Il 22 novembre 2024, la Commissione Europea ha pubblicato le Frequently Asked Questions (“FAQ”) in relazione all’obbligo in capo alle entità unionali di “adoperarsi al massimo” (“best effort”) al fine di evitare che le proprie controllate extra UE, effettuino operazioni che “compromettano” o “violino” le misure restrittive di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Regolamento (UE) n. 833/2014”).
Al fine di comprendere l’effettiva portata di tale disposizione, la Commissione Europea chiarisce, in primo luogo, alcune delle terminologie presenti nell’Articolo 8 bis del Regolamento (UE) n. 833/2014. Di seguito un focus sui passaggi maggiormente interessanti.
- Il significato di “adoperarsi al massimo”
In primo luogo, la Commissione precisa che il concetto di “adoperarsi al massimo” deve essere inteso alla luce del Considerando n. 30 del Regolamento (UE) 2024/1745 (“Reg. 2024/1745”), il quale chiarisce che “adoperarsi al massimo”, che comprende tutte le azioni, adeguate e necessarie, che dovranno essere attuate dalla controllante europea per conseguire il risultato di “prevenire la compromissione delle misure restrittive di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014”. Inoltre, la FAQ n. 2, riprendendo il Considerando n. 29 del Reg. 2024/1745, chiarisce il concetto di “compromissione”, distinguendolo dal concetto di “elusione”. Mentre il primo termine riguarda le attività che producono un effetto che le misure restrittive del Regolamento (UE) n. 833/2014 mirano a prevenire, l’elusione, invece, riguarda le attività che, apparentemente non comportano la violazione di alcuna misura restrittiva, ma, di fatto, hanno come scopo o risultato quello di consentire al loro autore di sottrarsi all’applicazione della misura stessa.
- Coinvolgimento delle controllate in Russia e situazioni in cui la legge locale impedisce di adoperarsi al massimo
La FAQ n. 3 sgombra il campo da ogni dubbio circa il fatto che l’art. 8bis riguarda anche le controllate russe di società unionali. In tal senso, la FAQ n. 4 chiarisce tuttavia che il preciso contenuto prescrittivo dell’obbligo di adoperarsi al massimo deve essere valutato caso per caso e che, tuttavia, tale obbligo viene meno – in tutto o in parte – nel caso in cui sussistano elementi concreti che impediscono il controllo sulla controllata estera.
Tali elementi, tuttavia, non devono essere causati dall’operatore unionale coinvolto, bensì devono essere connessi a cause indipendenti da quest’ultimo.
Tra i fattori di cui tener conto, ad avviso della Commissione, vi sono certamente la legislazione del Paese terzo di stabilimento (la Commissione fa l’esempio della Russia, dove, secondo quest’ultima, di fatto non sono più in vigore i principi dello Stato di diritto) nonché il rischio che a cui sono esposti, in tale Paese, i dirigenti e i dipendenti dell’entità di essere perseguiti ai sensi delle leggi locali.
- La prova di essersi adoperati al massimo
La FAQ no. 5 chiarisce un aspetto di grande interesse per gli operatori unionali, ossia in che modo gli stessi possano adeguatamente dimostrare di essersi adoperati al massimo ai sensi dell’articolo 8 bis. A tal fine, possono rilevare diversi elementi, quali (i) la natura, (ii) la dimensione (iii) le circostanze fattuali rilevanti dell’operatore non europeo, nonché il grado di controllo effettivo esercitato su quest’ultimo dall’entità europea controllante. Sebbene la Commissione fornisca alcuni esempi sulle attività che l’entità controllante dovrà condurre sull’operatore non-europeo (quali, ad esempio, la condivisione sistematica di standard di conformità aziendale e l’istituzione di una reportistica obbligatoria), allo stesso tempo permane un rinvio a future indicazioni, in quanto si riporta che la Commissione si adopererà al fine di instaurare un dialogo con gli Stati membri per preparare un “insieme chiaro di aspettative”.
- Movimentazioni di beni, tecnologie, proprietà intellettuale e segreti commerciali
La Commissione, inoltre, conferma come la vendita in o verso la Russia nonché l’acquisto in Russia di prodotti, tecnologie, proprietà intellettuale o segreti commerciali ristretti possono comportare responsabilità da parte della controllante unionale, nella misura in cui non si sia adoperato al massimo nell’adottare misure per prevenire la movimentazione di tali beni (cfr. FAQ n. 7 e FAQ n. 9).
- Coordinamento tra il art. 8 bis, art. 10 e art. 12 del Regolamento (UE) n. 833/2014
Nella FAQ n. 6, invece, la Commissione si sofferma sulle interazioni tra ‘art. 8 bis e gli articoli 10 e 12 del Regolamento (UE) n. 833/2014. Nell’ipotesi in cui un operatore unionale è a conoscenza del fatto che l’attività della controllata stabilita nel Paese terzo pregiudica le misure restrittive dell’Unione, l’entità europea controllante potrà essere considerata responsabile di una violazione dell’articolo 8 bis, per non aver compiuto tutte le azioni necessarie e possibili al fine di prevenire la violazione da parte della controllata. Allo stesso tempo, il mancato compimento di tutte le azioni necessarie e possibile da parte dell’operatore europeo potrà costituire altresì una violazione dell’articolo 12. Ciò in quanto, l’esenzione di responsabilità, come chiarito dall’articolo 10, si verifica solo qualora l’operatore europeo non fosse a conoscenza, né avesse alcun motivo ragionevole di sospettare che le azioni della controllata avrebbero violato le misure restrittive di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014.
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