Lunedì 18 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato il cosiddetto c.d. “dodicesimo pacchetto” di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa attraverso il Regolamento (UE) 2023/2878 (che modifica il Regolamento (UE) 833/2014), il Regolamento (UE) 2023/2873 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2875 (che modificano il Regolamento (UE) 269/2014). Tali misure si focalizzano su settori rilevanti per l’economia russa nonché sul contrasto all’elusione delle sanzioni UE.
Restrizioni all’importazione e all’esportazione
Numerose integrazioni al Regolamento (UE) 833/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) 2023/2878, incidono sulla movimentazione di beni da e verso la Russia e la prestazione di servizi.
Sono stati aggiunti al divieto di esportazione, vendita, fornitura e/o trasferimento, direttamente o indirettamente, a soggetti ed entità in Russia o per un uso in Russia nuove famiglie di beni di cui alle seguenti categorie:
- prodotti che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza aggiungendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, compresi prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori e servomotori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio, macchine utensili e parti di macchine o di apparecchi (Allegato VII);
- beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe (Allegato XXIII), tra cui tutti i beni di cui al capitolo 72 (“Ghisa, ferro e acciaio”), tubi e relativi accessori, motori e generatori elettrici e diversi macchinari ad uso industriale. Inoltre, relativamente ai beni di cui agli allegati XXIII bis e XXIII ter (che contengono una parte dei beni elencati nell’allegato XXIII) i divieti di cui all’articolo 3 duodecies non si applicano alle operazioni di esportazione di tali beni rispettivamente fino al 20 marzo 2024 e fino al 20 giugno 2024 che siano effettuate in esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. Inoltre, al divieto di transito già previsto per i beni elencati all’interno dell’Allegato I al Reg. 2021/821, delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell’allegato I del Reg. n. 258/2012 e per i beni listati nell’Allegato VII, Allegato XI e Allegato XX al Reg. 833/2014, è stato introdotto il divieto di transito dei beni e delle tecnologie elencati nell’Allegato XXXVII (che contiene sempre una parte dei beni elencati nell’allegato XXIII, quali pompe volumetriche, apparecchi elevatori, escavatori, semoventi, computer e gruppi elettronici) che siano esportati dall’Unione.
Sono state al contempo aggiunte le seguenti categorie di beni soggette a divieti di acquisto, importazione e/o trasferimento nell’Unione se originari e/o provenienti dalla Russia:
- beni che, generando entrate ingenti, consentono alla Russia di proseguire la guerra di aggressione contro l’Ucraina, quali gas propano liquefatto, ghise gregge e ghise specolari, fili di rame e fili, fogli e tubi di alluminio (Allegato XXI);
- a partire dal 1° gennaio 2024, sarà vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente diamanti e prodotti, compresi minuterie e oggetti di gioielleria, che li contengono (Allegato XXXVIIIA, parti A, B e C) di origine russa, esportati dalla Russia, o che transitano in Russia. Inoltre, a partire dal 1° marzo e dal 1°settembre 2024 tale divieto si applicherà gradualmente anche a una parte dei diamanti russi trasformati in un paese terzo diverso dalla Russia. In tali ipotesi al momento dell’importazione gli importatori dovranno fornire la prova del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo, anche attraverso appositi certificati. In ogni caso tali divieti non si applicano ai beni elencati nell’allegato XXXVIIIA, parte C, destinati all’uso personale di persone fisiche che viaggiano verso l’Unione o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita. Per quel che riguarda i diamanti di cui ai codici 7102 31 00 e 7102 10 00 devono essere presentati, a carico dell’importatore, senza ritardo, unitamente alla documentazione che ne attesta l’origine, alla Federal Public Service Economy at the Diamond Office, Antwerp, Belgio, per l’effettuazione della dovuta verifica.
Deroghe al divieto di importazione dei prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII
Con riferimento ai divieti di cui all’articolo 3 octies è stato prorogato il termine per importare o acquistare i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’allegato XVII e classificati in determinati codici doganali.
Nello specifico, è possibile importare:
- fino al 1° aprile 2024 i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui al codice NC 7207 11; e
- fino al 1° ottobre 2028 i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui ai codici NC 7207 12 10 e 7224 90.
Inoltre, è stato introdotto all’interno dell’allegato XXXVI un elenco di paesi partner che applicano un regime di misure restrittive sulle importazioni di prodotti siderurgici e un regime di misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal Regolamento (UE) 833/2014. Al momento sono contenuti in tale elenco la Svizzera e la Norvegia. Ai fini dell’importazione da tali paesi dei prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII non è richiesta la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi.
