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Misure restrittive ue: modificato il programma sanzionatorio contro la bielorussia.

Studio Legale Padovan

MISURE RESTRITTIVE UE: MODIFICATO IL PROGRAMMA SANZIONATORIO CONTRO LA BIELORUSSIA

In data 19 luglio 2025, contestualmente all’adozione del c.d. diciottesimo “pacchetto” di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa di cui abbiamo parlato in questo post, è stato modificato il programma sanzionatorio unionale nei confronti della Bielorussia.

In particolare, il nuovo Regolamento (UE) 2025/1472 del Consiglio (“Reg. 2025/1472”) e il Regolamento di esecuzione (PESC) 2025/ 1469 (“Reg. 2025/1469”) hanno modificato il Regolamento (CE) 765/2006 (“Reg. 765/2006”), che impone restrizioni contro la Bielorussia, prevedendo un’armonizzazione con le disposizioni di cui alle misure restrittive UE contro la Russia.  L’obiettivo del legislatore unionale, come in passato, è quello di rendere quanto più simili i regimi sanzionatori contro Russia e Bielorussia, in modo tale da evitare flussi elusivi tra i due Paesi.

Di seguito, un approfondimento sulle principali novità introdotte.

I. Restrizioni soggettive

I.a Misure di congelamento

Ai sensi del Reg. 2025/1469 sono state elencate 8 nuove entità nell’allegato I del Reg. 765/2006, portando il numero totale delle designazioni a 54.Non sono invece state introdotte nuove designazioni relative a persone fisiche.

I.b Restrizione soggettive in relazione ai prodotti duplice uso

È stato ampliato l’elenco di entità alle quali è vietato vendere, fornire o esportare prodotti a duplice uso e prodotti c.d. “quasi-duali”. In particolare, nell’allegato V del Reg. 765/2006 è stata aggiunta l’entità “Legmash Plant OJSC”.

I.c Divieto di effettuare operazioni con entità designate

  • Art. 1 septvicies ter, Allegato XV

L’art. 1 septvicies ter è stato modificato nel senso che, con riferimento alle entità elencate nell’allegato XV e alle entità da queste possedute per oltre il 50%, non è più vietato soltanto prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, ma è ora vietato effettuare qualsiasi operazione.

Sono state inoltre introdotte eccezioni, come alle operazioni (i) che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale, o (ii) da parte di cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Bielorussia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022.

Inoltre, in deroga al quanto disposto sopra, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia.

II. Restrizioni merceologiche

II.a Prodotti militari

Con il Reg. 2025/1472 sono stati introdotti gli articoli 1 bis bis e bis ter del Reg. 765/2006 che vietano, rispettivamente:

  • L’importazione in UE dei beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, se di origine bielorussa o provenienti dalla Bielorussia;

Tale divieto non pregiudica l’importazione di (a) pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’Unione; e (b) all’esecuzione di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

  • L’esportazione in Bielorussia o per un uso in Bielorussia dei beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari, anche non originari dell’Unione.

Tale divieto non pregiudica l’esportazione di (a) materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo o a programmi di sviluppo istituzionale dell’ONU e dell’Unione o a operazioni di gestione delle crisi dell’UE o dell’ONU; e (b) veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia, purché la relativa fornitura sia stata preventivamente approvata dall’autorità competente di uno Stato membro identificata sui siti web elencati nell’allegato II.

È inoltre previsto che il divieto non si applichi all’esportazione temporanea in Bielorussia di abbigliamento protettivo (come giubbotti antiproiettile ed elmetti militari) da parte di personale ONU, dell’UE o degli Stati membri, rappresentanti dei media, operatori umanitari o di sviluppo, e persone a loro collegate, purché destinati ad uso esclusivamente personale.

Infine, è stato aggiornato l’articolo 1 ter, paragrafo 1, lettere da a) a c), per includere anche il divieto di fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato III, o alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona o entità in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

II.b Beni e delle tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse

Sono state apportate modifiche all’allegato XVIII del Reg. 756/2006, che elenca i beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse anche non originari dell’Unione la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione (diretta o indiretta) a qualsiasi persona o entità in Bielorussia o per un uso in Bielorussia è vietata dall’art. 1 ter ter. In particolare, tra gli altri, sono stati aggiunti minerali, oli, fluoro, cloro, bromo, iodio, carbonio e zolfo, lavori di plastica e interi capitoli della nomenclatura combinata, come l’alluminio e i suoi lavori del capitolo 76, guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni pompe per aria o per vuoto, Bilance sensibili, contatori di gas, di liquidi o di elettricità.

