in materia di Golden Power e in particolare del settore finanziario (che ricomprende sia il settore assicurativo sia quello creditizio), in risposta alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia a seguito del caso Unicredit-Banco BPM (si veda il nostro post al seguente link) .
Innanzitutto, la normativa nazionale ed europea in materia di vigilanza prudenziale e controllo delle concentrazioni viene espressamente menzionata all’interno della previsione che pone il principio della residualità dell’esercizio dei poteri speciali del Governo italiano rispetto alle normative nazionali ed europee di settore.
Si stabilisce inoltre che, rispetto a delibere, atti, operazioni ed acquisti di partecipazioni (questi ultimi, da parte di soggetti esterni all’Unione Europea) nel settore finanziario, la Presidenza del Consiglio non possa esercitare i poteri speciali fino a quando non siano stati completati i procedimenti eventualmente pendenti rispetto alle medesime fattispecie presso le Autorità europee competenti a valutare gli aspetti prudenziali e concorrenziali, con conseguente slittamento in avanti dei termini per la notifica di tali operazioni ai sensi della normativa Golden Power.
Infine, per quanto concerne gli acquisti di partecipazioni da parte di soggetti esterni all’Unione Europea (ma con portata interpretativa indubbiamente estensiva e generale), la sicurezza economica e finanziaria nazionale viene menzionata espressamente come parte del concetto di ordine pubblico e sicurezza pubblica quale criterio di valutazione delle operazioni finanziarie da parte della Presidenza del Consiglio.
Le modifiche introdotte hanno una portata ambivalente, da una parte introducendo una vera e propria condizione di procedibilità all’esercizio di poteri speciali, ossia il completamento dei procedimenti europei in materia bancaria e di concorrenza e, dall’altra parte, riaffermando la rilevanza del concetto di sicurezza economica e finanziaria come criterio di valutazione delle operazioni in linea con il provvedimento adottato dal Governo nel caso Unicredit-BPM, come peraltro avallato dal TAR Lazio.
In attesa di conoscere la valutazione che la Commissione Europea effettuerà su tali modifiche in seno alla procedura di infrazione in corso, è lecito interrogarsi fin d’ora sui risvolti applicativi delle stesse, quali ad esempio la possibilità da parte del Governo di pronunciarsi in maniera difforme dalle autorità europee in materia bancaria e concorrenziale, oppure la portata e ampiezza (e soprattutto gli eventuali confini) del concetto di sicurezza economica e finanziaria, stante la natura di atti di alta amministrazione (connotati da ampia discrezionalità) dei provvedimenti del Governo in materia di Golden Power.
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I professionisti dello Studio Legale Padovan, hanno acquisito una rilevante esperienza in materia di Golden Power e di tutte le normative di controllo degli investimenti esteri in ottica di sicurezza.