Infine, si segnala che per le importazioni dei beni di cui ai codici NC 7207 12 10 e 7224 90 sono stati estesi i contingenti tariffari già previsti all’interno del Regolamento.
Deroghe al divieto di importazione dei prodotti di cui all’allegato XXI
Relativamente ai beni di cui all’allegato XXI (che include beni di natura varia, partendo da alcuni beni di lusso come caviale e sigari fino a ligniti, carbon coke, torba e simili) è stata introdotta la deroga per cui gli Stati membri possono autorizzare l’importazione dei seguenti beni:
- beni destinati all’uso strettamente personale da parte di persone fisiche che si recano nell’Unione o dei loro familiari più stretti e limitatamente agli effetti personali appartenenti a tali persone e che sono manifestamente non destinati alla vendita;
- veicoli che rientrino nel codice NC 8703 non destinati alla vendita e appartenenti a un cittadino di uno Stato membro o un suo familiare più stretto che è residente in Russia ed entra nell’Unione alla guida di tale veicolo per uso strettamente personale;
- autoveicoli che rientrano nel codice NC 8703, a condizione che dispongano di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico e siano necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ovvero per l’uso personale da parte del loro personale e dei loro familiari più stretti.
In ogni caso divieto di cui all’articolo 3 decies non osta a che i veicoli già presenti nel territorio dell’Unione al 19 dicembre 2023 siano immatricolati in uno Stato membro.
Inoltre, per l’importazione alcuni beni contenuti in tale allegato sono state previste delle grandfathering clause. In particolare, è possibile importare:
- fino al 20 marzo 2024 i beni di cui ai codici NC 7205, 7408, 7604, 7605, 7607 e 7608 (i.e., polveri di ghisa, fili di rame, barre, profilati, fili, fogli e tubi d’alluminio), in esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti,
- fino al 20 dicembre 2024 i beni di cui ai codici NC 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 , e 7202 (i.e., propano, butani, etilene, propilene, butadiene, butilene e ferro-leghe), in esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
Infine, sono stati previsti dei contingenti tariffari per le importazioni dei beni di cui ai codici NC 7201 e 7203 (ghise grezze e specolari e prodotti ferrosi).
Restrizioni alla prestazione dei servizi
Relativamente ai servizi ristretti ai sensi dell’articolo 5 quindecies, sono state apportate alcune modifiche.
In primis, è stata precisata la portata applicativa del divieto di prestare servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari al governo russo e a entità stabilite in Russia, prevedendo che il divieto si applica qualora i servizi siano prestati direttamente o indirettamente a tali soggetti.
Inoltre, è stato introdotto il divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali (Allegato XXXIX) a soggetti russi. Tuttavia, tale divieto non si applica alla fornitura di software strettamente necessari per la cessazione entro il 20 marzo 2024 di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
È stata limitata fino al 20 giugno 2024 la deroga a prestare i servizi di cui all’articolo 5 quindecies a favore di soggetti stabiliti in Russia di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato VIII (c.d. “eccezione infragruppo”). Dopo tale data, le Autorità Nazionali Competenti potranno autorizzare la prestazione dei servizi di cui all’art. 5 quindecies nel caso in cui si applichi la deroga infragruppo.
Deroghe per il disinvestimento
Sono state prorogate deroghe temporanee di cui all’articolo 12 ter che consentono, previa autorizzazione, l’espletamento di alcune attività vietate, ove necessarie per disinvestire in Russia o liquidare attività commerciali in Russia.
In particolare, sono previste le deroghe ai seguenti divieti:
- divieto di esportazione dei beni elencati negli allegati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII e dei beni a duplice uso nell’allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 e divieto nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra (fino al 30 giugno 2024);
- divieto divendita, fornitura o trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato II qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un’impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un’entità russa o un organismo russo e che gestisce un’infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi (fino al 30 settembre 2024);
- divieto di importazione o trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI (fino al 30 giugno 2024);
- prestazione di servizi di cui all’articolo 5 quindecies (fino al 31 luglio 2024).
Restrizioni soggettive
Regolamento (UE) 833/2014
Con il dodicesimo pacchetto son state aggiunte 29 nuove entità nell’allegato IV del Regolamento (UE) 833/2014, le quali saranno soggette a restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento tecnologico del settore russo della difesa e della sicurezza. Tra queste vi sono anche entità non russe, quali una società di Singapore e una società uzbeka.
