In data 29 settembre 2025 sono stati adottati il Regolamento (UE) 2025/1975, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1980 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1982 che modificano il Regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.
Ciò è avvenuto a seguito del completamento della procedura, avviata il 28 agosto dai ministri degli Affari esteri di Francia, Germania e Regno Unito per ripristinare le sanzioni delle Nazioni Unite revocate ai sensi della risoluzione 2231 (2015), c.d. meccanismo di snapback, a seguito della constatazione di una significativa violazione degli impegni assunti da Teheran nell’ambito del Piano d’Azione Congiunto Globale (JCPoA). Su tale argomento si rimanda al post pubblicato in data 1 settembre 2025 (link).
Con l’adozione del Regolamento (UE) 2025/1975, il Consiglio dell’Unione Europea ha reintrodotto tutte le sanzioni dell’Unione nei confronti dell’Iran in materia di nucleare che erano state sospese o revocate a gennaio 2016 nel quadro del JCPoA. Le misure in questione comprendono le seguenti.
Restrizioni soggettive
I nuovi Reg. 2025/1982 e Reg. 2025/1980 hanno anzitutto modificato l’allegato VIII e l’allegato IX del Reg. 267/2012, che elencano le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure di congelamento dei fondi e risorse economiche.
In particolare, sono state designate 43 persone fisiche e 78 entità, tra cui numerose banche iraniane come Bank Melli, Bank Sepah e Bank Tejarat.
Sono inoltre state introdotte nuove deroghe alle suddette misure di congelamento ai sensi dei novellati artt. 24 – 28:
| Articolo | Deroga | Motivazioni |
| 24 | Sblocco | i fondi siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della designazione del soggetto da parte del Comitato sanzioni, del Consiglio di sicurezza o del Consiglio;i fondi siano utilizzati esclusivamente per soddisfare crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da una sentenza;il vincolo o la sentenza non favoriscano soggetti degli Allegati VIII o IX;il riconoscimento del vincolo o della sentenza non è contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; edlo Stato membro notifichi il vincolo o la sentenza al Comitato sanzioni, se applicabile. |
| 25 | Sblocco | i fondi siano utilizzati per il pagamento e non contribuiscano ad attività vietate dal Regolamento;il pagamento non violi l’articolo 23, paragrafo 3;lo Stato membro notifichi al Comitato sanzioni la decisione, che potrà sollevare obiezioni entro dieci giorni lavorativi. |
| 26 | Sblocco o messa a disposizione | I fondi possono essere sbloccati se necessari per soddisfare i bisogni fondamentali dei soggetti designati o dei loro familiari, quali: generi alimentari, affitti, mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi, utenze pubbliche; pagamento di onorari e spese legali; gestione o custodia dei fondi congelati; pagamenti legati alla dismissione di bandiere di navi. |
| 27 | Sblocco o messa a disposizione | necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale. |
| 28 | Sblocco o rimborso | lo sblocco di fondi della Banca centrale iraniana necessari a fornire liquidità agli enti finanziari per finanziare scambi commerciali o pagare interessi su prestiti;il rimborso di crediti contrattuali o accordi conclusi prima del 30 settembre 2025, notificando altri Stati membri e la Commissione almeno dieci giorni lavorativi prima. |
Infine, ai sensi dell’articolo 28 bis, i divieti di messa a disposizione di fondi o risorse economiche e il congelamento dei fondi non si applicano agli enti titolari di diritti derivanti da una concessione originaria concessa prima del 30 settembre 2025, da parte di un governo sovrano diverso dall’Iran, relativa a un accordo di produzione condivisa, e nella misura necessaria all’esecuzione degli obblighi derivanti da contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), fino al 1° gennaio 2026, a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 29, il divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche non si applica ai versamenti di interessi o altri proventi maturati sui conti congelati, né ai pagamenti dovuti nell’ambito di contratti stipulati con gli enti prima della loro designazione da parte del Comitato sanzioni, del Consiglio di sicurezza o del Consiglio.
Misure merceologiche.
Per quel che riguarda le restrizioni di carattere merceologico, sono stati reintrodotti i seguenti divieti:
- ai sensi degli artt. 2, 3, è stato reintrodotto il divieto di esportare in Iran o per un uso in Iran i prodotti elencati negli allegati I e II (beni e tecnologie a duplice uso);
- ai sensi dell’art. 4, è stato reintrodotto il divieto di importare dall’Iran i prodotti elencati negli allegati I e II (beni e tecnologie a duplice uso);
- è stato modificato l’art. 5 che impone il divieto di fornire, direttamente o indirettamente assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari nonché di fornire servizi di intermediazione connessi ai beni degli allegati I e II (beni e tecnologie a duplice uso); inoltre, il novellato art. 5 impone un requisito di autorizzazione preventiva per la prestazione di assistenza tecnica e assistenza finanziaria rispetto ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato II bis in Iran o per un uso in Iran.
