In data 16 dicembre 2024 sono stati aggiornati i regimi sanzionatori adottati dall’Unione europea (“UE”) contro Russia, Bielorussia, Sudan, Haiti e Corea del Nord. Per quel che riguarda la Russia, in particolare, è stato pubblicato il c.d. quindicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa, attraverso il Regolamento (UE) 2024/3192 (“Reg. 2024/3192”), che ha modificato il Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014”), nonché il Regolamento (UE) 2024/3189 (“Reg. 2024/3189”) e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3183 (“Reg. 2024/3183”) che modificano il Regolamento (UE) n. 269/2014 (“Reg. 269/2014”).
Di seguito si riportano, come di consueto, le novità di maggiore interesse.
1. RUSSIA
Restrizioni soggettive
Nel contesto del quindicesimo “pacchetto” di sanzioni UE contro la Russia, sono anzitutto state previste misure di carattere soggettivo.
Misure di congelamento
Con riferimento alle c.d. misure di “congelamento”, è stato modificato l’Allegato I del Reg. 269/2014 attraverso la designazione di 54 nuove persone e 30 nuove entità ritenute responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, portando il numero totale di soggetti designati a quasi 2400.
Tra le nuove designazioni figurano 50 soggetti aventi nazionalità russa, connessi in vario modo all’esercito russo, al mondo imprenditoriale della difesa e dell’aviazione, come il Direttore della società Russian Helicopters JSC e il Direttore generale di JSC SPE Aerosila, nonché il Vice Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Popolare Coreano ed Il Ministro della Difesa della Repubblica Popolare Democratica di Corea, oltre a un cittadino olandese e uno cinese. Per quanto concerne invece le entità, il nuovo pacchetto sanzionatorio ha designato 23 entità russe, oltre a un’entità ucraina e 6 entità cinesi.
Oltre all’aggiunta di nuovi nominativi nell’allegato I, il Reg. 2024/3189 è anche intervenuto sul testo del Reg. 269/2014, modificando in primo luogo il paragrafo 5 septies dell’art. 6 ter restringendo la possibilità per le autorità nazionali di autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche alle persone elencate alle voci numero 92, 694 e 920 di cui alla rubrica “Persone” dell’allegato I, in relazione a fondi e risorse economiche necessarie per la vendita e il trasferimento entro il 30 giugno 2025 dei diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da una di tali persone in una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione. Sono quindi stati esclusi da tale deroga i seguenti soggetti: Petr Olegovich AVEN (674), Mikhail Maratovich FRIDMAN (675), German Borisovich KHAN (880), Alexey Viktorovich KUZMICHEV (882) e Igor Albertovich KESAEV (909).
L’art. 6 ter è stato ulteriormente emendato attraverso l’inserimento del paragrafo 5 undecies, il quale prevede che le autorità nazionali possano autorizzare lo svincolo delle disponibilità liquide congelate da un depositario centrale di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e riconducibili al National Settlement Depository russo, dopo aver accertato che: (a)
il depositario centrale di titoli interessato intrattenga uno o più conti con il National Settlement Depository; (b) il National Settlement Depository o altra entità intrattenga uno o più conti con il depositario centrale di titoli detentore delle disponibilità liquide da svincolare; (c) il National Settlement Depository abbia addebitato un importo al conto o ai conti di cui alla lettera (a) ai sensi di una legge, un decreto, un regolamento, una decisione giudiziaria o amministrativa o altra misura riconducibile, direttamente o indirettamente, alla Federazione russa senza il previo consenso del depositario centrale di titoli interessato; (d) il depositario centrale di titoli interessato usi le disponibilità liquide svincolate per assolvere i suoi obblighi giuridici nei confronti dei partecipanti e l’importo svincolato non superi l’importo addebitato di cui alla lettera (c) e, da ultimo, (e) le disponibilità liquide svincolate non siano messe a disposizione in violazione dell’articolo 2 p. 2 del Reg. 269/2014 (divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche ai soggetti di cui all’Allegato I).