Allo stesso tempo sono state modificate alcune disposizioni relative all’art. 5 bis bis, che vieta di effettuare operazioni con entità designate ai sensi dell’allegato XIX del Regolamento (UE) 833/2014 o da queste possedute o che agiscono per conto o su direzione di queste.
In particolare, sono soppresse le relative clausole di grandfathering ormai scadute mentre sono prorogate al 31 dicembre 2024 le deroghe relative alle operazioni necessarie alla liquidazione di un’impresa in partecipazione (o analogo strumento giuridico) e alle operazioni di disinvestimento dalla Russia.
Regolamento (UE) 269/2014
Sono state designate 60 nuove persone fisiche e 86 entità ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) 269/2014, le quali sono ora pertanto soggette a misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Tra queste, spiccano quattro entità e quattro cittadini ucraini, dodici cittadini bielorussi e un cittadino francese, Gabriel Temin, proprietario delle società finlandesi Siberica Oy e Luminor Oy coinvolte in esportazioni vietate verso la Russia.
Tra persone ed entità russe, rilevano le designazioni di Rosfinmonitoring (Federal Service for Financial Monitoring of the Russian Federation), organo esecutivo federale russo responsabile della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché del suo direttore Yury Chikhanchin; la designazione di Rustem Nurgasimovich Sulteev, presidente e primo vicepresidente del CdA di TAIF PSC, la società madre del gruppo TAIF che comprende società che operano in vari settori dell’economia, tra cui la lavorazione del petrolio e del gas. Rustem Sulteev è inoltre azionista di PJSC SIBUR Holding. È stata inoltre designata anche Lidia Mikhailovna Sulteeva, moglie di Rustem Nurgasimovich Sulteev. Tra le persone fisiche si segnalano inoltre Anna Evgenievna Tsivileva, nipote di Vladimir Putin, e Ilya Dmitrievich Medvedev, figlio dell’ex presidente della Federazione russa Dmitri Medvedev, mentre tra le entità spicca anche JSC “Scientific- Research Institute Of Software”, produttrice di software per l’utilizzo da parte di FSB e indirettamente posseduta dalla statale ROSTEC.
Il Regolamento (UE) 269/2014 è stato poi ulteriormente modificato. In particolare, è stata aggiunta la possibilità per le autorità unionali di designare le entità stabilite in Russia precedentemente appartenenti a entità stabilite nell’Unione, o da queste precedentemente controllate, per le quali il governo russo ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo, ovvero le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno tratto o traggono beneficio da siffatto trasferimento, e le persone fisiche che sono state nominate negli organi direttivi di tali entità in Russia senza il consenso delle entità UE che ne erano in precedenza proprietarie o che in precedenza le controllavano. Al contempo, tuttavia, si è precisato che possono essere scongelati fondi e risorse economiche di entità designate ai sensi di tale nuovo criterio utilizzati per il pagamento di corrispettivi concordati tra le parti o imposti dall’autorità giudiziaria a fronte della decisione, da parte del governo russo, di appropriarsi della controllata russa di un’entità UE.
È inoltre stato confermato che le persone fisiche designate nell’allegato I possono rimanere tali anche dopo la loro morte, se ciò appare necessario per il soddisfacimento degli obiettivi sanzionatori.
Ai sensi del nuovo art. 5 bis, poi, le Autorità Nazionali Competenti possono autorizzare lo svincolo di fondi e risorse economiche congelate ovvero la messa a disposizione di fondi e risorse economiche di un soggetto o entità designati qualora un’autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro abbia adottato una decisione volta a privare, nel pubblico interesse, un soggetto o un’entità designati di fondi o risorse economiche appartenenti a, posseduti o controllati dagli stessi, a patti che sia versata l’indennità su un conto congelato.
Sono state inoltre modificate, prorogate e/o introdotte alcune deroghe ed eccezioni specifiche ai divieti di cui al Regolamento (UE) 833/2014. Tra queste, rileva la proroga fino al 31 dicembre 2024 della deroga alle misure di congelamento relative ad Alfa Bank per le transazioni finalizzate all’erogazione di fondi da parte della Jewish Claims Conference a beneficiari nella Federazione russa. Allo stesso tempo, è stata introdotta una nuova deroga per lo svincolo di fondi e/o risorse economiche che Alfainsurance, entità russa designata, debba pagare alle proprie controparti UE ovvero di Paesi partner. Infine, è introdotta la facoltà, per le autorità competenti, di svincolare fondi e risorse economiche detenute da JSC Alabuga o permettere la messa a disposizione di fondi e risorse economiche della stessa se ciò è necessario per porre fine, entro il 20 giugno 2024, a contratti conclusi con la stessa prima del 19 dicembre 2023.
