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SANZIONI IRAN: IL MECCANISMO DELLE COMPENSAZIONI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (UE) 2025/1975

Studio Legale Padovan

Come noto, in data 29 settembre 2025, a conclusione del c.d. procedimento di “snapback” a fronte della violazione degli impegni assunti dalla Repubblica Islamica dell’Iran nell’ambito del Piano d’Azione Congiunto Globale (JCPoA), sono stati adottati il Regolamento (UE) 2025/1975, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1980 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1982, che modificano il Regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. Per un’analisi approfondita delle principali modifiche normative, si rimanda al nostro post del 3 ottobre 2025 (link).

Nel contesto di tali misure restrittive è stato, tra l’altro, reintrodotto (e, in parte, novellato) l’obbligo di notifica o di autorizzazione preventiva, a seconda del superamento di determinate soglie, a fronte del trasferimento di fondi da o verso soggetti iraniani. Ai fini del Regolamento (UE) n. 267/2012, ai sensi dell’art. 1, lett. l), punto v, per “fondi” si intendono tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l’altro, i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari. Sul punto, il tema delle compensazioni tra crediti e debiti assume particolare rilievo ai fini della corretta applicazione degli artt. 30 e 30 bis del Regolamento (UE) 267/2012.

Sebbene questo meccanismo non comporti un trasferimento di fondi per via elettronica da o verso soggetti iraniani, esso determina comunque un movimento di valore economico da o verso soggetti iraniani, rientrando pertanto nella definizione di “trasferimento di fondi” ai sensi dell’art. 1, lett. t, del Reg. 267/2012.

Se certamente, infatti, la compensazione non è un trasferimento di fondi ai sensi dell’art. 1, lettera t, paragrafo (i), che include solo operazioni effettuate per conto di un ordinante tramite un prestatore di servizi di pagamento per via elettronica, la compensazione rientra nella definizione di “trasferimento di fondidi cui al paragrafo (ii), che la definisce come “un’operazione volta a mettere fondi a disposizione del beneficiario, anche per via non elettronica”, menzionando a titolo esemplificativo strumenti quali assegni, contanti o ordini contabili.
Ne consegue che alle compensazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e 30 bis.

Prima dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/1975 del Consiglio, i soggetti che effettuavano compensazioni nell’ambito di attività lecite con l’Iran non erano soggetti ad alcun vincolo autorizzativo.

A seguito dello snapback delle sanzioni Iran, le imprese italiane che intendono utilizzare tale meccanismo devono invece:

  1. registrarsi sul portale del MEF: https://portaletesoro.mef.gov.it/;
  2. verificare il superamento o meno delle soglie previste (10.000 €, 40.000 € o 100.000 €, a seconda della tipologia di operazione).
  3. qualora ne ricorrano i presupposti, trasmettere le suddette notifiche e/o istanze, indicando tutte le parti e tutti i dettagli dell’operazione di compensazione.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza ultraventennale in materia di sanzioni economiche internazionali e controllo delle esportazioni, sono a disposizione delle imprese e delle banche, per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.

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