- ai sensi degli artt. 8 e 9 è stato reintrodotto il divieto di esportate in Iran o per uso in Iran i prodotti elencati negli allegati VI e VI bis (tecnologie fondamentali per i settori chiave dell’industria del petrolio e del gas e attrezzature e tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica in Iran) e di fornire la relativa assistenza tecnica o finanziaria;
- gli artt. 10 bis e 10 ter introducono il divieto di esportare beni elencati nell’allegato VI ter (attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l’adattamento di navi) e di prestare la relativa assistenza tecnica o finanziaria;
- gli artt. 10 quinquies e 10 sexies reintroducono il divieto di fornire in Iran i software elencati nell’allegato VII bis e di prestare la relativa fornire assistenza tecnica o finanziaria;
– gli artt. 11 e 13 reintroducono il divieto di importare o acquistare petrolio greggio e prodotti petroliferi, come elencati nell’allegato IV, e petrolchimici, come elencati nell’allegato V, originari dell’Iran o che sono esportati in Iran, nonché di trasportare tali prodotti dall’Iran a un Paese terzo;
– l’art. 14 bis reintroduce il divieto di acquistare o importate gas naturale originario dell’Iran o esportato dall’Iran;
– l’art. 15 reintroduce il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare i beni di cui all’allegato VII (oro, metalli preziosi e diamanti) al governo dell’Iran ovvero a entità da questo possedute o controllate oppure a persone o entità che agiscono per suo conto o su sua direzione; il medesimo art. 15 vieta anche di acquistare, importare o trasportare gli stessi beni ci cui all’allegato VII dal governo dell’Iran ovvero a entità da questo possedute o controllate oppure da persone o entità che agiscono per suo conto o su sua direzione; e
– l’art. 16 vieta di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate iraniane recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale dell’Iran o a suo beneficio.
Con riferimento a tali misure, sono poi state introdotte numerose clausole di salvaguardia (c.d. clausole di “grandfathering” che fanno salva l’esecuzione di contratti conclusi prima dell’entrata in vigore dei divieti fino a una certa data successiva) accompagnate da un obbligo di notifica preventiva all’Autorità competente di ciascuno Stato membro da effettuarsi almeno 20 giorni prima dell’operazione rilevante.
Settore finanziario.
Le redivive sanzioni UE contro l’Iran ai sensi del novellato Reg. 267/2012 prevedono, al suo Capo III, anche rilevanti restrizioni di carattere finanziario.
Prestiti e crediti finanziari
In primo luogo, l’articolo 17 prevede il divieto di concedere prestiti o crediti finanziari, acquistare o aumentare la partecipazione e costituire joint ventures con persone o entità iraniane attive in settori strategici (militare, petrolifero, gas naturale, e petrolchimico). Si precisa sul punto che è altresì vietata la cooperazione con persone, entità o organismi iraniani che si dedicano al trasporto di gas naturale. Ai sensi dell’articolo 22, tali restrizioni (salva quella relativa alla generica cooperazione) si estendono anche alle entità coinvolte nell’estrazione, nell’arricchimento e nel ritrattamento di uranio e nella produzione dei beni e delle tecnologie inseriti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico.
Gli investimenti in entità coinvolte nella produzione di beni e tecnologie sensibili (Allegato II bis) richiedono autorizzazione preventiva, ai sensi dell’articolo 18. Tale autorizzazione può essere negata qualora l’operazione risulti idonea a contribuire a programmi di arricchimento nucleare, ritrattamento, utilizzo di acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio.
Sono previste deroghe per specifiche operazioni, subordinate a preventiva autorizzazione. In particolare, per realizzare un investimento attraverso le transazioni di cui all’articolo 17, l’articolo 19 consente il rilascio dell’autorizzazione qualora l’investimento persegua scopi alimentari, agricoli, medici o umanitari.
Infine, gli articoli 20 e 21 dispongono che tali divieti non si applicano alle entità operanti nella prospezione o produzione di greggio e gas naturale, nella raffinazione di combustibili, nella liquefazione di gas naturale o nell’industria petrolchimica, qualora:
- la transazione derivi da un accordo o contratto concluso prima del 30 settembre 2025, e
- l’autorità competente sia stata informata con almeno venti giorni lavorativi di anticipo della relativa operazione.