Restrizioni finanziarie
Il nuovo “pacchetto” sanzionatorio introduce anche alcune modifiche all’assetto di restrizioni UE di carattere finanziario.
In primo luogo, è modificato l’art. 5 del Reg. 833/2014, che impone restrizioni alle negoziazioni dei titoli. In particolare, per poter beneficiare delle deroghe al divieto di erogazione di nuovi prestiti e crediti a determinate persone giuridiche ed entità russe di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo, è necessario informare l’Autorità Nazionale Competente entro tre mesi dalla data dell’erogazione del prestito e del credito.
Tale obbligo di comunicazione entro tre mesi dall’erogazione, utilizzo o esborso di prestiti o crediti è ora previsto anche per beneficiare delle deroghe al divieto partecipare ad accordi per l’erogazione di prestiti o crediti al governo russo, alla Banca Centrale Russa e/o a entità che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ai sensi dell’art. 5 bis del Regolamento (UE) 833/2014.
In secondo luogo, il divieto di prestazione di assistenza finanziaria relativa all’esportazione in Russia o per un uso in Russia di prodotti di cui all’allegato II del Reg. 833/2014 continua a non applicarsi, fino al 20 giugno 2024, per quanto riguarda i servizi di assicurazione e riassicurazione forniti a un’entità UE che opera al di fuori del settore dell’energia in Russia. Dopo tale data, invece, saranno le autorità nazionali competenti, caso per caso, a valutare se concedere una deroga al divieto di prestazione di assistenza finanziaria in connessione ai servizi citati.
È stato inoltre inserito un nuovo divieto ai sensi dell’art. 5 ter, par. 2 bis del Regolamento (UE) 833/2014, in ragione del quale è vietato, a partire dal 18 gennaio 2024, permettere che cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un’entità od organismo UE che fornisce servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, ovvero di ricoprire cariche negli organi direttivi di tali entità.
Sono infine introdotti nuovi obblighi di comunicazione ai sensi dell’art. 5 novodecies del Reg. 833/2014. In particolare, le entità UE possedute per più del 40% da persone fisiche, giuridiche, entità od organismi russi (ovvero da persone fisiche residenti in Russia), a partire dal 1° maggio 2024, devono notificare all’Autorità Nazionale Competente, entro due settimane dalla chiusura di ogni trimestre, qualsiasi trasferimento di fondi superiore a 100.000 euro effettuato verso l’esterno dell’Unione, direttamente o indirettamente e anche in più operazioni.
Allo stesso tempo, gli enti creditizi e finanziari sono altresì costretti a comunicare all’autorità con cadenza semestrale i trasferimenti fondi il cui importo cumulativo sia superiore a 100.000 euro effettuati verso l’esterno dell’Unione da parte delle summenzionate entità UE con proprietà russa superiore al 40%.
Misure antielusive
Coerentemente con gli sviluppi dell’apparato sanzionatorio UE negli ultimi mesi, il “dodicesimo pacchetto” ha introdotto alcune misure atte a contrastare l’elusione dei divieti di cui al Regolamento (UE) 833/2014 e al Regolamento (UE) 269/2014.
Di particolare importanza è il nuovo obbligo imposto agli esportatori di vietare per contratto la riesportazione in Russia, o per un uso in Russia, di beni e tecnologie sensibili elencati negli allegati XI, XX e XXXV del medesimo Regolamento, prodotti comuni ad alta priorità di cui all’allegato XL del Regolamento (UE) 833/2014, o armi da fuoco e munizioni elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012.
Più precisamente, il nuovo articolo 12 octies prevede che, all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VIII, di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, a decorrere dal 20 marzo 2024 l’esportatore vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia. L’accordo con la controparte del paese terzo dovrà altresì prevedere rimedi adeguati in caso di violazione dell’obbligo contrattuale di cui sopra. Inoltre, nel caso in cui la controparte di un paese terzo violi siffatti obblighi contrattuali, gli esportatori ne informano l’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti, non appena vengono a conoscenza della violazione.
L’art. 12 octies non si applica all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.
Oltre alla c.d. “No-Russia Clause” di cui sopra e ai nuovi obblighi di comunicazione in ambito finanziario (cfr. infra), rileva il nuovo obbligo ai sensi dell’art. 8, par. 1 quinquies del Regolamento (UE) 833/2014 ai sensi del quale gli Stati Membri dell’UE devono designare, entro il 31 ottobre 2024, le autorità nazionali competenti a individuare e tracciare, se del caso, i fondi e le risorse economiche di soggetti ed entità designati e situati nella rispettiva giurisdizione, al fine di prevenire o rilevare qualsiasi effettiva o tentata violazione o elusione delle misure restrittive UE.
