Il 15 dicembre 2025 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato modifiche a tre Regolamenti chiave in materia di misure restrittive:
- Regolamento (PESC) 2025/2601: che modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2559: in attuazione al Regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2558: in attuazione al Regolamento (UE) 2017/1509, in materia di misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea;
Novità introdotte dall’art. 2 paragrafo 6 bis del Regolamento (CE) n. 765/2006 (Bielorussia)
Tra le principali novità, il nuovo paragrafo 6 bis all’art. 2 del Regolamento (CE) n. 765/2006 amplia i criteri per l’inserimento di persone fisiche, giuridiche, entità e organismi nell’allegato I del medesimo Regolamento. In particolare, potranno essere designati:
- soggetti ritenuti responsabili di azioni o politiche attribuibili alla Bielorussia che minacciano la democrazia, la sicurezza o la sovranità dell’UE, dei suoi Stati membri, di organizzazioni internazionali o di Paesi terzi.
- soggetti coinvolti in manipolazione delle informazioni, ingerenze, attacchi informatici, sabotaggi o altre attività ibride contro infrastrutture critiche o istituzioni democratiche.
- soggetti che sostengono, facilitano o traggono vantaggio da tali azioni, nonché entità possedute o controllate da persone già designate.
L’articolo 6 bis introduce criteri più ampi e dettagliati per la designazione di soggetti sanzionati, includendo non solo chi compie direttamente azioni ostili, ma anche chi le sostiene, le facilita o ne trae beneficio, con particolare attenzione alle minacce ibride e informatiche.
Inoltre, il nuovo Regolamento (PESC) 2025/2601 ha aggiornato il paragrafo 8 dell’articolo 2, specificando che nell’allegato I sono elencati anche soggetti associati a quelli già designati ai paragrafi 5, 6, 6 bis (lettera a), 7 e 7 bis.
Aggiornamenti sanzioni UE: Corea del Nord e Venezuela
- Corea del Nord
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2558 sono state aggiornate le motivazioni per la designazione di alcune entità nell’ambito delle sanzioni UE. In particolare:
- per il Centro di ricerca scientifica nucleare di Yongbyon è stato specificato che le immagini satellitari del 2025 hanno confermato la prosecuzione delle attività e il completamento di nuovi progetti di costruzione;
- per la Korea Paekho Trading Corporation è stato aggiunto che, nel novembre 2024, ha partecipato alla sedicesima fiera commerciale internazionale d’autunno di Pyongyang.
Sono state inoltre apportate alcune correzioni minori di battitura e formattazione agli allegati XV e XVI.
- Venezuela
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2559 ha introdotto aggiornamenti all’Allegato IV del Regolamento (UE) 2017/2063, specificando ulteriormente i motivi della designazione di alcuni soggetti:
- Gustavo Enrique Gonzalez Lopez: ora indicato anche come Presidente di PDVSA (compagnia petrolifera statale);
- Iván Hernández Dala: aggiunto il ruolo di Presidente della compagnia telefonica nazionale (Cantv);
- Jorge Elieser Márquez Monsalve: specificato il nuovo incarico di Ministro dell’Energia elettrica e vicepresidente dei lavori pubblici e dei servizi di pubblica utilità;
- Remigio Ceballos Ichaso: aggiunto il ruolo di Ambasciatore del Venezuela in Cina.
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