Trasferimento di fondi
È stato reintrodotto, ai sensi del nuovo art. 30 del Reg. 267/2012, il divieto di trasferire fondi tra, da un lato, enti finanziari e creditizi unionali (elencati all’articolo 49 del Regolamento) e, dall’altro, enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran (ovvero succursali e controllate di questi) nonché enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute non aventi sede in Iran ma controllati da persone, entità o organismi con sede in tale Paese, salva l’eventuale autorizzazione al trasferimento da parte dell’Autorità competente di ciascuno Stato membro dell’UE, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo.
Inoltre, in taluni limitati casi, il trasferimento dei fondi è interessato da eccezioni che escludono l’applicazione del divieto ovvero sottopongono il trasferimento a un solo obbligo di notifica preventiva. Di seguito un sunto delle soglie di valore e dei criteri utilizzati dal legislatore per determinare il diverso trattamento di ciascun trasferimento di fondi:
| Categoria | < 10.000 € | ≥ 10.000 € < 40.000 € | ≥ 40.000 € < 100.000 € | ≥ 100.000 € |
| Prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche, o scopi agricoli o umanitari | LIBERO | NOTIFICA PREVENTIVA | AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE ESPRESSA | |
| Rimesse personali | LIBERO | NOTIFICA PREVENTIVA | AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ESPRESSA | |
| Altri trasferimenti consentiti (specifico contratto commerciale non vietato; missioni diplomatiche o consolari; pagamento di debiti o crediti con soggetti iraniani; pagamenti di specifici contratti petroliferi anteriori al 30/09/2025) | LIBERO | AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ESPRESSA | ||
In conformità con il paragrafo 5 del suddetto articolo, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi verso un’entità rientrante nell’ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d) (ossia scopi umanitari, rimesse personali, specifici contratti commerciali e missioni diplomatiche o consolari) devono essere presentate, da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante, alle autorità competenti dello Stato membro in cui detto prestatore è stabilito.
Inoltre, nello svolgimento di attività con le entità di cui al paragrafo precedente, gli enti finanziari e creditizi unionali sono tenuti a esercitare una vigilanza rafforzata, che implica in particolare:
- un monitoraggio costante dell’attività contabile, principalmente attraverso i propri programmi di adeguata verifica della clientela;
- l’obbligo di completare integralmente tutti i campi informativi degli ordini di pagamento relativi all’ordinante e al beneficiario, con conseguente rifiuto dell’operazione in caso di informazioni mancanti;
- la conservazione delle registrazioni delle operazioni per un periodo di cinque anni e la loro messa a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta;
- l’obbligo di informare tempestivamente l’Unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, qualora vi siano motivi ragionevoli per sospettare tali operazioni possano costituire una violazione delle disposizioni del Regolamento.
In aggiunta, l’articolo 30 bis stabilisce che i trasferimenti di fondi da o per persone o entità iraniane che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 30 restano comunque soggetti a obbligo di notifica e ad autorizzazione, sulla base delle soglie di valore e dei criteri individuati dal legislatore, come segue:
| Categoria | < 10.000 € | ≥ 10.000 € < 40.000 € | ≥ 40.000 € < 100.000 € | ≥ 100.000 € |
| Prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche, o scopi agricoli o umanitari | LIBERO | NOTIFICA PREVENTIVA | ||
| Rimesse personali | LIBERO | NOTIFICA PREVENTIVA | AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ESPRESSA | |
| Altri trasferimenti consentiti (specifico contratto commerciale non vietato; missioni diplomatiche o consolari; pagamento di debiti o crediti con soggetti iraniani; pagamenti di specifici contratti petroliferi anteriori al 30/09/2025) | LIBERO | NOTIFICA PREVENTIVA | AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ESPRESSA | |
Altri divieti
L’articolo 33 del Regolamento introduce un divieto per gli enti unionali di intrattenere nuove relazioni con enti finanziari e creditizi iraniani richiamati all’art. 30, par. 1.
In particolare, è vietato:
- aprire un nuovo conto bancario presso enti finanziari/creditizi con sede in Iran o presso gli enti di cui all’art. 30, par. 1;
- aprire nuovi conti di corrispondenza presso gli stessi soggetti;
- aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Iran;
- costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario/creditizio con sede in Iran o con gli enti di cui all’art. 30, par. 1.