Altre restrizioni a carattere soggettivo
Il Reg. 2024/3192, nel modificare il Reg. 833/2014, prevede anche alcune misure di carattere soggettivo (benché diverse dalle misure c.d. di congelamento).
In primo luogo, sono state elencate altre 32 entità nell’allegato IV del Reg. 833/2014, che quindi oggi contiene più di 700 soggetti – ai sensi di tale designazione, tali entità saranno destinatarie di più stringenti restrizioni merceologiche con riferimento agli artt. 2 e 2 bis del medesimo Regolamento. In particolare, oltre a entità russe, sono state elencate sette entità cinesi, due entità serbe, una iraniana, una indiana e una stabilita negli Emirati Arabi Uniti.
Inoltre, sono state designate 52 nuove navi nell’allegato XLII del Reg. 833/2014, rispetto alle quali non sarà più possibile concedere l’ingresso nei porti UE né prestare servizi connessi alla loro attività ai sensi dell’art. 3 vicies del medesimo regolamento.
- Deroghe ed eccezioni
Nel contesto del quindicesimo “pacchetto”, il legislatore unionale ha poi apportato modifiche significative per quel che riguarda le deroghe autorizzative e le eccezioni ai divieti imposti dal Reg. 833/2014, nei seguenti termini.
Anzitutto, la data di scadenza di numerose deroghe è stata prolungata. In particolare:
- Le autorità croate potranno derogare al divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV del Reg. 833/2014, originari della Russia o esportati dalla Russia di cui all’art. 3 quaterdecies per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto, che rientra nel codice NC 2710 19 71, originario della Russia o esportato dalla Russia fino al 31 dicembre 2025.
- L’eccezione temporanea al divieto di importazione di petrolio di cui all’art. 3 quaterdecies ove si tratti di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio fornito mediante oleodotto a un altro Stato membro e destinati alla Cechia continua ad applicarsi fino al 5 giugno 2025, salvo eventuale revoca anticipata da parte del Consiglio.
Particolarmente importanti sono poi le novità in ambito di deroghe per disinvestimento e/o liquidazione di attività in Russia:
- L’eccezione al divieto di effettuare qualsiasi operazione con entità direttamente o indirettamente designate nell’allegato XIX del Reg. 833/2014 di cui all’art. 5 bis bis continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 per operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione di un’impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo designato.
- La deroga al citato divieto di cui all’art. 5 bis bis è prorogata fino al 31 dicembre 2025 per le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro da parte delle entità designate o delle loro controllate nell’Unione da una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione.
- Le autorità competenti possono continuare ad autorizzare fino al 31 dicembre 2025, in deroga al divieto di cui all’art. 11 del Reg. 833/2014, la soddisfazione di un credito presentato da un’entità o persona russa nel contesto di un rapporto contrattuale colpito, in tutto o in parte, dalle misure restrittive UE contro la Russia se la soddisfazione del credito è strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.
Con riferimento, poi, all’art. 12 ter del Reg. 833/2014, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025:
- la deroga agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies e 3 duodecies per la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del Reg. 833/2014 e nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra purché ciò sia necessario per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia;
- la deroga al divieto di cui all’art. 3 del Reg. 833/2014 per la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato II, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un’impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un’entità russa o un organismo russo e che gestisce un’infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi;
- la deroga agli articoli 3 octies e 3 decies del Reg. 833/2014 per l’importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia; e
- la deroga all’art. 5 quindecies del Reg. 833/2014 per la prestazione di servizi professionali qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.
- Depositari centrali dell’Unione europea
Ai sensi del nuovo paragrafo 12 bis dell’art. 5 bis del Reg. 833/2014, poi, è stato chiarito l’eventuale perimetro di responsabilità per i depositari centrali dell’Unione europea nel contesto del divieto di acquisto, vendita, prestazione di servizi d’investimento o assistenza all’emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 dalla Banca Centrale Russa, dal governo russo o da entità che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi.
