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USA VS IRAN – NUOVE SANZIONI CONTRO LA CENTRAL BANK OF IRAN (CBI)

Studio Legale Padovan

In data 20 settembre, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha imposto nuove sanzioni ai sensi dell’Executive Order 13224 contro i) la Central Bank of Iran (CBI) (già inserita nella SDN List a far data dal 5 novembre 2018 con il solo tag [IRAN], in forza dell’Executive Order 13846), ii) il National Development Fund of Iran (NDF), e iii) la società Etemad Tejarate Pars Co.. Le suddette entità figurano ora nella lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List) come “Specially Designated Global Terrorist (SDGT)”, in risposta ai presunti attacchi contro l’Arabia Saudita e con l’accusa di aver fornito supporto finanziario al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC), a Qods Force (IRGC-QF), a Hizballah, all’Iran’s Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL) e all’intera rete terroristica del regime iraniano.

Le designazioni effettuate in base all’Executive Order 13224 hanno efficacia extraterritoriale; in base alle regole USA, è dunque fatto divieto a chiunque nel mondo di intrattenere rapporti commerciali e/o finanziari con i soggetti designati, a pena dell’imposizione delle cosiddette secondary sanctions.

Per la Central Bank of Iran, l’aggiornamento della designazione, che comprende ora i tag [IRAN] [SDGT] [IRGC] e [IFSR], implica in concreto il venir meno dell’applicabilità delle c.d. “humanitarian exemptions” statunitensi relative al commercio con l’Iran di prodotti agroalimentari, medicinali e dispositivi medici. Tale commercio è attualmente consentito alle US persons, a certe condizioni, tramite licenze generali. L’OFAC ha ribadito la vigenza delle deroghe umanitarie, a condizione che Central Bank of Iran (CBI) non sia coinvolta a qualsivoglia titolo nelle relative transazioni.

Segnaliamo che l’Executive Order 13224 – rientrante nella normativa statunitense di lotta contro il terrorismo- non è ricompreso tra i provvedimenti normativi esplicitamente elencati nell’Allegato del Regolamento di Blocco dell’Unione europea (Regolamento (CE) n. 2271/96). Occorre inoltre rilevare che l’inserimento da parte dell’OFAC di un soggetto in liste di terrorismo determina alcuni rilevanti obblighi in capo ai destinatari della normativa italiana in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come le banche; in particolare, ricordiamo l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia.

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