Con ordinanza pubblicata in data 22 novembre, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato da UniCredit S.p.A. contro la decisione ECB-SSM-2024-ITUNI‑17 della Banca centrale europea, del 22 aprile 2024, che stabilisce i requisiti prudenziali da adottare per ridurre ulteriormente i rischi connessi alle attività della banca nel territorio della Federazione russa .
Come noto, Unicredit è un ente creditizio a capo di un gruppo bancario attivo a livello internazionale, inclusa la Russia, paese in cui la banca opera tramite quattro società controllate, in particolare AO UniCredit Bank.
Come riconosciuto dal Tribunale stesso, Unicredit opera in Russia in un contesto fattuale e normativo complesso, caratterizzato, da un lato, dall’esistenza di una serie di misure restrittive adottate dall’Unione europea e da stati terzi e, dall’altro, dall’imprevedibile evoluzione del quadro normativo russo, che impone restrizioni alle attività delle società controllate russe degli enti creditizi con sede al di fuori della Russia. Fin dall’aprile del 2023, la BCE ha instaurato interlocuzioni con la banca in merito alla valutazione del profilo di rischio di AO UniCredit Bank e al suo impatto sulla stabilità del gruppo Unicredit rilevando, in particolare, l’aumento significativo di rischi operativi, reputazionali, sanzionatori e finanziari tali da potenzialmente superare i benefici derivanti dal proseguimento dell’attività in Russia. La BCE ha dunque evidenziato l’urgenza di attuare misure incisive al fine di ridurre tali rischi, ivi compresa la possibilità per UniCredit di valutare la completa cessione delle società controllate russe.
Nonostante il piano per la riduzione delle proprie attività in Russia inviato dalla Banca alla BCE nel maggio del 2023, la Banca Centrale ha ritenuto che permanessero ostacoli a una copertura globale del rischio di conformità, tra cui il rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di sanzioni finanziarie. La BCE ha in particolare rilevato che il diritto russo vieta alle società controllate russe di condividere informazioni con la ricorrente, persino le informazioni sui clienti i cui conti e le cui operazioni sembrano sospetti, e di dare applicazione alle sanzioni occidentali in Russia. La BCE ha dunque adottato la decisione impugnata, che impone a Unicredit quattro requisiti riguardanti talune restrizioni su prestiti, depositi, collocamento di fondi e pagamenti nonché una raccomandazione relativa alla riduzione dei prestiti transfrontalieri.
In seguito all’adozione della decisione impugnata, Unicredit ha avviato ulteriori interlocuzioni con la BCE, al fine di raggiungere un accordo sulle misure da attuare per raggiungere gli obiettivi lì individuati, tuttavia rivelatesi infruttuose. In particolare, la banca ha ritenuto impossibile l’attuazione integrale dei requisiti imposti dalla BCE a causa dei vincoli connessi al quadro normativo russo, presentando nel giugno di quest’anno un ricorso presso il Tribunale per l’annullamento della decisione impugnata, ritenendo che questa determinasse un potenziale pregiudizio grave e irreparabile per i propri interessi.
La BCE, convenuta in giudizio, ha dunque reiterato che Unicredit e il suo gruppo operano in un contesto giuridico divenuto sempre più complesso a causa di una molteplicità di regimi di misure restrittive e di sanzioni. In particolare, taluni aspetti del diritto russo creano rischi per la gestione solida e la conformità della banca, scoraggiando e impedendo il rispetto del diritto dell’UE minacciando ritorsioni e vietando flussi di informazioni necessari. Secondo la BCE, la Banca è esposta ad una moltitudine di rischi, che non si limitano all’esposizione finanziaria diretta, ma comprendono anche l’inottemperanza ai requisiti regolamentari, come quelli relativi alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, l’esposizione alle sanzioni operative, finanziarie e i rischi di reputazione. Rischi che potrebbero, in ultima analisi, pregiudicare la stabilità del mercato unico nel suo insieme, data la rilevanza sistemica di Unicredit.
Il Tribunale, all’esito di una cognizione sommaria della questione, ha quindi rigettato il ricorso presentato da Unicredit, ritenendo prima facie insussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per la sospensione della decisione impugnata. In particolare, con riferimento all’asserita impossibilità di attuare i requisiti individuati in tale decisione, il Tribunale ha ritenuto che Unicredit non possa invocare il diritto russo e l’aleatorietà della sua applicazione da parte delle autorità russe, al fine di sottrarsi ai suoi doveri derivanti dal diritto dell’Unione.
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