OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI UE: NUOVE SIGNIFICATIVE RESTRIZIONI NEGLI SCAMBI CON LA RUSSIA

Giovedì 6 ottobre sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i regolamenti che costituiscono il cosiddetto ‘ottavo pacchetto’ di sanzioni nei confronti della Russia, adottato in risposta all’annessione alla Federazione russa delle quattro regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhya e Kherson, considerata illegittima dall’Unione. Le nuove misure, in vigore da venerdì 7 ottobre, fanno seguito ai provvedimenti adottati dagli Stati Uniti il 30 settembre.

  • Restrizioni di carattere oggettivo

Numerose integrazioni al Regolamento (UE) 833/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) 2022/1904 (pubblicato in GUUE L259I del 6 ottobre 2022) incidono sulla fornitura di beni e sulla prestazione di servizi a soggetti in Russia, o per un uso in Russia.

 

Restrizioni merceologiche

Tra le restrizioni merceologiche da segnalare, vi è l’introduzione del divieto di esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012. È stato inoltre aggiornato l’elenco dei prodotti di vietata esportazione di cui all’allegato VII del Regolamento, con l’aggiunta di diverse sostanze chimiche, di armi e dispositivi di autodifesa (es. taser) e apparecchi fotografici, nonché di certi beni elettronici, identificati attraverso il relativo codice di nomenclatura combinata, compresi certi dispositivi a semiconduttore e certi circuiti integrati elettronici.

Sono state altresì introdotte modifiche agli allegati XI (beni per il settore aerospaziale) e XXIII (beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe); ne consegue il divieto di esportazione per numerose categorie di beni finora esportabili.

Contemporaneamente, aumentano le tipologie di prodotti soggette a divieti di importazione.

In questo senso, è stato oggetto di aggiornamento l’allegato XVII, che contiene l’elenco dei prodotti siderurgici sottoposti al divieto di importazione ai sensi dell’art. 3-octies del Regolamento, compresi molti semilavorati in ferro e acciaio. A tal riguardo, si sottolinea l’estensione di tale divieto anche ai beni – compresi nell’allegato XVII – sottoposti a trasformazione in paese terzo, che incorporino al loro interno prodotti siderurgici originari della Federazione Russa elencati nel medesimo allegato.

Ulteriori restrizioni in importazione, infine, sono state introdotte con riguardo ai beni di cui all’allegato XXI del Regolamento, con l’aggiunta di ulteriori merci di vietata importazione, quali ad esempio: polpa di legno, sigarette, plastiche, cosmetici e prodotti dell’industria orafa.

Restrizioni sulla prestazione di servizi

In aggiunta alle nuove restrizioni merceologiche, il nuovo pacchetto di sanzioni ha introdotto anche il divieto di fornire alla Russia servizi di architettura e ingegneria, nonché servizi di consulenza informatica e di consulenza legale in favore del governo russo o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

Le nuove restrizioni, inoltre, impongono un divieto dal 22 ottobre 2022 di ricoprire cariche in organi direttivi di qualsivoglia persona giuridica, entità od organismo elencato nel paragrafo 1 dell’art 5 bis bis del Regolamento.

Infine, le nuove misure introducono il divieto totale relativo alla fornitura di portafogli di criptovalute, account o servizi di custodia a cittadini e residenti russi, indipendentemente dal valore totale di tali cripto-attività.

Rimane ad ogni modo consentita la fornitura di assistenza tecnica connessa a beni lecitamente esportati in Russia, a condizione che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni non siano vietate nel momento in cui avviene la fornitura di assistenza tecnica.

  • Introduzione del c.d. price cap

Tra le misure restrittive di carattere atipico, si segnala l‘introduzione del divieto di trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice doganale 2709 00 (dal 5 dicembre 2022), o di prodotti petroliferi di cui alla voce doganale 2710 (dal 5 febbraio 2023), originari della Russia o esportati dalla Russia.

È stata tuttavia prevista una deroga a tale divieto, connessa alla fissazione di un tetto al prezzo del petrolio russo trasportato via mare (c.d. price cap). In virtù di tale deroga, sarà consentito il trasporto di petrolio greggio o di prodotti da esso derivati, qualora questi siano stati acquistati a prezzi uguali o inferiori al “price cap” che dovrà essere stabilito all’unanimità dal Consiglio dell’Unione.

  • Restrizioni di carattere soggettivo

Sotto il profilo soggettivo, l’adozione del nuovo pacchetto ha comportato la designazione di 30 individui e 7 entità nelle liste di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014, così come modificato dai Regolamenti (UE) 2022/1905 e 2022/1906 (pubblicati in GUUE L259I del 6 ottobre 2022). Tra essi, alcune società del settore della difesa russa, la società responsabile della stampa di tutti i passaporti russi (SC Goznak), nonché il costruttore di aeromobili russo JSC Irkut Corporation.

Di non poco rilievo, inoltre, appare l’introduzione della base giuridica che consente al legislatore europeo di designare i soggetti, anche non russi, che facilitino le violazioni del divieto di aggirare le disposizioni dei regolamenti che impongono sanzioni contro la Federazione Russa (tra cui il medesimo Regolamento (UE) n. 269/2014 e il Regolamento (UE) n. 833/2014).

Alla luce del mutato quadro normativo, con l’introduzione di nuovi soggetti e categorie di beni sanzionati, appare opportuno per tutti gli operatori coinvolti di aggiornare i pareri e le due diligence soggettive e oggettive effettuate negli ultimi mesi, al fine di accertare che la propria operatività sia ancora conforme alla normativa sanzionatoria unionale.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte all’emergenza (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire maggiori informazioni sull’ottavo pacchetto e supportarle, a fronte delle nuove restrizioni, anche nel pronto aggiornamento delle analisi soggettive e oggettive finora effettuate.