Il 19 febbraio 2026 l’Unione europea ha inserito, sulla base dell’Accordo politico raggiunto il 29 gennaio, il Corpo delle guardie rivoluzionarie della Repubblica islamica dell’Iran (IRGC) all’interno dell’elenco delle persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici stabilito dall’UE ai sensi della Posizione Comune 2001/931/PESC mediante Decisione (PESC) 2026/421 in risposta alla gravissima campagna repressiva attribuita all’IRGC nei confronti della popolazione civile, su mandato politico del regime iraniano.
Secondo il Consiglio, tale campagna integra un “atto terroristico” ai sensi dell’art.1, paragrafo 3, della Posizione comune 2001/931, adottata dal Consiglio nel 2001 per contrastare il fenomeno del terrorismo a seguito degli attentati dell’11 settembre 2001.
La designazione comporta il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche dell’IRGC e degli individui ad essa appartenenti presenti sul territorio dell’Unione, nonché il divieto di messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi o risorse economiche a loro favore.
La rilevanza della misura risiede nel significativo ampliamento interpretativo della nozione di “atto terroristico” operato dall’Unione ai sensi della Posizione Comune 2001/931/PESC.Tale atto, adottato nel 2001 dopo gli attentati terroristici alle Torri Gemelle, qualifica come terroristiche le condotte che, per loro natura o contesto siano idonee a “recare grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale” e siano commesse intenzionalmente al fine di: i) esercitare gravi intimidazioni sulla popolazione, ii) costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto e iii) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un’organizzazione internazionale.
Tra questi atti rientrano gli attentati alla vita o all’integrità fisica di una persona, nonché il sequestro di persona e la cattura di ostaggi.
La peculiarità della designazione consiste nel fatto che le condotte attribuite all’IRGC non risultano rivolte contro un altro Stato o un’organizzazione internazionale, bensì contro la popolazione civile all’interno del territorio nazionale da parte di un organismo militare appartenente alla struttura governativa.
Si rileva, tuttavia, che il Consiglio nella sua Decisione non ha esplicitato in modo puntuale quali sono le condotte attribuite all’IRGC per le quali è avvenuta la designazione, limitandosi ad un generico rinvio alla Posizione Comune 2001/931/PESC.
A ciò si aggiunge che, sul piano cronologico, la designazione avviene immediatamente sulla scia della recente campagna repressiva interna e non in prossimità temporale degli attacchi di Hamas (ottobre 2023), del picco delle operazioni Houthi nel Mar Rosso (2024) o del sostanziale smantellamento di Hezbollah — elemento che, pur non costituendo prova della causalità giuridica, orienta la lettura della misura.
Malgrado sia evidente che la designazione sia avvenuta sulla scia della recente campagna repressiva della popolazione iraniana attribuita all’IRGC, non è tuttavia da escludere dunque che questa sia avvenuta in risposta al più ampio supporto esercitato negli anni dall’IRGC in favore delle organizzazioni terroristiche di Hamas, Hezbollah e Houthi. In questo caso, sebbene la designazione risultasse più coerente con la Posizione Comune, resterebbe da chiarire per quale ragione il Consiglio non abbia contestualmente fatto ricorso al regime sanzionatorio per la violazione dei diritti umani per sanzionare l’IRGC in quanto responsabile delle repressioni interne, considerando che in passato dirigenti apicali del Corpo erano stati inseriti nelle liste ai sensi del programma del 2011.
In ogni caso, si è venuta a configurare una situazione del tutto peculiare: mentre i vertici dell’IRGC risultano sanzionati, sin dal 2011, nell’ambito del regime relativo alle violazioni dei diritti umani, oggi l’intera organizzazione risulta designata come entità terroristica ai sensi del programma antiterrorismo. Tale sovrapposizione di regimi, lungi dall’essere meramente tecnica, incide profondamente sulla sistematica delle misure restrittive dell’Unione.
Con tale decisione, l’Unione mostra di adottare una interpretazione evolutiva ed estensiva della nozione di “atto terroristico”, sganciandola dalla tradizionale dimensione transnazionale o rivolta verso l’esterno ritenendo che anche una repressione sistematica e violenta interna, ove idonea per natura e contesto a produrre un grave danno e a perseguire finalità intimidatorie o destabilizzanti, possa integrare i presupposti della Posizione Comune 2001/931/PESC.
Si tratta di una scelta che rafforza la dimensione assiologica dell’azione esterna dell’Unione e che è destinata a incidere in profondità sull’evoluzione della politica europea di contrasto al terrorismo.
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