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IRAN E SANZIONI UE: il nuovo articolo 35 del Reg. 267/2012 e i divieti in materia di assicurazioni e riassicurazioni

Studio Legale Padovan

Come noto, il 29 settembre 2025, con l’adozione del Regolamento (UE) 2025/1975 e dei Regolamenti di esecuzione (UE) 2025/1980 e 2025/1982, che modificano il Regolamento (UE) 267/2012, l’Unione europea ha reintrodotto le sanzioni contro l’Iran connesse alle attività di proliferazione nucleare, sospese o revocate nel 2016 in seguito all’attuazione dell’accordo noto come Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. La decisione fa seguito all’attivazione, il 28 agosto u.s., del meccanismo di “snapback” da parte di Francia, Germania e Regno Unito, a causa della constatazione di gravi violazioni iraniane dell’accordo.

Tra le principali novità (per una panoramica generale si veda il nostro precedente post sul tema), il nuovo articolo 35 vieta la fornitura e l’intermediazione di assicurazioni o riassicurazioni:

  1. all’Iran, al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
  2. a una persona, un’entità o un organismo iraniana/o diversi da una persona fisica;
  3. a una persona fisica o a una persona giuridica, un’entità o un organismo, quando agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) o b).

È importante sottolineare che, per quanto concerne i soggetti indicati alle lettere a e b del suddetto articolo, le restrizioni previste non si applicano alla fornitura o all’intermediazione di assicurazioni obbligatorie, né alle assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi o alle riassicurazioni a persone, entità o organismi iraniani situati nell’Unione, così come non riguardano le assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari iraniane presenti nell’UE.

Con riferimento ai soggetti che agiscono per conto o sotto la direzione di entità iraniane (lettera c), il divieto non si applica alla fornitura di assicurazioni o intermediazioni assicurative (comprese le polizze sanitarie o di viaggio) a persone che agiscono a titolo privato, salvo che siano espressamente menzionate negli elenchi contenuti negli allegati VIII e IX del Regolamento.

Il divieto di cui sopra non impedisce la fornitura di coperture assicurative o riassicurative al proprietario di una nave, aeromobile o veicolo noleggiato da un’entità iraniana, quando tale servizio non implichi una violazione delle sanzioni. Inoltre, non si considera che una persona, un’entità o un organismo agisca dietro istruzioni di un’entità iraniana, qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell’attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo iraniani.

Infine, ai sensi del paragrafo 4 del medesimo, è vietata la proroga o rinnovo degli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima del 27 ottobre 2010.

Una delle principali criticità operative per gli operatori assicurativi e riassicurativi, riguarda la corretta identificazione dei soggetti che si qualificano come “persona, entità o organismo iraniani” ai sensi dell’articolo 35. Per un’analisi di tale concetto, si rimanda al nostro post del 3 ottobre 2025 (link).

Considerata la complessità di questa definizione, risulta essenziale da un lato per le autorità competenti dare istruzioni precise sull’ambito delle verifiche da effettuarsi per definire se la controparte contrattuale sia un organismo iraniano e dall’altro per gli operatori unionali comprendere con precisione la natura e la provenienza delle controparti contrattuali assicurandosi che i propri clienti, partner o intermediari non rientrino tra le entità soggette alla restrizione in esame.

Ciò implica l’adozione di adeguati sistemi di due diligence, una costante verifica delle catene di controllo societario e un monitoraggio continuo delle liste di soggetti designati nel rispetto delle indicazioni operative che ci si augura le autorità competenti renderanno note. Solo una corretta identificazione preventiva consente di evitare violazioni del regime sanzionatorio e di garantire la piena conformità delle operazioni.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza ultraventennale in materia di sanzioni economiche internazionali e controllo delle esportazioni, sono a disposizione delle imprese e degli istituti finanziari per assisterli nella valutazione dei rischi connessi a rapporti con entità iraniane, nella mappatura delle controparti e nella gestione degli obblighi di compliance previsti dal Regolamento (UE) 267/2012.

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