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PARERE DELLA COMMISSIONE SULL’ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 269/2014

Studio Legale Padovan

In data 19 giugno, la Commissione ha pubblicato un parere (documento C(2020) 4117) in risposta a una richiesta congiunta da parte di diverse autorità nazionali degli Stati membri sull’applicazione delle misure finanziarie di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, lette in combinato disposto con le Migliori pratiche per l’attuazione effettiva delle misure restrittive dell’UE.
Tra i punti salienti a cui è giunta la Commissione, preme evidenziare quanto segue:
(I) se una persona designata controlla un’entità non designata, si presume che il controllo si estenda a tutti gli asset dell’entità non designata, che devono essere congelati per evitare l’elusione delle sanzioni, a meno che l’entità in questione dimostri che i suoi asset non sono sottoposti al controllo del soggetto designato;
(II) la valutazione dell’esistenza di una situazione di controllo da parte di un soggetto designato su un’entità non designata e di quali fondi e risorse economiche congelare è di competenza delle autorità nazionali preposte, che dovranno tener conto dei criteri elencati nel paragrafo 63 delle Migliori pratiche;
(III) le autorità nazionali competenti sono chiamate a pubblicare le proprie risultanze sul rapporto di controllo tra persone designate ed entità controllate e sugli asset da sottoporre a congelamento, nonché a informarsi reciprocamente e a informarne la Commissione;
(IV) è vietato effettuare pagamenti sul conto bancario di un’entità non designata detenuto o controllato da una persona designata, a meno che il pagamento non sia autorizzato dall’autorità nazionale in virtù di una delle deroghe previste dal Regolamento o a meno che non si possa determinare ragionevolmente che i fondi non saranno messi a disposizione della persona designata. Ancora, le banche dell’UE possono accreditare conti congelati, a condizione che anche i fondi in entrata siano successivamente congelati. Sono vietati i pagamenti da conti bancari congelati dell’entità, salvo diversa autorizzazione dell’autorità competente in virtù di una delle deroghe applicabili previste dal Regolamento. Sono consentiti i pagamenti da conti non congelati dell’entità non designata.

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