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Russia: adottato il diciottesimo “pacchetto” di sanzioni UE

Studio Legale Padovan

Russia: adottato il diciottesimo “pacchetto” di sanzioni UE

Il 19 luglio 2025 è stato pubblicato il c.d. diciottesimo pacchetto di misure restrittive UE nei confronti della Russia, costituito dai seguenti Regolamenti: Regolamento (UE) 2025/1494 (“Reg. 2025/1494“), che modifica il Regolamento (UE) 833/2014 (“Reg. 833/2014”) e Regolamento (UE) 2025/1476 (“Reg. 2025/1476”), che modifica il Regolamento (UE) 269/2014 (“Reg. 269/2014”).

Di seguito si riportano le novità di maggiore interesse.

  1. Restrizioni soggettive

Sono stati ampliati, anzitutto, gli elenchi di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive di carattere soggettivo, rendendo dunque necessario un aggiornamento degli screening condotti sulle controparti da parte degli operatori unionali.

I.a Misure di congelamento

 Ai sensi del Reg. 2025/1476 sono state elencate 14 nuove persone fisiche e 41 entità nell’allegato I del Reg. 269/2014, portando il numero totale delle designazioni a più di 2.500.

In particolare, tra le persone fisiche, oltre ad alcuni cittadini russi, è stato designato un cittadino cinese proprietario della società Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd, un cittadino indiano capitano di una petroliera coinvolta nell’aggiramento delle sanzioni, un cittadino iraniano che opera in connessione con la c.d. “flotta ombra” russa e un cittadino azero coinvolto in esportazioni di petrolio russo.

Tra le entità, invece, spiccano in particolare varie entità coinvolte nella produzione di radar, come Joint Stock Company “State Ryazan Instrument Plant”, alcune entità russe attive nel settore della lavorazione dei metalli, nonché due entità cinesi, una azera, due stabilite presso le Isole Mauritius, tre a Hong Kong, una a Singapore, due in India e ben sette in UAE.

I.b Restrizioni soggettive in relazione ai prodotti a duplice uso

E’ stato ampliato l’elenco di entità alle quali è vietato vendere, fornire o esportare prodotti a duplice uso e prodotti c.d. “quasi-duali”. In particolare, nell’allegato IV del Reg. 833/2014 sono state aggiunte 26 entità, di cui quattro entità turche, quattro cinesi e quattro di Hong Kong.

I.c Divieto di effettuare operazioni con entità designate

Sono state altresì introdotte numerose novità riguardanti i vari divieti di cui al Reg. 833/2014 che vietano di effettuare qualsiasi operazione con talune entità a questo titolo designate.

  • Articolo 5 bis bis, allegato XIX

Sono state introdotte nuove eccezioni al divieto di effettuare operazioni con entità elencate nell’allegato XIX. In particolare, ai sensi del nuovo par. 2 septies, tale divieto non si applica alle entità stabilite nell’Unione e che agiscono per conto o sotto la direzione delle entità designate (o da queste possedute) purché (i) le autorità competenti abbiano imposto a tali entità un “regime fiduciario pubblico” o analoga misura di salvaguardia pubblica ovvero (ii) un’analoga misura di salvaguardia sia autorizzata dalle autorità competenti al fine di garantire la continuità del loro funzionamento e il rispetto delle misure restrittive.

  • Articolo 5 bis quater, allegato XLIV

È stato ampliato l’ambito di applicazione del divieto, permettendo all’Autorità di designare nell’allegato XLIV le persone e le entità stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l’SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale russia o dallo Stato russo anche senza avere determinato nel caso concreto che, attraverso tale uso, i) aumentano la resilienza finanziaria della Russia e ii) sostengono l’elusione dei divieti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 269/2014.

  • Art. 5 bis quinquies, allegato XLV

Sono stati modificati in maniera incisiva i criteri di designazione nell’allegato XLV. In particolare, è ad oggi vietato effettuare operazioni con persone giuridiche, entità o organismi extra UE che:

  • siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività che pregiudicano significativamente l’obiettivo dei divieti del Reg. 833/2014 e del Reg. 269/2014, quali figurano nell’allegato XLV, parte A;
  • siano enti creditizi o finanziari o entità che forniscono servizi per le cripto-attività che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, anche trattando operazioni o fornendo finanziamenti all’esportazione per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi del presente regolamento, quali figurano nell’allegato XLV, parte B.
  • non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività e pregiudichino significativamente l’obiettivo dei divieti di cui agli articoli 3 quaterdecies, 3 quindecies e 3 vicies del presente regolamento, quali figurano nell’allegato XLV, parte C.
  •  

Ad oggi sono state listate solo due banche nell’allegato XLV, parte A, vale a dire Heihe Rural Commercial Bank Co. Ltd. e Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. Ltd., entrambe stabilite in Cina.

