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USA – NUOVE MISURE RESTRITTIVE ALL’ESPORTAZIONE DI BENI PER “MILITARY END USE/USER” IN CINA, RUSSIA E VENEZUELA

Studio Legale Padovan

In data 29 giugno 2020 sono entrate in vigore le nuove misure restrittive imposte dal Dipartimento del Commercio USA – Bureau of Industry and Security (BIS) tramite un Final Rule pubblicato il 28 aprile 2020, al fine di introdurre ulteriori limitazioni all’esportazioni di alcuni beni soggetti agli Export Administration Regulations (EAR) per fini/destinatari militari in Cina, Russia e Venezuela. Tuttavia, è prevista una deroga fino al 27 luglio 2020 per i beni soggetti alle nuove misure e già spediti o inviati ai porti/aeroporti di esportazione. Sotto il profilo documentale, gli operatori economici statunitensi hanno dovuto adeguare le informazioni fornite tramite l’Eletronic Export Information (EEI) a far data dal 29 giugno u.s. (con una proroga fino al 27 settembre 2020 per talune categorie di prodotti).

In concomitanza, il BIS ha pubblicato una serie di Frequently Asked Questions (FAQs) www.bis.doc.gov al fine di meglio individuare le modifiche introdotte all’EAR il 28 aprile 2020, fornendo anche le opportune indicazioni in merito a:
– interpretazione delle definizioni chiave quali military end use/user;
– estensione delle nuove disposizioni dai tradizionali military end user a determinate organizzazioni governative, entità controllate dallo Stato (SOEs) o società private le cui attività supportino military end use;
– esplicitazione dei nuovi ECCN cui si applicano le restrizioni sopra richiamate – tutti appartenenti al c.d. 900 series e pertanto controllati non in forza a Multilateral Export Control Regime, ma sulla base di specifiche considerazioni interne (non trovando quindi alcuna corrispondenza, ad esempio, nel Reg. (CE) 428/2009 unionale);
– individuazione delle nuove regole per ottenere la licenza di esportazione da parte del BIS;
– espletazione delle attività di due diligence per le operazioni che possono coinvolgere military end use/users;
– individuazione dei codici da riportare negli EEI per l’esportazione dei beni controllati verso Cina, Russia e Venezuela.

In particolare, le suddette FAQs chiariscono che:
I) la definizione di military end use va a ricomprendere “any item that supports or contributes to the operation, installation, maintenance, repair, overhaul, refurbishing, development, or production, of military items” (una evidente estensione – alla stregua di una catch all – rispetto a quanto precedentemente in vigore, che vedeva suscettibili di military end use solo quei beni destinati ad essere incorporati o assemblati dentro prodotti militari tout court);
II) le restrizioni si applicano anche ai beni destinati a military end user e non solo per military end use, chiarendo però che sarà necessario effettuare una valutazione caso per caso;
III) le soctetà controllate non sono necessariamente soggette alle medesime restrizioni delle controllanti, ma è necessario effettuare un’accurata due diligence al fine di verificare la relazione tra le stesse;
IV) la fornitura di beni a distributori che possono rifornire military end user non è automaticamente soggetta a restrizione, ma è necessario valutare la consapevolezza dell’esportatore rispetto alla volontà del distributore di fornire i beni per military end use

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