Giurisdizione arbitrale in territori contesi
Corte D’Appello di Parigi, 1° luglio 2025
Ai fini dell’applicabilità ratione loci di un BIT ad un territorio conteso, rileva il controllo effettivo esercitato da uno Stato nella regione
Con una pronuncia destinata a fare scuola, il 1° luglio 2025 la Corte d’Appello di Parigi ha respinto il tentativo della Russia di annullare un lodo arbitrale che – in forza di un BIT concluso tra la Federazione Russa e l’Ucraina – la condannava al pagamento di oltre 1.1 miliardi di dollari a favore di Oschadbank, per l’espropriazione di beni in Crimea. Gli attori avevano infatti allegato che il BIT non fosse rilevante in quanto l’investimento di Oschadbank fosse stato effettuato prima della conclusione del trattato; inoltre assumevano che il lodo dovesse essere annullato in quanto – essendo la Crimea non internazionalmente riconosciuta come territorio russo – non potesse trovare applicazione ratione loci il BIT Ucraina-Russia.
La Corte ha innanzitutto chiarito che il momento rilevante per stabilire la giurisdizione è quello in cui la controversia nasce, non quando l’investimento è stato effettuato. Un punto che rafforza la certezza del diritto per gli investitori.
Ancora più rilevante: la Corte ha stabilito che, ai fini del trattato, è sufficiente il controllo effettivo di uno Stato sul territorio, in questo caso la Crimea da parte della Russia, anche se la sovranità su questa regione non è internazionalmente riconosciuta. Detto in altri termini, la portata territoriale dei BIT non è limitata ai soli territori non contestati (salvo, naturalmente, espressa previsione contraria).
La decisione si allinea risulta in linea con la precedente giurisprudenza arbitrale e lancia un messaggio chiaro: le controversie sugli investimenti non possono essere paralizzate da dispute di sovranità.
Una svolta che potrebbe incidere su molteplici altri scenari geopolitici.