Sono inoltre vietate le seguenti attività:
a) autorizzare l’apertura nell’Unione di uffici di rappresentanza, succursali o controllate di enti finanziari/creditizi con sede in Iran o di quelli richiamati all’art. 30, par. 1;
b) concludere accordi per, o per conto di, tali enti riguardanti l’apertura di uffici di rappresentanza, succursali o controllate nell’Unione;
c) concedere autorizzazioni per l’avvio o il proseguimento dell’attività di uffici di rappresentanza, succursali o controllate degli stessi enti, qualora non fossero già operative prima del 30 settembre 2025;
d) acquisire o aumentare partecipazioni, o ottenere altri diritti di proprietà, in enti finanziari o creditizi unionali (art. 49) da parte degli enti richiamati all’art. 30, par. 1.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 34, sono vietati la vendita e l’acquisto, diretto o indiretto, di obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 30 settembre 2025. Tale divieto riguarda: l’Iran, il suo governo e i relativi enti, imprese e agenzie pubbliche; gli enti finanziari o creditizi aventi sede in Iran o quelli richiamati all’articolo 30, paragrafo 1; le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che agiscono per conto o sotto la direzione dei soggetti sopra menzionati; nonché le persone giuridiche, le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati.
Sono parimenti vietati i servizi di intermediazione concernenti tali obbligazioni, nonché qualsiasi forma di assistenza ai soggetti sopra indicati finalizzata alla loro emissione, inclusi i servizi di pubblicità o altri servizi collegati.
Infine, l’articolo 35 stabilisce un divieto di fornire assicurazioni, riassicurazioni o servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa all’Iran, al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubbliche; alle persone giuridiche, entità o organismi iraniani diversi dalle persone fisiche; nonché alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione dei soggetti sopra richiamati.
Il divieto non si applica, tuttavia, alla fornitura o all’intermediazione di assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi o di riassicurazioni a favore di persone, entità o organismi iraniani situati nell’Unione, né alla fornitura di assicurazioni destinate a missioni diplomatiche o consolari iraniane presenti nell’Unione.
Settore dei trasporti
Obblighi documentali
Sono stati ampliati gli obblighi documentali per gli operatori, infatti oltre all’obbligo di fornire alle autorità competenti le informazioni preliminari prima dell’arrivo o della partenza di cui alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 e il Reg. (CEE) 2454/93, l’operatore che fornisce tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o tra i beni soggetti a restrizioni merceologiche ai sensi del regolamento stesso e nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione l’operatore deve fornire precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.
Navi e aerei cargo
È stato reintrodotto il divieto di prestazione di servizi a navi (servizi di bunkeraggio e approvvigionamento) e aeromobili cargo (servizi tecnici e di manutenzione) controllati da soggetti iraniani se i fornitori del servizio dispongano di informazioni secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che le navi e gli aeromobili cargo trasportino armi che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o altri beni ristretti ai sensi del regolamento.
È stato introdotto il nuovo art. 37 bis, il quale impone un divieto che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 di fornire una serie di servizi a petroliere e navi mercantili battenti bandiera della Repubblica Islamica dell’Iran o che sono possedute, noleggiate o gestite, direttamente o indirettamente, da una persona, un’entità o un organismo iraniani.
Tra gli altri, sono vietati:
- servizi di classificazione di qualsiasi tipo;
- la supervisione della progettazione, costruzione e riparazione di navi e loro parti;
- l’ispezione, il collaudo e la certificazione di apparecchiature, materiali e componenti navali e la supervisione dell’installazione a bordo e la supervisione dell’integrazione dei sistemi;
- l’esecuzione di controlli, ispezioni, audit e visite di verifica e il rilascio, il rinnovo o la convalida, per conto dell’amministrazione dello Stato di bandiera, dei pertinenti certificati e documenti di conformità ai sensi delle Convenzione internazionali marittime in vigore.
Infine, con l’art. 37 ter, è stato introdotto il divieto di messa a disposizione di navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici i) a qualsiasi persona, entità o organismo iraniano; o ii) a qualsiasi altra persona, entità o altro organismo, a meno che i fornitori delle navi abbiano adottato i provvedimenti atti a evitare che la nave sia utilizzata per il trasporto o lo stoccaggio di petrolio o prodotti petrolchimici originari dell’Iran o esportati dall’Iran.
I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza ultraventennale in materia di sanzioni economiche internazionali e controllo delle esportazioni, sono a disposizione delle imprese e delle banche, per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.