News

PUBBLICATO L’AGGIORNAMENTO ALLA NOTA DI ORIENTAMENTO UE SULLE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA

Studio Legale Padovan

Il Service for Foreign Policy Instruments (FPI) della Commissione Europea ha pubblicato una versione aggiornata e consolidata della “Nota di orientamento della Commissione sull’attuazione di alcune disposizioni del Regolamento (UE) n. 833/2014”.

Si tratta di un importante strumento operativo per l’interpretazione di alcune delle misure restrittive vigenti nei confronti della Russia, con particolare riferimento al mondo bancario e finanziario. Il documento aggiornato, che reca la data del 25 agosto 2017, mantiene la struttura di risposte a domande più frequenti (FAQ) e rispetto alla precedente versione opera le seguenti modifiche:

  • inserite ex novo le FAQ da 3 a 7 nonché la FAQ n. 26 e la n. 38;
  • modificato il testo delle FAQ 1 e 2.

Con la limitata eccezione della FAQ 26, le risposte aggiunte o modificate fanno riferimento a contenuti emersi a partire dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 28 marzo 2017 nella causa C-72/15 “Rosneft”. In particolare tale pronuncia della Corte ha meglio delineato la nozione di “assistenza finanziaria”, precisando che non vi rientrano i mezzi di mero pagamento bensì le operazioni che prevedono un impegno di risorse proprie da parte degli istituti finanziari.

Di conseguenza, gli istituti finanziari non sarebbero più tenuti a richiedere separatamente una specifica autorizzazione nel caso di meri pagamenti riferibili ad operazioni commerciali che abbiano a oggetto merci a loro volta soggette a preventiva autorizzazione (a carico dell’operatore commerciale, ad es. l’esportatore).

Le “nuove” FAQ da 3 a 7 si concentrano su una serie di esempi di carattere pratico per meglio discernere l’appartenenza di determinati strumenti e determinate operazioni al concetto di “assistenza finanziaria” o meno.

Le “nuove” FAQ 26 e 38 si concentrano invece su due esempi di applicazione delle cc.dd. “sanzioni settoriali”, cioè quelle misure previste dall’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 833/2014 che non tanto mirano al congelamento di fondi di determinati soggetti russi, quanto ad impedirne o limitarne i mezzi di finanziamento (es. nuovi prestiti o crediti con scadenze superiori a 30 giorni).

In ultimo segnaliamo l’intervento operato sulla FAQ 2, che potrebbe avere un impatto assai rilevante sull’attività degli operatori bancari. Rispondendo alla domanda “In che modo le banche sono tenute a rispettare il divieto di assistenza finanziaria ai sensi dell’articolo 4 per i beni e le tecnologie soggetti a divieto?”, la Commissione, nella precedente versione della Nota, riteneva sufficiente che l’operatore commerciale (il mittente o il destinatario del pagamento) dichiarasse esplicitamente che i beni e le tecnologie in questione non fossero oggetto di misure restrittive, affinché la banca potesse effettuare i pagamenti con fiducia (salvo motivi di sospetto).

Nella nuova versione si precisa invece che “Se è vero che la responsabilità principale della classificazione di merci e tecnologie spetta al responsabile della spedizione o del ricevimento di tali merci, il divieto di fornire assistenza finanziaria per le merci soggette a un divieto è diverso dal divieto di esportare tali merci, e spetta alle banche. Le banche non possono basarsi sulla mera dichiarazione del proprio cliente circa il fatto che merci e tecnologie non siano oggetto di misure restrittive e devono esercitare la debita diligenza per rispettare il regolamento.

Ci riserviamo ulteriori indicazioni e approfondimenti sul tema nei prossimi giorni, anche alla luce di eventuali posizioni sul tema da parte delle competenti autorità nazionali


Servizi legali di qualità

banche & imprese

Webinar Gratuito
3 Dicembre 2024


Come banche e imprese possono lavorare insieme e con successo per affrontare le sfide della compliance globale?

Live dalle ore 16:00 del 3 Dicembre 2024