Il 5 febbraio 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito, “CGUE”) si è pronunciata nella causa C-619/24, in risposta a una richiesta di pronuncia pregiudiziale presentata dal Finanzgericht di Düsseldorf. La sentenza fornisce importanti chiarimenti sull’interpretazione del Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014” o il “Regolamento”), che disciplina (inter alia) le sanzioni merceologiche nei confronti della Russia.
La decisione riguarda in particolare l’articolo 3 decies del Regolamento, che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’UE di beni, se originari della Russia o esportati dalla Russia, “elencati nell’allegato XXI, che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina”.
La Corte ha chiarito che tale divieto si applica automaticamente a tutti i beni inclusi nell’elenco allegato al Regolamento. È pertanto esclusa l’esistenza di un c.d. “duplice requisito” che imporrebbe di verificare, caso per caso, se un determinato bene il cui codice di nomenclatura combinata (“NC”) sia elencato nell’allegato XXI generi effettivamente introiti significativi per la Russia. L’inclusione di un prodotto, identificato tramite il relativo codice NC, in un allegato del Regolamento implica infatti che il legislatore dell’Unione abbia già valutato e accertato la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma.
Fatto
Un cittadino russo aveva acquistato in Russia un’automobile usata e successivamente l’aveva portata in Germania, presentandosi alle autorità competenti per richiederne l’immatricolazione.
Le autorità doganali tedesche hanno sequestrato il veicolo contestando che l’importazione era vietata dall’articolo 3 decies, paragrafo 1, del Reg. 833/2014, in quanto l’autovettura rientrava nella voce doganale 8703, inclusa nell’Allegato XXI del Regolamento.
Nel procedimento avviato dinanzi al Finanzgericht di Düsseldorf, il cittadino russo ha sostenuto due principali argomentazioni: in primo luogo, che l’articolo 3 decies dovesse essere interpretato secondo una logica di “duplice requisito”, ossia che un bene sia soggetto a restrizione solo se rientra nell’allegato XXI e genera effettivamente introiti significativi per la Russia; in secondo luogo, che l’immatricolazione del veicolo sarebbe comunque stata consentita ai sensi dell’eccezione prevista dal paragrafo 3 bis quinquies, anche se il prodotto fosse soggetto al divieto d’importazione solo in quanto il suo codice NC è elencato nell’allegato XXI.
Alla luce di tali questioni, il Finanzgericht Düsseldorf ha rimesso alla CGUE due quesiti pregiudiziali:
- L’articolo 3 decies, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che il divieto di importazione o di trasferimento dei beni elencati nell’allegato XXI si applica solo se è possibile stabilire che il bene genera introiti significativi per la Russia, consentendole in tal modo di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina?
- In caso di risposta negativa, l’articolo 3 decies, paragrafo 3 bis quinquies, consente l’immatricolazione di veicoli nell’UE non coperti dai paragrafi 3 bis ter o 3 bis quater e impone alle autorità doganali di revocare il sequestro del veicolo?
Diritto
- Sulla prima richiesta del giudice a quo
La Corte di giustizia ha chiarito che il divieto previsto dall’articolo 3 decies, paragrafo 1, del Reg. 833/2014 si applica a tutti i beni elencati nell’allegato XXI, senza necessità di valutare caso per caso se una specifica operazione d’importazione generi effettivamente introiti significativi per la Russia.
Secondo la Corte, una disposizione del diritto UE deve essere interpretata secondo (i) il tenore letterale della norma, (ii) il suo contesto e (iii) gli obiettivi perseguiti. La Corte ha analizzato tutti e tre questi elementi.
Dal punto di vista letterale, le versioni inglese (“as listed”), francese (“tels qu’énumérés”) e spagnola (“enumerados”) della norma, sostanzialmente equivalenti a quella italiana, sono già sufficienti a escludere la condizione aggiuntiva richiesta dal cittadino russo. Solo le formulazioni tedesca e olandese, leggermente più ambigue, avrebbero potuto permettere, in astratto, di considerare il “duplice requisito”. Al fine di dare un’interpretazione uniforme del diritto unionale, la Corte ha pertanto deciso di considerare anche contesto e finalità dell’art. 3 decies al fine di comprendere come riconciliare i diversi linguaggi delle diverse versioni egualmente ufficiali dal Reg. 833/2014.
Quanto al contesto, la Corte cita la sentenza Rosneft (C-72/15) ricordando che il Reg. 833/2014 mira all’adozione delle misure necessarie per conferire efficacia alla Decisione (UE) 2014/512. In tale Decisione, all’art. 4 duodecies (che è la base giuridica per l’introduzione dell’art. 3 decies del Reg. 833/2014), si afferma che “l’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo”. Ciò secondo la Corte mostra che l’Unione, quando elenca il codice di un prodotto in un allegato, ha già determinato che questo è idoneo a soddisfare la descrizione di cui all’articolo rilevante.
Tale interpretazione è inoltre corroborata dalle eccezioni previste dall’art. 3 decies rispetto all’utilizzo personale dei prodotti elencati nell’allegato XXI, eccezioni queste che non avrebbero senso di esistere se il divieto operasse solo quando, nel caso specifico, l’operazione di importazione generasse introiti significativi per la Federazione Russa.
Infine, anche la finalità stessa della norma esclude il “duplice requisito”: secondo la CGUE, solo l’applicazione del divieto a tutti i beni elencati nell’allegato XXI consentirebbe di perseguire efficacemente gli obiettivi delle sanzioni. Al contrario, subordinare il divieto a un accertamento individuale dell’impatto economico di ciascun bene comprometterebbe la realizzazione di tali obiettivi.
In sintesi, dato letterale, contesto e finalità della norma portano la Corte a rigettare integralmente il “duplice requisito”, confermando un’interpretazione che risulta peraltro coerente con la prassi applicativa già seguita dalle autorità doganali degli Stati membri e con la posizione assunta già dal 2022 dalla Commissione Europea; quest’ultima, dopo avere sottolineato che un prodotto è ristretto all’importazione dalla Russia se il suo codice NC di riferimento è elencato in un allegato del Reg. 833/2014, ha chiarito che le indicazioni presenti nel relativo articolo che dispone il divieto d’importazione (nel caso dell’art. 3 decies, la dicitura “prodotti […] che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina”) è un mero titolo descrittivo che non definisce la portata del divieto di volta in volta considerato.
- Sulla seconda richiesta del giudice a quo
Sulla seconda richiesta del giudice tedesco, la Corte ha chiarito che l’eccezione prevista dall’articolo 3 decies, paragrafo 3 bis quinquies, non si applica ai veicoli entrati nell’UE in violazione del divieto di importazione di cui al paragrafo 1.
Nel caso di specie, il cittadino russo aveva importato l’auto ristretta in UE nell’agosto 2023. L’art. 3 decies, par. 3 bis quinquies, stabilisce che il divieto di importazione dei beni elencati nell’allegato XXI “non osta a che i veicoli già presenti nel territorio dell’Unione al 19 dicembre 2023 siano immatricolati in uno Stato membro”. Sulla base di questa disposizione, l’importatore sosteneva che l’immatricolazione del veicolo fosse comunque consentita.
La Corte, tuttavia, interpretando l’eccezione in senso restrittivo, chiarisce che possono essere immatricolati solo i veicoli presenti nell’UE prima del 19 dicembre 2023 in modo legittimo, cioè senza violare il divieto di importazione.
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