Per taluni beni ristretti ai sensi dell’articolo 1 ter ter, con il par. 3 bis è stata introdotta una clausola di salvaguardia (c.d. “grandfathering”), ai sensi della quale il divieto di esportazione in Bielorussia o per un uso in Bielorussia non si applica ai beni necessari per l’esecuzione fino al 21 ottobre 2025 di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. Allo stesso modo, per quanto riguarda i prodotti specificati nel paragrafo 3 ter del suddetto articolo, i divieti non si applicano fino al 21 gennaio 2026, per quanto riguardano i contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Rileva inoltre l’ampliamento dei beni per i quali è possibile richiedere un’autorizzazione all’esportazione in Bielorussia se ciò è necessario per l’uso personale delle persone fisiche ai sensi del par. 13 dell’art. 1 ter ter; in particolare, sono stati aggiunti tra tali beni: (i) beni che rientrano nel codice NC 8414.60; e (ii) beni che rientrano nel codice NC 3916.20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti in PVC.

II.c Prodotti c.d. quasi-duali

Sono state apportate modifiche all’Allegato V bis del Reg. 765/2006, che elenca i prodotti c.d. quasi duali la cui esportazione, vendita e/o trasferimento in Bielorussia sono vietati.

  • È stata aggiunta nella parte A, categoria VIII, la Sezione “X.C.VIII.005” relativa ai “Costituenti chimici per propellenti”.
  • Nella parte B, sono stati inseriti, tra gli altri:
  • all’interno della tabella 5 “Macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati” i seguenti beni: Operanti per elettroerosione e Tagliatrici a idrogetto;
  • all’interno della tabella 6 “Materiali energetici e precursori” i seguenti beni: Boro, Clorati di sodio, Altri clorati, Polveri a struttura non lamellare, Polveri a struttura lamellare; pagliette, Trucioli, torniture e granelli calibrati di magnesio; polveri;
  • all’interno della tabella 9 “Parti, assiemi e componenti di macchine o di apparecchi” i seguenti beni: Cuscinetti ad aghi (a rullini), compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli ad aghi, Sfere, cilindri, rulli ed aghi, Alberi filettati a sfere o a rulli, Serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; altre, Altri strumenti, apparecchi e macchine per la misura o il controllo di grandezze geometriche.

Per i nuovi beni inseriti in tale allegato non è prevista alcuna deroga temporale (c.d. grandfathering).

Il nuovo co. 1 bis bis nell’art. 1 septies prevede invece per la prima volta in materia sanzionatoria (in contemporanea con la medesima disposizione introdotta nel Reg. 833/2014 con riferimento alle sanzioni verso la Russia) una c.d. clausola catch all per i beni quasi duali (rendendone così la disciplina sempre più simile a quella dei beni a duplice uso), ai sensi della quale è necessaria un’autorizzazione per l’esportazione di beni e tecnologie elencati nell’allegato V bis del Reg. 756/2006 verso paesi terzi diversi dalla Bielorussia, qualora l’esportatore sia stato informato dall’autorità competente dello Stato membro in cui è residente o è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. Nel caso, tale autorizzazione sarà concessa seguendo le procedure di cui all’art. 4 del Regolamento Duplice Uso.

II.d Divieto di transito

  1. dei beni e tecnologie dell’allegato XIV bis

Il Reg. 2025/1472 ha anche modificato l’elenco dei prodotti contenuto nell’Allegato XIV bis del Reg. 765/2006, per i quali è previsto il divieto di transito attraverso il territorio della Bielorussia ai sensi dell’art. 1 vicies, par. 1 bis. In particolare, nell’allegato XIV bis sono state inserite le macchine per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare.

  • dei beni e tecnologie dell’allegato XIX

Per quanto riguardano i prodotti contenuti nell’Allegato XIX del Reg. 765/2006, per i quali è vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie esportati dall’Unione ai sensi dell’art. 1 ter ter par. 2, sono stati introdotti, tra gli altri, i seguenti beni: Costruzioni e parti di costruzioni, di ghisa, ferro o acciaio (escl. ponti ed elementi di ponti, torri e piloni, porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie, materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature); Scambiatori di calore; Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento (escl. apparecchi domestici nonché forni e altri apparecchi della voce 8514); Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione ; Macchine per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare; Trattori stradali per semirimorchi, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione “diesel o semidiesel”; Rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci, non costruiti per circolare su rotaie (escl. rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli e cisterne) e Parti di rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo e di altri veicoli non automobili.

III. Decisioni di organi giurisdizionali

Con il nuovo pacchetto sono state modificate le restrizioni al riconoscimento di decisioni di organi giurisdizionali stranieri in tema di misure restrittive. In particolare:

  • Con i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter dell’art. 8 quinquies, è stato ampliato e precisato il novero di decisioni e di richieste di assistenza in indagini o esecuzioni di pene che non possono essere eseguite in UE in ragione della connessione con le sanzioni contro la Bielorussia.
  • Con le modifiche apportate all’art. 8 duodecies, sono stati precisati i criteri di competenza dei giudici unionali laddove venga esclusa quella di uno Stato terzo in materia di sanzioni contro la Bielorussia.
  • Con i nuovi articoli 8 terdecies e 8 quaterdecies, sono state introdotte misure volte a tutelare gli Stati membri da decisioni sfavorevoli nell’ambito dei procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato in relazione alle sanzioni contro la Bielorussia.

Come dall’inizio della crisi ucraina, i professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alla crisi ucraina (info@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.

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