News

UE: NUOVI CONTINGENTI TARIFFARI PER L’IMPORTAZIONE DI ACCIAIO E DAZIO AL 50% IN CASO DI ESAURIMENTO.

Studio Legale Padovan

UE: NUOVI CONTINGENTI TARIFFARI PER L’IMPORTAZIONE DI ACCIAIO E DAZIO AL 50% IN CASO DI ESAURIMENTO

Il 7 ottobre 2025, la Commissione europea ha pubblicato la proposta di Regolamento “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL addressing the negative trade-related effects of global overcapacity on the Union steel market”, attraverso la quale si propone l’introduzione di un sistema di quote annuali per l’importazione di determinati prodotti in acciaio nell’Unione europea, all’esaurimento delle quali, l’importazione di tali beni sarà soggetta a un dazio ad valorem del 50%.

La proposta in oggetto mira a istituire un sistema di salvaguardia del mercato unionale di acciaio, al fine di tutelare il settore metallurgico dagli effetti negativi derivanti dalla sovraccapacità globale nella produzione di tale materia prima, come previsto nello Steel and Metal Action Plan pubblicato dalla Commissione nel maggio del 2025.

  1. Funzionamento delle quote.

Come previsto dall’art. 1 della Proposta, le quote sono individuate sulla base delle categorie prodotti indicati nell’Allegato I e risultano essere elencate nell’Allegato II della Proposta.

Nello specifico, gli allegati individuano 28 categorie di prodotti che menzionano specifici codici doganali, in alcune ipotesi suddivise in sottocategorie. Tali categorie ricomprendono molteplici beni di cui ai codici doganali del Capitolo 72 (per lo più acciaio grezzo e semilavorati) e 73 (lavori in acciaio) della Nomenclatura Combinata.

A ciascuna categoria di prodotti (o, se del caso, sottocategoria) è associato un contingente tariffario, espresso in tonnellate. Quando il contingente tariffario relativo alla categoria di prodotto è esaurito, all’importazione dei beni di cui ai codici doganali rientranti nella categoria si applicherà l’aliquota del 50%.

  1. Obbligo di identificare il paese di “melt and pour”.

Similarmente a quanto disposto nel sistema statunitense attraverso le Proclamation 10895 e Proclamation 10896 relativamente all’importazione negli USA di acciaio, alluminio e loro prodotti derivati (vedasi nostro precedente post), l’Art. 3 del Regolamento introduce per la prima volta anche per gli operatori unionali l’obbligo di identificare il paese di “melt and pour” (i.e. paese di fusione e colata) dell’acciaio utilizzato per produrre il bene. Relativamente a tale informazione l’importatore dovrà – al momento dell’importazione dei prodotti nel territorio UE – fornire prove idonee, ad esempio attraverso la produzione di un “Mill Certificate”.

Per quanto concerne l’individuazione delpaese di “melt and pour”, l’Art. 3 della Proposta specifica che tale dicitura si riferisce alla: “country in which the steel used in the production of the product is melted and poured shall be identified. The country of “melt and pour” shall be the original location in which raw steel and iron is initially produced in liquid form within a steelmaking or iron making furnace and subsequently cast into its first solid state”.

Il nuovo Regolamento – se adottato a seguito della procedura legislativa ordinaria dell’Unione – comporterà per gli operatori unionali la necessità di tracciare la propria supply chain, al fine di raccogliere le informazioni necessarie all’adempimento delle nuove richieste normative, nonché di pianificare strategie per mitigare il nuovo impatto daziario.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza ultraventennale dello Studio in materia di compliance doganale, sono a disposizione delle imprese per supportarle nell’attuare una pianificazione strategica dei flussi commerciali finalizzata a mitigare l’impatto delle recenti norme.  

Servizi legali di qualità