Prosegue il percorso di approfondimento delle novità di maggior rilevanza per le imprese introdotte nella nuova versione del regolamento Dual Use, ormai prossimo all’approvazione del Parlamento europeo, con un focus dedicato alle principali novità autorizzative.
Le nuove tipologie di autorizzazione
Mentre le autorizzazioni individuali e globali rimangono sostanzialmente invariate, il recast amplia il ventaglio di fattispecie autorizzabili in via agevolata, attraverso la previsione di due nuove autorizzazioni generali dell’UE (cd. AGEU) utilizzabili dagli operatori.
Al ricorrere di determinati requisiti, infatti, viene ora prevista la possibilità di utilizzare l’AGEU anche per i trasferimenti infragruppo di tecnologia – definizione in cui, come visto, rientra anche il concetto di assistenza tecnica – e di software (AGEU 007), nonché per l’esportazione di determinati codici di controllo relativi alla categoria 5, in materia di crittografia (AGEU 008).
Confermata è anche la possibilità, concessa agli Stati membri, di disciplinare apposite autorizzazioni generali nazionali, mentre di nuovo respiro è la previsione delle cd. “autorizzazioni relative a grandi progetti“; in sostanza, si tratta di autorizzazioni individuali ovvero globali concesse a un esportatore specifico, in relazione a un tipo/ categoria di prodotti a duplice uso, valide per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali/ paesi terzi specifici, ai fini di un determinato progetto di vasta scala. Dette autorizzazioni potranno avere una durata non superiore a quattro anni, a differenza delle autorizzazioni individuali e globali che, come specificato dalla normativa, avranno una validità massima biennale.
Fattispecie autorizzabili e iter autorizzativo
Rimangono soggette ad autorizzazione l’esportazione, l’intermediazione, il transito, l’assistenza tecnica (nei limiti visti, link) nonché, in limitate circostanze, i trasferimenti intra unionali di prodotti inclusi nell’allegato I al regolamento.
Quanto ai beni duali non inclusi nel menzionato allegato, invece, viene prevista:
- una estensione delle fattispecie autorizzabili tramite “catch-all clause” (si pensi al nuovo art. 4a in materia di tecnologie di cyber sicurezza);
- la facoltà, in capo agli Stati membri, di imporre ulteriori obblighi di autorizzazione all’esportazione per motivi di sicurezza pubblica, compresa la prevenzione di atti terroristici, o per considerazioni relative ai diritti umani, attraverso l’adozione di una lista di controllo nazionale.
Con riferimento a quest’ultimo punto, si tratta di una fattispecie che sembrerebbe travalicare i confini della richiamata “catch-all clause”, normalmente utilizzata in situazioni ben perimetrate (e.g. ove l’operatore sia informato ovvero sia a conoscenza di un utilizzo della merce collegato allo sviluppo, alla produzione ovvero alla diffusione di armi di distruzioni di massa).
Quanto all’iter autorizzativo, il considerando 13 chiarisce che “le condizioni e i requisiti per la concessione delle licenze dovranno, se del caso, essere armonizzati, per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l’applicazione coerente ed efficace dei controlli in tutto il territorio doganale dell’Unione”.
Autorizzazioni e ICP
Merita un cenno il ruolo attribuito dal nuovo regolamento agli operatori nella (auto) determinazione dei rischi che il commercio di prodotti/ tecnologie a duplice uso comportano per la sicurezza internazionale. Corollario di questo principio è l’obbligo di adozione di un apposito Internal Compliance Program da parte degli operatori che vogliano usufruire delle agevolazioni autorizzative (e.g. AGEU007 e autorizzazione globale). Di ciò tratteremo nel prossimo approfondimento.