SANZIONI UE CONTRO LA RUSSIA: INTRODOTTO UN NUOVO REGIME SANZIONATORIO E NUOVE DESIGNAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 269/2014

Regolamento (UE) 2024/1485

Il 27 maggio 2024 è stato adottato il Regolamento (UE) 2024/1485 (“Reg. 2024/1485”), concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia attraverso il quale l’Unione europea ha introdotto ulteriori sanzioni nei confronti della Federazione Russa. In particolare, le restrizioni ai sensi del nuovo Reg. 2024/1485 non vengono imposte in ragione dell’aggressione contro l’Ucraina, bensì, come chiarito dal Considerando 1 e 2 del medesimo Regolamento, in risposta alla repressione interna in Russia (il che comprende tortura, trattamenti crudeli, disumani o degradanti, esecuzioni sommarie e sparizioni forzate). Il nuovo regime sanzionatorio è quindi indipendente rispetto a quello definito dal Regolamento (UE) 833/2014 (“Reg. 833/2014”) e dal Regolamento (UE) 269/2014 (“Reg. 269/2014”) e si aggiunge (non sostituisce) quest’ultime normative.

  1. Restrizioni merceologiche

Il nuovo Reg. 2024/1485 impone, anzitutto, alcune misure restrittive di carattere merceologico. In particolare, ai sensi dell’art. 2 di cui al medesimo Regolamento, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna come elencati nell’allegato I in Russia o per un uso in Russia. Allo stesso tempo, è previsto il divieto di prestare assistenza tecnica, assistenza finanziaria e/o servizi di intermediazione con riferimenti a tale divieto di esportazione.

I beni di cui all’allegato 1, individuati vuoi con una descrizione tecnica, vuoi con un riferimento alle voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, ricomprendono prodotti quali armi da fuoco, munizioni, simulatori, bombe, esplosivi (e.g., nitroglicole), coltelli e apparecchiature progettate per la loro costruzione.

Sono previste a tal proposito alcune eccezioni e deroghe al divieto di cui al citato art. 2, con riferimento alle esportazioni di prodotti necessari alle attività degli operatori ONU, degli operatori dei media e degli operatori umanitari, il funzionamento delle sedi consolari e delle ambasciate e del loro personale, nonché alcune esigenze legate al settore delle telecomunicazioni.

L’art. 3 del Reg. 2024/1485, poi, vieta altresì la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, direttamente o indirettamente in Russia o per un uso in Russia di materiale, tecnologie o software elencati nell’allegato II del medesimo Regolamento senza il rilascio preventivo di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato. Le Autorità Nazionali Competenti non potranno rilasciare tale autorizzazione nei casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che i prodotti di cui all’allegato II del Reg. 2024/1485 siano destinati a fini di repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie della Russia, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

Salvo l’ottenimento dell’autorizzazione in parole, è altresì vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, assistenza finanziaria e/o servizi di intermediazione connessi al materiale, alle tecnologie e ai software elencati nell’allegato II, connessi all’installazione, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione, alla riparazione e all’uso del materiale e delle tecnologie elencati nell’allegato II o connessi alla fornitura, all’installazione, al funzionamento o all’aggiornamento dei software elencati nell’allegato II. Allo stesso tempo, in assenza di autorizzazione di cui all’art. 3 del Reg. 2024/1485, è vietata la prestazione di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet in favore del governo russo, di enti pubblici, di imprese e di agenzie della Russia o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto.

Per “servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet” si intendono quei servizi che, soprattutto tramite i prodotti elencati nell’allegato II, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate in entrata e in uscita di un determinato soggetto, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, elaborazione, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

I prodotti di cui all’allegato II sono individuati attraverso una descrizione tecnica e includono, inter alia, apparecchiature di controllo delle radiofrequenze, delle reti e dei satelliti, di riconoscimento vocale, apparecchi forensi a distanza, nonché software e tecnologie per lo sviluppo di tali prodotti.

Nonostante le disposizioni di cui all’art. 3 del Reg. 2024/1485, le citate restrizioni non si applicano:

  • al materiale, alle tecnologie o ai software che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 (“Regolamento Duplice Uso”) o nell’elenco comune delle attrezzature militari;
  • ai software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
  1. al banco;
  2. per corrispondenza;
  3. per via elettronica; o
  4. su ordinazione telefonica.
  • ai software che sono di pubblico dominio; o
  • nei casi in cui si applica l’articolo 2 bis del Reg. 833/2014.

