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International litigation pill – Luglio 2025, n.3: Arbitrato sportivo e diritti umani.

Studio Legale Padovan

Arbitrato sportivo e diritti umani
Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), 10 luglio 2025, Semenya c. Svizzera
La mancata tutela dei diritti dell’uomo può comportare il mancato riconoscimento del lodo arbitrale per contrasto con l’ordine pubblico.

La pronuncia Semenya c. Svizzera è destinata a ridefinire l’impatto della tutela dei diritti umani nell’arbitrato (sportivo e non). Il caso nasce dalla controversa esclusione dell’atleta Caster Semenya dalle competizioni femminili, a meno di sottoporsi a trattamenti farmacologici per abbassare i suoi naturali livelli ormonali.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport aveva respinto il suo ricorso avverso tale decisione, e la Corte federale svizzera aveva ritenuto il lodo conforme all’ordine pubblico, senza effettuare un controllo sostanziale sulla compatibilità tra i diritti umani invocati da Semenya e l’ordinamento svizzero.

La Corte EDU ha invece stabilito che l’arbitrato non può prescindere dall’applicazione delle norme in materia di diritti umani sancite dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Quando tale procedimento è imposto in via esclusiva e incide su diritti civili essenziali, lo Stato ha l’obbligo di garantire un controllo giurisdizionale effettivo sulla decisione.

In questo contesto, l’ordine pubblico non rappresenta un filtro alla circolazione del lodo avente natura meramente formale, ma un presidio di garanzia sostanziale.

Con questa pronuncia, la Corte di Strasburgo afferma chiaramente un principio: non è sufficiente che l’arbitrato sia formalmente legittimo, deve essere compatibile con la protezione dei diritti umani.

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