Opponibilità ai terzi di clausole di scelta del foro
CGUE, 23 ottobre 2025, C-682/23, EB c. KP
Con sentenza del 23 ottobre 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito gli effetti di una clausola di scelta del foro ex art. 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) nei confronti dei terzi.
Nel caso esaminato, ESA (società rumena) e KP (società polacca) avevano concluso un contratto di subappalto contenente una clausola di scelta del foro in favore dei giudici rumeni. A seguito di inadempimenti imputati a KP, dai quali era sorto un credito in favore di ESA, quest’ultima cedeva tale credito alla società polacca EB, che agiva quindi dinanzi ai giudici rumeni fondandosi sull’electio fori contenuta nel contratto originario tra ESA e KP. In tale contesto, l’autorità giudiziaria rumena chiedeva alla Corte di Giustizia se la propria competenza potesse effettivamente basarsi sulla clausola di scelta del foro invocata dal terzo cessionario.
Il Giudice del Lussemburgo ha anzitutto ribadito che, in linea di principio, una clausola attributiva di competenza produce effetti soltanto tra le parti che vi hanno espressamente aderito. Da ciò deriva che una parte originaria del contratto deve manifestare espressamente il proprio consenso affinché tale clausola possa esserle opposta da un terzo. In mancanza di tale consenso, il terzo cessionario può comunque avvalersi della clausola di scelta del foro qualora – secondo il diritto applicabile al merito del rapporto – egli sia subentrato al creditore cedente nell’insieme dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Nel caso di specie, secondo il diritto polacco applicabile al contratto tra ESA e KP, la cessione del credito comporta il trasferimento non solo del diritto di credito, ma anche dei diritti accessori connessi, tra cui quello di invocare un accordo attributivo di competenza. Ne consegue che KP, pur non avendo prestato il proprio consenso alla cessione del credito, può essere convenuta in giudizio da EB dinanzi ai giudici rumeni in forza della clausola di scelta del foro originariamente stipulata.