Più in generale, come chiarito dai Considerando 4 e 5 del Reg. 2024/1485, le restrizioni merceologiche di cui al regolamento in esame non si applicano se un prodotto rientra in una delle categorie di cui all’allegato I o II del presente regolamento ed anche nell’ambito di applicazione del Reg. 833/2014: nel caso di doppia designazione è infatti previsto che prevalgano le più stringenti misure restrittive imposte dal Reg. 833/2014.

Anche per quel che riguarda l’obbligo di preventiva autorizzazione per l’esportazione in Russia di prodotti di cui all’allegato II del Reg. 2024/1485 sono previste talune deroghe connesse al funzionamento delle ambasciate e dei consolati in Russia nonché al settore delle telecomunicazioni.

Particolarmente impattanti sono poi, dal punto di vista merceologico, le disposizioni di cui all’art. 5 del Reg. 2024/1485. Ai sensi di tale articolo, infatti, il divieto di esportazione di cui all’art. 2, par.1 del Reg. 2024/1485 e l’obbligo di autorizzazione preventiva di cui all’art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento si applicano anche se il materiale, le tecnologie o i software non elencati negli allegati I e II sono destinati (e l’operatore UE ha avuto motivo di sospettare ciò), in tutto o in parte, ad essere usati a fini di repressione interna in Russia. Trattasi in questo caso di una disposizione non dissimile dall’esercizio del potere di catch-all di cui avevamo parlato in un precedente post. Mancano però nel regolamento in esame indicazioni precise sulle modalità per definire il divieto relativamente ai beni non listati (chi lo impone, con quale procedura, ecc.): pare più che un catch-all imposta dall’ Autorità, una auto-catch-all notificata ex post all’Autorità, con ciò residuando un notevolissimo margine di incertezza operativa per gli operatori che mal si concilia con la sottoposizione delle violazioni di questa normativa al diritto penale.

Ulteriore incertezza è data dal fatto che il citato art. 5 sottopone l’esportazione in Russia o per un uso in Russia di prodotti non elencati negli allegati I e II del Reg. 2024/1485 ai divieti di cui agli artt. 2, par. 1 e 3, par. 1 del medesimo Regolamento. In assenza di ulteriori indicazioni, appare poco chiaro quindi se l’eventuale esportazione in Russia di un prodotto non listato ma destinato alla repressione interna (a prescindere da come ciò possa essere determinato) sia soggetto (i) al divieto di esportazione tout court di cui all’art 2, par. 1 o (ii) all’obbligo di preventiva autorizzazione di cui all’art. 3, par. 1.

Questa distinzione rileva, tra l’altro, anche sul piano del diritto penale, poiché le due fattispecie, come precisato infra, sarebbero ad oggi soggette a due differenti trattamenti sanzionatori ai sensi del diritto italiano.

  1. Restrizioni soggettive

 

In modo analogo a quanto disposto dal Reg. 269/2014, l’art. 6 del Reg. 2023/1485 prevede le c.d. “misure di congelamento”. In particolare, è vietato mettere fondi e risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone fisiche, persone giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato IV del Reg. 2024/1485, né sono messi a vantaggio di tali soggetti/entità.

Allo stesso tempo, sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato IV.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1488, pubblicato anch’esso in data 27 maggio 2024, in particolare, ha modificato l’allegato IV del Reg. 2024/1485 designando 19 persone fisiche e 1 entità russe.

Ai sensi, poi, degli artt. 7, 8, 9 e 10 del Reg. 2024/1485, sono previste specifiche deroghe alle succitate misure di congelamento, ai sensi delle quali le autorità competenti possono disporre lo svincolo di fondi congelati:

  • in connessione con (a) bisogni fondamentali dei soggetti/entità designati, (b) destinati al pagamento di spese legali, (c) necessari per pagare spese connesse al mantenimento dei fondi/risorse economiche congelati o (d) spese straordinarie, (e) connessi a missioni diplomatiche o posti consolari, (f) necessari per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione, (g) per la vendita e il trasferimento, entro il 28 agosto 2024, o entro sei mesi dalla data di inserimento nell’elenco nell’allegato IV, se posteriore, dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da un soggetto / un’entità designati.
  • in connessione con l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.
  • in esecuzione di decisioni arbitrali emesse prima della designazione si un soggetto/entità nell’allegato IV ovvero di decisioni di tribunali/organi amministrativi UE in qualsiasi data; o
  • per permettere un pagamento a un soggetto/entità non designato da parte di un soggetto/entità direttamente o indirettamente designato in ottemperanza di un accordo o un contratto concluso o un’obbligazione sorta prima della designazione dello stesso.
  • Obblighi di comunicazione

Il nuovo Reg. 2024/1485 disciplina poi alcuni obblighi relativi alla comunicazione di informazioni rilevanti alle autorità competenti.

