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Nuove regole PEM: impatti sulle dichiarazioni del fornitore

Studio Legale Padovan

Il 31 agosto 2025 è entratoin vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728 (di seguito, anche il “Regolamento”), che introduce rilevanti modifiche al Regolamento 2015/2447 in materia di prove dell’origine preferenziale nell’ambito della Convenzione Paneuromediterranea (PEM). Le disposizioni saranno applicabili con efficacia retroattiva a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con il periodo transitorio della PEM.

Le principali novità introdotte:

  • Indicazione del quadro giuridico: Le dichiarazioni del fornitore (comprese quelle a lungo termine) dovranno specificare se l’origine preferenziale è determinata secondo la versione originaria della Convenzione PEM (“Convenzione PEM”) o dalle regole della Convenzione PEM così come modificata dalla decisione n. 1/2023 (“Convenzione PEM riveduta”). In mancanza di indicazione, fino al 31 dicembre 2025, la dichiarazione si considererà riferita alla versione originaria.
  • Utilizzo semplificato delle dichiarazioni: In alcuni settori merceologici (capitoli 1, 3, 16 e da 25 a 97 del Sistema Armonizzato), le dichiarazioni rese in base alle Convenzione PEM possono essere utilizzate anche come documenti giustificativi per il rilascio o la compilazione di prove di origine conformi alla Convenzione PEM riveduta, purché rispettate le condizioni di cumulo e le condizioni per il rilascio o la compilazione di una prova di origine conformemente a uno specifico insieme di norme di origine. La responsabilità di verifica rimane in capo all’esportatore.
  • Aggiornamento degli allegati: Sono stati modificati gli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18 del Regolamento (UE) 2015/2447, al fine di integrare note esplicative sull’indicazione del quadro giuridico e sull’applicazione automatica della versione originaria nel periodo transitorio in caso di mancata indicazione.

Impatti operativi:

Gli operatori economici sono chiamati a:

  • aggiornare procedure, modelli e sistemi informatici per garantire la corretta indicazione del quadro giuridico applicato nelle dichiarazioni del fornitore;
  • verificare la coerenza documentale lungo la filiera in presenza delle due zone di cumulo;
  • conservare idonea documentazione a supporto del rispetto delle condizioni di cumulo.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, che vantano un’esperienza consolidata nell’assistere le imprese nella corretta gestione dell’origine preferenziale delle merci, sono a disposizione per valutare l’impatto delle nuove regole e le possibilità di ottimizzazione nella loro applicazione.

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NUOVI REATI E RESPONSABILITÀ 231 PER LE AZIENDE CHE VIOLANO LE SANZIONI UE

Il 24 gennaio 2026 entra in vigore il Decreto Legislativo 211/2025 che introduce:
  • nuovi reati per violazioni delle sanzioni UE;
  • reato colposo per beni dual use e militari;
  • responsabilità 231 con sanzioni fino al 5% del fatturato e interdittive fino a 6 anni;
  • pene anche per cittadini italiani all'estero.
Aggiornare il Modello 231 è essenziale. Un buon Programma Interno di Conformità (ICP) può rafforzare la protezione dell’azienda. Dal 2009 lo Studio Legale Padovan assiste le aziende esportatrici e importatrici italiane nella predisposizione di ICP.