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LE LISTE DI SANZIONI UE E IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE: LA SENTENZA EURO ASIA CARGO (T-232/24)

Studio Legale Padovan

Il 14 gennaio 2026 il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato nella causa Euro Asia Cargo Private Ltd c. Consiglio dell’Unione Europea (T‑232/24), respingendo il ricorso di una società di spedizioni srilankese contro la sua designazione nell’Allegato IV del Regolamento (UE) 833/2014, relativo alle misure restrittive contro la Russia. La decisione offre indicazioni importanti sui criteri di inserimento nelle liste sanzionatorie UE, sul livello di prova richiesto e sull’estensione del controllo giurisdizionale sugli atti di Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC).

IL CONTESTO E I FATTI RILEVANTI

L’Allegato IV del Regolamento 833/2014 (“Allegato IV”) elenca persone ed entità considerate utilizzatori finali militari, parte del complesso militare‑industriale russo o comunque collegate al settore della difesa e sicurezza. Nei confronti di tali soggetti gli Stati membri non possono autorizzare esportazioni di beni a duplice uso e articoli sensibili; dal 2025, l’articolo 2 bis vieta anche la fornitura diretta di beni a duplice uso alle entità elencate.

Nel febbraio 2024, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/745, il Consiglio ha inserito Euro Asia Cargo (EAC) nell’Allegato IV. Secondo il Consiglio, EAC aveva facilitato tre spedizioni di antenne elettroniche di origine UE verso grossisti russi collegati a JSC VNIIR‑Progress, ente militare russo, per un valore complessivo superiore a 540.000 USD. Le antenne erano destinate a moduli Kometa per UAV impiegati dalla Russia in Ucraina, e le polizze aeree indicavano EAC come consignee e shipper.

I MOTIVI DEL RICORSO

EAC ha chiesto l’annullamento dell’iscrizione formulando tre motivi principali:

  • Errore di apprezzamento

La società sosteneva che il Consiglio avesse travisato i fatti, ritenendola coinvolta nel commercio di componenti elettronici destinati al complesso militare russo, senza dimostrare un contributo volontario e consapevole.

  • Violazione della libertà d’impresa (art. 16 Carta UE)

L’iscrizione in lista avrebbe inciso in modo sproporzionato sulla possibilità di operare sul mercato e arrecato un grave danno reputazionale, quando misure meno restrittive sarebbero state sufficienti.

  • Violazione del diritto a buona amministrazione (art. 41 Carta UE)

Da un lato, gli atti sarebbero stati motivati in modo generico; dall’altro, EAC lamentava la mancata consultazione preventiva e la violazione del diritto di essere sentita prima della designazione.

LA DECISIONE DELLA CGUE

  • Motivazione e diritto di essere sentita

Il Tribunale ha ritenuto che i considerando del regolamento di esecuzione fornissero motivi sufficientemente chiari e specifici: EAC era considerata “trading in electronic components” destinati al complesso militare‑industriale russo, nel contesto dell’aggressione all’Ucraina. Non è necessario, ha precisato la Corte, che per ogni entità siano riportati dettagli fattuali estesi, quando il criterio normativo di iscrizione è chiaramente definito e nel caso concreto risulta dal testo dell’Allegato IV.

Quanto al diritto di essere sentita, il Tribunale ha ribadito un principio ormai consolidato: per le designazioni nelle liste di sanzioni non è richiesta una notifica o consultazione preventiva, al fine di preservare l’effetto sorpresa e l’efficacia delle misure. Ciò non esclude, però, che il soggetto interessato debba essere messo in condizione di conoscere successivamente le ragioni e le prove a suo carico: nel caso di specie, EAC aveva ricevuto il dossier probatorio nel giugno 2024, potendo così esercitare pienamente i propri diritti di difesa nelle fasi di rinnovo e di contenzioso.

  • Errore di apprezzamento e requisito soggettivo

Sul merito, il Tribunale ha confermato che il Consiglio aveva prodotto elementi probatori sufficienti: tre spedizioni di antenne di origine UE, documentazione doganale che indicava EAC quale destinataria e mittente, collegamento dei grossisti russi a JSC VNIIR‑Progress e uso delle antenne in moduli Kometa per droni militari.

Elemento centrale della sentenza è l’affermazione per cui non è richiesto alcun elemento soggettivo di dolo o colpa grave. Per la designazione in Allegato IV è sufficiente dimostrare che l’entità materialmente facilita transazioni che, per oggetto e destinazione, sostengono il complesso militare‑industriale russo; non occorre provare che la società fosse consapevole del legame con il settore militare o che perseguisse volontariamente tale risultato. Inoltre, non esiste una soglia minima quantitativa: anche una singola operazione di valore rilevante, avente ad oggetto componenti critici, può giustificare la designazione.

Il Tribunale ha sottolineato che il regime dell’Allegato IV ha una natura amministrativa e preventiva, non punitiva: il suo scopo non è sanzionare retrospettivamente una condotta illecita, ma impedire in futuro il rilascio di autorizzazioni di esportazione di beni sensibili verso entità considerate a rischio.

  • Libertà d’impresa e proporzionalità

Quanto alla presunta violazione dell’articolo 16 della CEDU, il Tribunale ha riconosciuto che la designazione comporta una limitazione alla libertà d’impresa, ma l’ha ritenuta conforme ai criteri di proporzionalità. Le misure perseguono un obiettivo di interesse generale particolarmente rilevante – esercitare pressione sulla Russia per porre fine alla guerra – e non incidono sull’“essenza” della libertà economica di EAC, che può continuare a svolgere altre attività non colpite dalle restrizioni. Il danno reputazionale è stato considerato un effetto indiretto di uno strumento amministrativo, distinto da una sanzione penale o da un’ammenda.

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