In particolare, è fatto obbligo agli operatori UE di comunicare alle autorità tutte le informazioni atte a facilitare il rispetto del Reg. 2024/1485, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 6 o le informazioni relative ai fondi e alle risorse economiche nel territorio dell’Unione appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato IV che non sono stati ancora trattati come congelati dalle soggetti/entità obbligati a congelarli.

I soggetti e le entità di cui all’allegato IV, invece, hanno l’obbligo di trasmettere entro 6 settimane dalla data dell’inserimento nell’elenco citato le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro loro appartenenti, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all’autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati nonché di collaborare con l’autorità competente alla verifica delle informazioni.

  1. Elusione

 

Coerentemente con quanto previsto nel più ampio contesto delle misure restrittive UE, ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2024/1485 è vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui al citato Regolamento.

  1. Definizioni rilevanti

 

In maniera simile a quanto previsto dal Reg. 833/2014 e dal Reg. 269/2014, l’art. 1 del Reg. 2024/1485 definisce taluni concetti essenziali al fine dell’interpretazione del medesimo regolamento sanzionatorio. Sul punto, assume particolare importanza:

  • La definizione di “contratto o operazione” quali “qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata”, definizione che non era data né nel Reg. 833/2014, né nel Reg. 269/2014.
  • La definizione di “richiesta” ai fini del divieto di soddisfare qualsiasi richiesta con riferimento a contratti su cui abbiano inciso le misure restrittive in esame, quale “: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata”, come richieste di compensazione o domande riconvenzionali, definizione questa che era già presente nel Reg. 269/2014, ma non nel Reg. 833/2014.
  1. Apparato sanzionatorio di diritto interno

 

Ai sensi dell’art. 19 del Reg. 2024/1485, la competenza nello stabilire le sanzioni di diritto interno spetta ai singoli Stati membri. Ad oggi, quindi, le violazioni dolose dei divieti di carattere merceologico sono punite, in Italia, con una sanzione penale ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 (“D. lgs. 221/2021”). In particolare, chi viola i divieti di esportazione e di prestazione dei servizi connessi è soggetto alla reclusione fino ai 6 anni, mentre chi effettua esportazioni in assenza della debita autorizzazione è punito con la reclusione fino a sei anni e una multa da 25.000 a 250.000 euro.

La violazione degli obblighi di cui alle misure di congelamento, invece, è oggi punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, 5 e 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (“D. lgs. 109/2007”).

Tali disposizioni, naturalmente, sono destinate a subire modifiche sostanziali all’atto del recepimento, da parte del governo italiano, di quanto disposto dalla Direttiva unionale approvata dal Consiglio il 12 aprile 2024, di cui avevamo parlato in questo post.

 

Regolamento (UE) 269/2014

 

Contestualmente all’introduzione di un nuovo regime sanzionatorio contro la Russia, il legislatore unionale ha altresì deciso di estendere il numero di soggetti/entità designati ai sensi dell’allegato I del Reg. 269/2014 e quindi soggetti a misure di congelamento ai sensi dell’art. 2 di cui al medesimo Regolamento.

In particolare, attraverso il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1493, pubblicato il 27 maggio 2024, sono state inserite nell’allegato I del Reg. 269/2014 due nuove persone fisiche, tra cui un cittadino ucraino-israeliano, nonché una nuova entità, “Voice of Europe” S.R.O., in quanto organo di informazione online stabilito in Cechia che avrebbe, secondo il consiglio, diffuso disinformazione sulla guerra in Ucraina.

Le nuove designazioni mostrano quindi una certa continuità nell’operato del legislatore UE che continua a designare anche soggetti ed entità al di fuori della Russia anche al fine di limitare i tentativi di aggiramento delle misure restrittive UE contro tale Paese.

In conclusione, mentre i soggetti e le entità designate ai sensi del Reg. 269/2014 continuano ad aumentare, il nuovo Reg. 2024/1485 determina l’instaurazione di una nuova tipologia di misure restrittive UE contro la Russia. Queste ultime, benché non dissimili nel contenuto e nella tipologia di divieti, si differenziano dal Reg. 833/2014 e dal Reg. 269/2014 per la giustificazione politica e giuridica alla base dell’entrata in vigore delle stesse: la repressione interna in un caso, l’aggressione all’Ucraina nell’altro, così assumendo una diversa prospettiva di durata nel tempo.

In ragione dei nuovi divieti entrati in vigore, appare necessario per tutti gli operatori ancora attivi in Russia il pronto aggiornamento delle analisi soggettive e oggettive finora effettuate, al fine di sincerarsi di agire in conformità anche con le disposizioni di cui al nuovo Reg. 2024/1485.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alla crisi ucraina (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.