Restrizioni atipiche
Con il dodicesimo pacchetto sono state inoltre introdotte e/o modificate alcune misure c.d. “atipiche”.
Innanzitutto, si segnalano novità riguardo le misure relative al settore dell’energia e le navi.
Il divieto posto dall’articolo 3 decies del Regolamento (UE) 833/2014 di acquistare importare o trasferire nell’Unione beni originari della Russia, o da lì esportati, è esteso anche al gas propano liquefatto (c.d. GPL).
All’articolo 3 bis – riguardante in generale il settore dell’energia russo – è stato poi inserito il paragrafo 3 bis, in base al quale le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, inter alia, la concessione di prestiti, crediti o finanziamenti a persone giuridiche ed entità russe, o di qualsiasi altro paese terzo, e operanti nel settore dell’energia in Russia (attività altrimenti vietata dal paragrafo 1, lett. b), del medesimo articolo 3 bis, dopo aver accertato che, in conformità dell’articolo 5 bis bis, paragrafo 3, lettera b), tale attività è necessaria per garantire il funzionamento di un progetto offshore in acque profonde relativo al gas nel Mar Mediterraneo in cui una persona giuridica, un’entità o un organismo inseriti dell’allegato XIX del Reg. 833/2014 era azionista di minoranza prima del 31 ottobre 2017 e rimane tale, a condizione che il progetto sia sotto il controllo o la gestione, esclusivi o congiunti, di una persona giuridica registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro.
Per quanto riguarda il tetto al prezzo di acquisto del petrolio, al fine di sostenerne ulteriormente l’applicazione e il funzionamento e di innalzare gli ostacoli alla falsificazione degli attestati di conformità, è estato inserito, all’articolo 3 quindecies, il paragrafo 6 bis: “per il petrolio greggio o i prodotti petroliferi russi elencati nell’allegato XXV caricati a partire dal 20 febbraio 2024, i fornitori di servizi che non hanno accesso al prezzo di acquisto al barile fissato nell’allegato XXVIII per tali prodotti raccolgono informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori quali fornite dagli operatori più a monte nella catena di approvvigionamento del commercio del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi. Tali informazioni dettagliate sui prezzi sono fornite alle controparti e alle autorità competenti, su loro richiesta, ai fini della verifica della conformità al presente articolo”.
Da ultimo, per ciò che concerne le navi, è stato inserito l’articolo 3 octodecies, che vieta ai cittadini di uno Stato membro, alle persone fisiche ivi residenti e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell’Unione di “vendere, direttamente o indirettamente, navi cisterna […] adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, anche non originarie dell’Unione, o altrimenti trasferirne la proprietà, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia”. Il paragrafo 4 del medesimo articolo 3 octodecies prevede, inoltre, che la vendita o il trasferimento di proprietà di navi cisterna adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, da parte di cittadini di uno Stato membro, persone fisiche ivi residenti e persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione, verso qualsiasi paese terzo, venga notificata immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di cui il proprietario della nave cisterna è cittadino o in cui risiede o è stabilito. Pe quanto riguarda le vendite o i trasferimenti di proprietà effettuati nei mesi passati, il paragrafo 5 prevede che essi, se effettuati dopo il 5 dicembre 2022 e prima del 19 dicembre 2023, siano notificati alle autorità competenti prima del 20 febbraio 2024.
È stato inoltre precisato, con il dodicesimo pacchetto, che né le misure di cui al Regolamento (UE) 833/2014 né le misure di cui al Regolamento (UE) 269/2014 si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.
L’art. 6 ter del Regolamento (UE) 833/2014, infine, ha precisato che le comunicazioni tra avvocati e clienti coperte da riservatezza (le quali non devono, dunque, essere rese disponibili all’autorità competente) comprendono quelle relative alla consulenza legale fornita da altri professionisti certificati autorizzati a norma del diritto nazionale a rappresentare i loro clienti nei procedimenti giudiziari, nella misura in cui tale consulenza legale sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari in corso o futuri.
I professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alla crisi ucraina (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire maggiori informazioni sul dodicesimo pacchetto e supportarle, a fronte delle nuove restrizioni, anche nel pronto aggiornamento delle analisi soggettive e oggettive finora effettuate.