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International litigation pill – Dicembre 2025, n.1: Localizzazione del danno digitale e competenza giurisdizionale.

Studio Legale Padovan

Localizzazione del danno digitale e competenza giurisdizionale

CGUE, 2 dicembre 2025, C-34/24, App Stores

Con sentenza del 2 dicembre 2025, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla determinazione del giudice competente a titolo di luogo del danno in relazione a una condotta anticoncorrenziale realizzata esclusivamente online.

Due fondazioni di diritto dei Paesi Bassi hanno agito nei confronti di Apple Inc. (con sede legale in Irlanda) di fronte al tribunale di Amsterdam, nell’interesse di una serie di utenti – sia consumatori che professionisti – che avevano acquistato prodotti sull’App Store destinato a utenti olandesi (App Store NL). Le attrici asserivano che Apple trattiene una commissione sul prezzo di vendita delle applicazioni offerte da terzi su App Store NL. Questi costi supplementari sono sopportati dagli utenti finali. Sempre secondo le attrici, il giudice di Amsterdam sarebbe competente ai sensi dell’art. 7 n. 2 reg. (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) in quanto giudice del luogo del danno.

Interrogata dal giudice di Amsterdam circa la sussistenza della propria giurisdizione, la Corte di giustizia ha in primo luogo stabilito che il pregiudizio lamentato dalle attrici è un danno «immediato e diretto», i.e., rilevante al fine di determinare la competenza giurisdizionale ex art. 7 n. 2 reg. Bruxelles I-bis.

Il giudice dell’Unione ha poi proceduto a localizzare tale pregiudizio. La Corte ha sancito che il danno si verifica su tutto il territorio dei Paesi Bassi. Infatti, l’App Store NL è specificamente concepito per il mercato dei Paesi Bassi e utilizza la lingua olandese per proporre la vendita di applicazioni agli utenti che dispongono di un Apple ID. Pertanto, ai fini della determinazione del luogo in cui si è concretizzato il danno, lo spazio virtuale costituito dall’App Store NL, nell’ambito del quale sono stati effettuati gli acquisti, corrisponde all’intero territorio di tale Stato. Il danno subito in occasione di tali acquisti può, pertanto, concretizzarsi in tale territorio, e ciò indipendentemente dal luogo in cui si trovavano gli utenti interessati al momento dell’acquisto.

Ne consegue che un’azione collettiva di risarcimento del danno derivante da una condotta anticoncorrenziale realizzata esclusivamente online può essere proposta – a titolo di luogo in cui avviene l’evento dannoso – innanzi a tutti i giudici dello Stato in cui si è verificata la violazione; nel caso in esame, di fronte alle autorità giurisdizionali dei Paesi Bassi, compreso il Tribunale di Amsterdam.

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