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PRODOTTI SIDERURGICI: NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE SULL’APPLICABILITÀ DEI DIVIETI IN IMPORT ANCHE AI PRODOTTI REALIZZATI PRIMA DEL 23 GIUGNO 2023

Studio Legale Padovan

In data 31 ottobre 2023, l’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (“ADM”) ha pubblicato ulteriori chiarimenti circa l’ambito di applicazione del divieto di cui all’articolo 3-octies del Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. (UE) n. 833/2014”), già oggetto di un avviso della medesima Agenzia pubblicato il 6 ottobre scorso.

Nello specifico, nell’avviso del 6 ottobre, l’ADM aveva comunicato, in linea con quanto affermato dalla stessa Commissione europea nella FAQ D.5.A.6 relativa alle misure restrittive adottate nei confronti della Russia, che “il divieto di importazione di prodotti siderurgici di cui all’Allegato XVII [del Reg. (UE) n. 833/2014] sottoposti a trasformazione in un paese terzo e che incorporano prodotti siderurgici elencati nell’Allegato XVII originari della Russia – previsto dall’art. 3 octies, par. 1, lett. d) del Reg. 833/2014 – si applica a partire dal 30 settembre 2023, a condizione che tali prodotti siano stati fabbricati dopo il 23 giugno 2023”.

Tuttavia, come rilevato dall’ADM nell’avviso in commento, tale ultimo inciso ha creato numerosi dubbi interpretativi circa la possibilità di derogare al suddetto divieto, producendo mezzi di prova atti a dimostrare una data di fabbricazione dei prodotti antecedente al 23 giugno 2023.

Anche in esito al confronto con i Servizi della Commissione europea, l’ADM ha quindi riconosciuto che, sebbene il Regolamento (UE) 2023/1214 (che ha introdotto il divieto qui in esame) sia stato pubblicato in data 23 giugno 2023, la lettera dell’art. 3-octies non prevede espressamente la possibilità di derogare al divieto per prodotti fabbricati antecedentemente a tale data. Pertanto, tale misura restrittiva deve ritenersi applicabile a tutti i prodotti siderurgici dettagliati dalla norma, ancorché prodotti in data antecedente al 23 giugno 2023. È ora ragionevole attendersi che anche la Commissione europea pubblichi nuove FAQ sul punto.

In conclusione, deriva da quanto sopra che il divieto posto dall’art. 3-octies, paragrafo 1, lettera d), è da ritenersi applicabile a tutti i beni che ricadono nel suo campo di applicazione, indipendentemente dalla loro data di fabbricazione, e nonostante le diverse indicazioni fornite nelle scorse settimane da Commissione europea e ADM.

Lo Studio Legale Padovan continuerà a monitorare i futuri sviluppi su questo fronte, rimanendo come sempre a disposizione delle imprese nel supportarle nell’adempimento degli obblighi discendenti dalle misure restrittive adottate dall’UE nei confronti della Federazione Russa.

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