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PRODOTTI DUAL USE E BENI LISTATI: NOVITÀ E MODIFICHE AL D.LGS. 221/2017

Studio Legale Padovan

È entrata in vigore il 18 dicembre 2025 la Legge n. 182/2025, che introduce rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 221/2017 in materia di controllo su prodotti a duplice uso e prodotti soggetti a misure restrittive unionali.

Di seguito, una sintesi delle principali novità.

  • Nuova definizione di “utilizzatore finale”

L’art. 2, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 221/2017 è stato integrato. Oltre alle persone fisiche o giuridiche che utilizzano definitivamente i prodotti controllati, rientrano ora nella definizione di “utilizzatore finale” anche gli operatori che immettono sul mercato beni di consumo non a duplice uso, listati per effetto di misure restrittive unionali, ai fini della loro messa a disposizione dei consumatori.

  • Semplificazione del procedimento autorizzativo (ex art. 8 D.Lgs. n. 221/2017)

È stato abrogato il comma 3 dell’art. 8, che imponeva il rilascio delle autorizzazioni relative a prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali esclusivamente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salvo diversa previsione dei regolamenti UE.

La modifica assume particolare rilievo pratico. Nel corso del 2024, infatti, l’Autorità competente italiana ha potuto autorizzare le imprese nazionali a prestare servizi a favore di controparti russe eleggibili ai sensi dell’art. 5-quindecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 unicamente tramite autorizzazioni specifiche individuali, con un significativo aggravio procedurale.

Diversamente, in altri Stati membri, le imprese hanno potuto operare avvalendosi di una autorizzazione generale nazionale, soluzione ritenuta più snella sotto il profilo operativo. Sebbene tale approccio sia stato oggetto di forti critiche da parte della Commissione europea, anche nelle Frequently Asked Questions (FAQs) sulle sanzioni UE contro la Russia, esso ha comunque consentito una gestione più efficiente rispetto al ricorso sistematico ad autorizzazioni individuali. L’abrogazione del comma 3 apre dunque la strada a una maggiore flessibilità del sistema autorizzativo nazionale, riducendo le asimmetrie applicative tra Stati membri e semplificando l’operatività degli operatori economici.

  • Nuovi obblighi documentali per l’importazione (ex art. 10 D.Lgs. n. 221/2017)

All’art. 10, comma 3, lett. f) del D.Lgs. n. 221/2017 relativo all’autorizzazione specifica individuale, è stato ampliato il contenuto della documentazione volta a comprovare l’effettiva volontà di acquisto da parte dell’utilizzatore finale.

Accanto all’impegno già previsto a non riesportare, trasferire o dirottare i prodotti importati durante il viaggio, è stato aggiunto, limitamente ai beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l’impegno a non riesportarli o dirottarli durante il trasporto.

  • Modifiche all’autorizzazione globale individuale (ex art. 11 D.Lgs. n. 221/2017)

L’art. 11 del D.Lgs. n. 221/2017 è stato oggetto di significative revisioni:

  • al comma 1 è previsto che l’autorizzazione globale individuale è rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale, “per uno o più prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali”, per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o più utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici. Prima della modifica la norma prevedeva che tale autorizzazione fosse rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale “in quanto già soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali”.
  • Condizioni operative: è stato sostituito l’alinea del comma 5. La nuova formulazione stabilisce che “Per ciascuna delle operazioni oggetto dell’autorizzazione globale individuale, l’operatore rispetta le seguenti condizioni.” La disciplina precedente faceva invece riferimento a un impegno formale allegato alla domanda. La modifica sposta quindi l’attenzione da un obbligo dichiarativo iniziale a un obbligo operativo riferito a ciascuna singola operazione.
  • Contenuto della dichiarazione dell’utilizzatore finale (comma 5, lett. c): è stato aggiunto che nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione debba indicare che:
    • i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio;
    • saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei regolamenti UE concernenti misure restrittive.

Inoltre, nel caso in cui si tratti di prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo listati per effetto delle misure restrittive unionali, la dichiarazione deve indicare altresì che tali prodotti non saranno trasferiti.

  • Poteri dell’Autorità competente (comma 6): Resta fermo l’obbligo di trasmissione del rapporto semestrale sulle operazioni effettuate dall’operatore. È stata tuttavia introdotta la possibilità per l’Autorità competente di richiedere ogni altro elemento necessario ai fini dell’istruttoria.
  • Estensione dell’autorizzazione generale nazionale (ex art. 13 D.Lgs. n. 221/2017)

L’art. 13 del D.Lgs. n. 221/2017, riguardante l’autorizzazione generale nazionale per l’esportazione di prodotti a duplice uso, è stato modificato per includere:

  • condizioni uniformi (comma 1): l’utilizzo dell’autorizzazione generale nazionale per prodotti a duplice uso listati è ora sottoposto alle medesime condizioni e requisiti previsti per l’autorizzazione generale dell’Unione europea;
  • nuovo comma 1-bis: è stata introdotta la possibilità di autorizzazione generale nazionale per l’esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per misure restrittive unionali. Tale autorizzazione sarà rilasciata con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, su proposta dell’Autorità competente e sentito il Comitato consultivo;
  • Semplificazione delle notifiche: il comma 3 del medesimo articolo prevedeva originariamente che l’utilizzo dell’autorizzazione generale nazionale fosse subordinato al rispetto delle medesime condizioni e requisiti stabiliti per l’autorizzazione generale dell’Unione europea di cui all’art. 12, richiedendo, a tal fine, una notifica da parte dell’esportatore interessato. Tale previsione è stata ora sostituita e semplificata. La nuova formulazione stabilisce che l’esportatore che intende avvalersi dell’autorizzazione generale nazionale deve notificare all’Autorità competente, prima del primo utilizzo, la propria intenzione mediante una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. A seguito della notifica, il nominativo dell’esportatore è automaticamente iscritto in un apposito registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale, tenuto dall’Autorità competente.

L’autorizzazione generale nazionale è concepita come strumento di semplificazione amministrativa ed è utilizzabile per categorie di operazioni esportative, per tipologie di prodotti a duplice uso listati e per gruppi di Paesi di destinazione finale, consentendo agli operatori di svolgere più operazioni senza la necessità di richiedere autorizzazioni individuali per ciascuna esportazione;

  • Con l’aggiunta del comma 3-bis, viene chiarito che continua ad applicarsi quanto previsto dall’art. 11, comma 5, che riporta le condizioni che l’operatore deve rispettare per ciascuna delle operazioni oggetto dell’autorizzazione globale individuale. Inoltre viene fatta una specificazione importante in materia di stampigliatura. In particolare, i documenti relativi alle operazioni effettuate in regime di Autorizzazione Generale Nazionale dovranno riportare in modo espresso la dicitura: “Autorizzazione generale nazionale (codice dell’autorizzazione e data della notifica)”.Tale modifica ha l’obiettivo di uniformare e rendere più chiara l’indicazione dell’autorizzazione utilizzata, facilitando i controlli e assicurando una corretta tracciabilità delle operazioni.
  • Nuove sanzioni amministrative (ex artt. 18 e 20 D.Lgs. n. 221/2017)

Il legislatore ha introdotto un nuovo assetto sanzionatorio, caratterizzato da una maggiore proporzionalità e graduazione delle sanzioni in relazione alle violazioni di natura procedurale:

  • È stata abrogata la lettera c), comma 4, dell’art. 18 del D.Lgs. n. 221/2017, che prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria particolarmente elevata, da euro 15.000 a euro 90.000, per la violazione degli obblighi di segnalazione semestrale all’Autorità nazionale competente.
  • È stato inserito il nuovo comma 4-bis all’art. 18 del D.Lgs. n. 221/2017 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso), il quale stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 nei confronti dell’operatore che:
    • viola gli obblighi previsti in materia di obblighi di segnalazione semestrale all’Autorità competente;
  • produce in ritardo, purché non superiore a 12 mesi, la dichiarazione di presa in carico sottoscritta dall’utilizzatore finale.
  • Introduzione del nuovo comma 3-ter dell’art. 20 (prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)

È stato introdotto il nuovo comma 3-ter all’art. 20 del D.Lgs. n. 221/2017, che prevede, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 nei confronti di chi:

  • viola gli obblighi previsti in materia di obblighi di segnalazione semestrale all’Autorità competente.
  • produce in ritardo, purché non superiore a 12 mesi, la dichiarazione di presa in carico sottoscritta dall’utilizzatore finale.

I professionisti dello Studio Legale Padovan sono a disposizione delle imprese per assisterle nel corretto adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 221/2017 e per rivedere le prassi operative alla luce delle semplificazioni introdotte, anche fornendo supporto nella preparazione e nella trasmissione dei rapporti semestrali tramite il portale E-Licensing.

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NUOVI REATI E RESPONSABILITÀ 231 PER LE AZIENDE CHE VIOLANO LE SANZIONI UE

Il 24 gennaio 2026 entra in vigore il Decreto Legislativo 211/2025 che introduce:
  • nuovi reati per violazioni delle sanzioni UE;
  • reato colposo per beni dual use e militari;
  • responsabilità 231 con sanzioni fino al 5% del fatturato e interdittive fino a 6 anni;
  • pene anche per cittadini italiani all'estero.
Aggiornare il Modello 231 è essenziale. Un buon Programma Interno di Conformità (ICP) può rafforzare la protezione dell’azienda. Dal 2009 lo Studio Legale Padovan assiste le aziende esportatrici e importatrici italiane nella predisposizione di ICP.