In particolare, è stato stabilito che gli atti che il depositario centrale compie in buona fede a norma dei paragrafi da 4 a 12 dell’art. 5 bis basandosi sul fatto che sono conformi al Reg. 833/2014 non comportano alcun genere di responsabilità da parte di detto depositario, dei suoi amministratori o dei suoi dipendenti, salvo se è dimostrato che questi abbiano agito con negligenza.
- Decisioni giudiziali e lodi arbitrali russi
Come chiarito dal Considerando n. 8 del Regolamento (UE) 2024/3192, i giudici russi hanno emanato decisioni ai sensi dell’articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa che vietano l’avvio o la prosecuzione di procedimenti dinanzi a giudici o tribunali stranieri da parte di società unionali nei confronti di società russe e hanno emesso, in caso di inosservanza, sanzioni pecuniarie sproporzionatamente elevate. Per rispondere a ciò, il legislatore unionale ha inserito il nuovo art. 11 quater del Reg. 833/2014, ai sensi del quale:
- nessun provvedimento, decisione o sentenza presa ai sensi dell’art. 248 del codice di procedura arbitrale russo (o di norma russa equivalente) può essere riconosciuto o eseguito in uno Stato UE; e
- nessuna richiesta di assistenza nel corso di un procedimento penale e nessuna pena né altra sanzione a norma del codice penale russo basate su una presunta violazione di un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria adottate ai sensi del succitato art. 248 (o norma russa equivalente) possono essere riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato UE.
- Misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia
Come avevamo già anticipato in questo post, già dall’8 ottobre 2024 è stato introdotto un regime sanzionatorio autonomo contro la Russia per colpire gli individui ed entità coinvolti in azioni e politiche volte a destabilizzare i valori fondamentali dell’UE e dei suoi paesi membri, la loro sicurezza, stabilità, indipendenza ed integrità.
In tale contesto, il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3188 (“Reg. 2024/3188”) ha modificato ilRegolamento (UE) 2024/2642 (“Reg. 2024/2642”) sottoponendo a misure di congelamento 16 persone fisiche e 2 entità ora designate nell’allegato I del Reg. 2024/2642, il quale era rimasto, fino ad ora, vuoto. Tra i nuovi designati non vi sono solamente soggetti russi, bensì anche 1 cittadino e 1 entità del Togo (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement), 1 cittadino georgiano, 1 cittadino russo-ucraino e 1 cittadino moldavo.
2. BIELORUSSIA
Sempre in data 16 dicembre 2024, il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3177 (“Reg. 2024/3177”) ha modificato il Regolamento (CE) 765/2006 (“Reg. 765/2006”), che impone restrizioni contro la Bielorussia, andando a designare 26 nuove persone fisiche e 2 nuove entità nell’allegato I del Reg. 765/2006 e colpendo in particolare le attività della zona economica speciale Bremino-Orsha.
3. SUDAN
Con il nuovo Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3156 che attua il regolamento (UE) 2023/2147 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan sono state designate (e quindi sottoposte a misure di congelamento) 4 nuove persone fisiche nell’allegato I delRegolamento (UE) 2023/2147, portando il totale di soggetti ed entità direttamente designati in tale allegato a 16.
4. HAITI
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3138 che attua il Reg. (UE) 2022/2309 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti, poi, ha modificato il Regolamento (UE) 2022/2309 designando per la prima volta 3 persone fisiche nell’allegato I bis del Reg. (UE) 2022/2309, che figurano tra “le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che (i) sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, (ii) compromettono la democrazia o lo Stato di diritto ad Haiti mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o l’esportazione non autorizzata di capitali, o (iii) sono in qualche modo associati a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi indicati sopra.”
5. COREA DEL NORD
Da ultimo, tramite il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3152 che attua il Regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, sono stati modificati i motivi alla base della designazione di 22 persone fisiche e 4 persone giuridiche. Inoltre, è stata aggiunta 1 persona giuridica all’allegato XVI.
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