A seguito dell’approvazione dell’Assemblea nazionale vietnamita, il 1° agosto 2020 è entrato in vigore l’accordo di libero scambio UE – Vietnam (link).
Si tratta del secondo accordo commerciale concluso dall’UE con uno Stato membro dell’ASEAN dopo il recente accordo con Singapore, che va ad aggiungersi ad altri accordi commerciali già siglati con paesi asiatici (i.e. Giappone e la Repubblica di Corea).
Per quanto riguarda i profili doganali, il protocollo di origine dell’accordo prevede numerosi vantaggi, tra cui:
– la soppressione quasi totale (99%) dei dazi doganali tra le due parti;
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- per quanto riguarda l’esportazione in Vietnam di prodotti originari UE, l’entrata in vigore dell’accordo determina l’immediata soppressione del 65% dei dazi (tra cui rientrano molto prodotti chiave quali prodotti farmaceutici, chimici e i macchinari industriali), mentre il resto verrà progressivamente eliminato in un arco temporale di 10 anni;
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- per quanto riguarda l’esportazione in Europa di prodotti originari vietnamiti, l’entrata in vigore dell’accordo determina la soppressione del 71% dei dazi, mentre il resto sarà progressivamente eliminato in un arco temporale di 7 anni;
– per quanto riguarda le prove dell’origine:
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- per le spedizioni di prodotti originari UE di valore inferiore a € 6.000, il trattamento daziario agevolato è riconosciuto se dette spedizioni sono scortate da una dichiarazione di origine su fattura o qualsiasi altro documento commerciale che permetta di identificare le merci (e.g. fattura pro forma/ packing list);
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- per spedizioni di prodotti originari UE di valore superiore a € 6.000, la dichiarazione di origine su fattura può essere compilata esclusivamente da un esportatore registrato al sistema REX (“esportatore registrato”) – laddove l’operatore unionale sia già registrato al sistema REX nell’ambito degli altri accordi che lo prevedono (ad esempio, Canada, Giappone e/o SPG) potrà utilizzare automaticamente il proprio numero di registrazione, senza dover presentare una nuova domanda;
– la possibilità di applicare la disciplina del cumulo doganale nei confronti degli altri paesi ASEAN che abbiano stipulato un accordo di libero scambio con l’UE (e.g. Singapore) per alcune categorie di prodotti;
– la possibilità di applicare la disciplina del cumulo doganale per i tessuti originari della Repubblica di Corea che siano ulteriormente trasformati o incorporati in capi di abbigliamento ottenuti in Vietnam.
Nel quadro della disciplina del cumulo, si ricorda che la lavorazione o trasformazione eseguita in ciascun Paese partner sui prodotti originari non deve essere una “lavorazione o trasformazione sufficiente” ai sensi della regola della lista per conferire al prodotto finito lo status di prodotto originario del Paese partner, ma essa deve andare oltre le operazioni minime/ insufficienti previste nel quadro delle norme di origine.
Nonostante quanto sopra, si ricorda che sino al 31 dicembre 2022 il Vietnam continuerà a far parte del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), che garantisce un beneficio daziario unilaterale ai prodotti originari del Vietnam (e degli altri Paesi in via di sviluppo) importati nel territorio doganale. Fino a tale data, nelle operazioni verso l’UE gli operatori saranno liberi di scegliere quale sistema applicare.
Infine, nonostante l’accordo contenga la disciplina tariffaria applicabile agli scambi UE-Vietnam, la Guidance on Rules of Origin fornita dalla DG TAXUD della Commissione UE (link) specifica che, per i primi 7 anni di applicazione dell’accordo, ove un importatore UE decida di applicare l’accordo e i dazi da questo previsti siano più alti di quelli previsti in ambito SPG al 31 luglio 2020 (giorno precedente alla entrata in vigore dell’accordo), trovano applicazione i dazi SPG.