Con il Provvedimento del 12 maggio 2023 del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”), applicabile dal 1° gennaio 2024, è stato introdotto un nuovo indicatore di anomalia specificamente connesso ai “fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa” nonché, per quel che riguarda le specifiche sub-voci 34.4 e 34.5, alla gestione di flussi relativi alla movimentazione di prodotti a duplice uso. Si tratta, in questo caso, del primo provvedimento dell’UIF in tema di indicatori di anomalia a menzionare esplicitamente la dicitura “dual use“.
La maggiore rilevanza che il tema del duplice uso sembra avere assunto è coerente con la recente decisione, da parte del governo italiano, di avvalersi della clausola di catch-all di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, di cui abbiamo già discusso in un precedente post.
Come noto, gli indicatori di anomalia sono uno strumento di ausilio per l’individuazione di operazioni sospette ai sensi dell’articolo 6, co. 4, lettera e) del Decreto Legislativo 21 novembre 2017, n. 231.
Nel citato Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, in particolare, rileva la formulazione del nuovo indicatore di anomalia 34, il quale indica, come potenziali operazioni sospette, le “operatività che, per il profilo dei soggetti o le sue caratteristiche, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, anche sulla base di collegamenti geografici con paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati“.
L’individuazione di un criterio “soggettivo”, attraverso la locuzione “profilo dei soggetti”, e un criterio “oggettivo”, attraverso il riferimento alle caratteristiche dell’operazione, non sembrano comportare particolari novità con riferimento alla normativa antiriciclaggio. Come noto, infatti, già l’art 35 del d. lgs. 231/2007, par. 2, prevede che i soggetti obbligati, nell’effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, tengano conto “di fattori di rischio associati alla clientela” e “ai canali distributivi e ai prodotti e servizi offerti”.
La vera novità di cui all’indicatore di anomalia 34 sta, invece, nell’evoluzione del “criterio geografico”. Benché il citato art. 35 del d. lgs. 231/2007 già ricomprendesse, tra i criteri per effettuare la valutazione del rischio, un riferimento alla “area geografica di attività”, tale indicazione è a lungo stata riferita soprattutto alle operazioni che coinvolgessero giurisdizioni a rischio elevato, quali, ad esempio, quelle individuate nelle apposite liste GAFI delle giurisdizioni ad alto rischio (c.d. blacklist) e delle giurisdizioni sotto particolare monitoraggio (c.d. grey list),
L’indicatore di anomalia 34 introduce ora uno specifico riferimento ai collegamenti geografici con “paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati”. Tali paesi possono certamente individuarsi, anzitutto, in quelle giurisdizioni che sono oggetto di misure restrittive UE e ONU con riferimento alla proliferazione di armi di distruzione di massa come, a titolo esemplificativo, l’Iran. Allo stesso tempo, è possibile servirsi di alcuni strumenti proposti dal GAFI altri rispetto alle citate black e grey list; nello specifico, rilevano i Consolidated Assessment Ratings del GAFI, con particolare riferimento alle valutazioni riferibili all’immediate outcome 11 e alla recomendation 7.
Per quel che riguarda l’immediate outcome 11, lo stesso valuta l’efficienza di una determinata giurisdizione nell’impedire ai soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nelle liste relative alla proliferazione delle armi di distruzione di massa di avere accesso ai fondi utilizzati poi in dette attività di proliferazione. A titolo esemplificativo, alcuni Paesi con una valutazione sostanzialmente negativa sono Etiopia, Gambia e Islanda.
Con riferimento, invece, alla recommendation 7, la stessa riflette la capacità di un paese di attuare misure restrittive soggettive in capo a determinati soggetti ai sensi delle risoluzioni del Consiglio delle Nazioni Unite e, allo stesso tempo, la capacità di detto paese di adottare gli strumenti necessari a garantire il rispetto di tali misure. Alcuni paesi con una valutazione negativa a fronte di tale recommendation 7 sono Senegal, Giordania e Algeria.
Oltre alla rilevanza del nuovo “criterio geografico”, nel Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023 vengono in rilievo le sottovoci 34.3 e 34.4, in cui sono esplicitamente richiamate le operazioni relative alla movimentazione di beni a duplice uso.
Ai sensi dell’indicatore di anomalia di cui al punto 34.3, costituisce indice di anomalia un’operazione apparentemente commerciale riferita a beni suscettibili di utilizzo per la produzione di beni a duplice uso laddove siano presenti uno o più dei seguenti elementi:
- carenze o incongruenze significative nella documentazione acquisita (ad es. fatture, documenti di trasporto, lettere di credito) relativamente a soggetti coinvolti, prezzi indicati, natura dei beni sottostanti, destinazione finale dichiarata, indirizzi, modalità e condizioni della spedizione e dei pagamenti;
- incoerenza del prezzo rispetto a quello di mercato;
- provenienza dei pagamenti da soggetti non risultanti dalla documentazione indicata supra.
Ne consegue pertanto che gli elementi essenziali che il soggetto obbligato deve tenere in considerazione ai sensi del presente indicatore di anomalia sono, a fronte di operazioni inerenti a prodotti a duplice uso, l’eventuale carenza di giustificazione documentale relativa all’operazione, ovvero l’incongruenza tra i vari documenti e/o con le caratteristiche effettive dell’operazione stessa (es. soggetti coinvolti).
Con riferimento, invece, all’indicatore di anomalia di cui al punto 34.4 del Provvedimento della UIF, le operazioni apparentemente commerciali relative alla movimentazione di beni a duplice uso possono essere operazioni sospette nel caso in cui vi siano triangolazioni finanziarie attraverso:
- soggetti insediati in “aree contigue a quelle dei paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati”, ovvero
- entità giuridiche con assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi, specie se aventi sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
L’indicatore di anomalia di cui al punto 34.4 del Provvedimento della UIF, quindi, dà maggiore spazio al criterio geografico già anticipato supra. Ai sensi della presente sottovoce, è necessario non solo che il soggetto obbligato tenga in considerazione le giurisdizioni “a rischio” in quanto coinvolte in programmi di proliferazione non autorizzati e ai paesi a queste ultime contigui, ma anche ai casi di triangolazione (benché il fenomeno sia di per sé lecito) sia in presenza di assetti societari “artificiosamente complessi ovvero opachi”, in quanto potenzialmente creati per “schermare” attività criminose. Particolare attenzione, inoltre, deve essere prestata per le “aree contigue” a quelle giurisdizioni che siano caratterizzate da un particolare fattore di rischio, proprio per il potenziale collegamento con queste ultime.
Come noto, la presenza di indicatori di anomalia non comporta automaticamente in capo alla banca o all’istituto finanziario un obbligo di procedere con una segnalazione di operazione sospetta (SOS). Tali indicatori sono, tuttavia, segnali della necessità di un più approfondito accertamento in merito all’operazione posta all’attenzione del soggetto obbligato che possono, a fronte di una mancata giustificazione, portare alla necessità di procedere con una SOS.
Lo Studio Legale Padovan, che vanta un’esperienza ultradecennale in materia di dual use, misure restrittive verso Paesi terzi e normativa AML, è a disposizione sia per qualsiasi chiarimento e approfondimento in relazione ai nuovi indicatori di anomalia, sia per supportare gli operatori commerciali e finanziari nella conduzione di analisi tecniche e nella definizione degli idonei presidi di controllo.