  • Art. 5 bis sexies, allegato XLVII

È stata introdotta una nuova eccezione al divieto di effettuare operazioni con i porti elencati nell’allegato XLVII A del Reg. 833/2014, che ora non si applica anche alle operazioni per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di carbone che rientra nel codice NC 2701 se è originario di un paese terzo ed è solo caricato in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.

Inoltre, il divieto di effettuare operazioni con gli aeroporti elencati nell’allegato XLVII B non si applica ora anche alle operazioni connesse alla costituzione, alla gestione, alla manutenzione, all’approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili.

  • Art. 5 bis septies: ultimo capitolo Nord Stream e Nord Stream 2

È introdotto il nuovo divieto di effettuare operazioni, direttamente o indirettamente, in relazione ai gasdotti Nord StreamNord Stream 2, per quanto riguarda il loro completamento, esercizio, manutenzione o uso. Inoltre, è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni connesse al finanziamento relativo al completamento, all’esercizio o all’uso degli stessi gasdotti.

Sono previste sia un’eccezione connessa a eventuali interventi a protezione della salute e della sicurezza delle persone, sia deroghe autorizzative, tra cui quella per la liquidazione o la ristrutturazione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo in relazione ai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2, qualora ciò sia necessario per garantire che tali gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 non siano utilizzati.

  •  
  • Articolo 5 bis octies: il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti

Il nuovo divieto proibisce di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:

  • Il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti
  • una persona giuridica, un’entità o un organismo posseduti o controllati dal Fondo russo per gli investimenti diretti
  • una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione in cui un’entità di cui alla lettera a) o b) ha effettuato direttamente o indirettamente un investimento significativo, quali figurano nell’allegato XLIX
  • una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione che prestano servizi di investimento o altri servizi finanziari a un’entità di cui alla lettera a), b) o c), quali figurano nell’allegato L
  • una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a), b), c) o d).

Sono previste due deroghe autorizzative: l’una per l’acquisto di prodotti medicali e farmaceutici, l’altra per le operazioni strettamente necessarie per disinvestire e ritirarsi dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia da autorizzarsi entro il 31 dicembre 2026.

Si segnala inoltre che nel nuovo allegato XLIX sono già state designate 5 entità russe. L’allegato L rimane invece, ad oggi, vuoto.

  • Art. 5 nonies, allegato XIV

L’art. 5 nonies è stato modificato nel senso che, con riferimento alle entità elencate nell’allegato XIV e alle entità da queste possedute per oltre il 50%, non è più vietato soltanto prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, ma è ora vietato effettuare qualsiasi operazione.

Sono state inoltre introdotte eccezioni, come quella relativa alle operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro residenti in Russia prima dell’entrata in vigore del divieto, e deroghe, come nel caso delle operazioni che coinvolgono la Bank Zenit se necessario per il pagamento dei beni che rientrano nel codice NC 3402 90 o l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 1o gennaio 2025 fino al 1o gennaio 2028 o fino alla loro data di scadenza, se precedente.

Sono state inserite 22 banche russe nell’allegato XIV.

  • Divieti relativi alle Navi

Da ultimo, per quanto riguarda le navi, elencate nell’allegato XLII del Reg. 833/2014, cui è fatto divieto di dare accesso nei porti e nelle chiuse UE, si segnala che:

  • sono state soppresse tre voci nell’allegato XLII;
  • sono state modificate le voci riferite a sette navi; e
  • sono state aggiunte ben 105 nuove navi nell’allegato XLII, portando il numero complessivo a oltre 440 navi.
  1. Restrizioni merceologiche

Dal punto di vista merceologico, il Reg. 833/2014 è stato modificato dal Reg. 2025/1494. Il nuovo regolamento ha introdotto alcune modifiche all’elenco dei prodotti soggetti a restrizioni contenuti negli allegati VII, XXIII, XXIII sexies, XXIII septies, XXVIII, XXXVII e XXXIX, rendendo dunque necessario l’aggiornamento delle analisi di esportabilità condotte sui beni.

II.a Prodotti c.d. quasi-duali

Sono state anzitutto apportate modifiche all’Allegato VII del Reg. 833/2014, che elenca i prodotti c.d. quasi duali la cui esportazione, vendita e/o trasferimento in Russia sono vietati:

  • È stata aggiunta, tra l’altro, nella parte A, categoria VIII, la Sezione “X.C.VIII.005” relativa ai “Costituenti chimici per propellenti”.
  • Nella parte B, sono stati inseriti all’interno della tabella 5 “Macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati” i seguenti beni: Operanti per elettroerosione (NC 8456.30) e Tagliatrici a idrogetto (NC 8456.50).

Per i nuovi beni inseriti in tale allegato non è prevista alcuna deroga temporale (c.d. grandfathering).

Il nuovo co. 1 bis bis nell’art. 2 bis prevede invece per la prima volta in materia sanzionatoria una c.d. clausola catch all per i beni quasi duali (rendendone così la disciplina sempre più simile a quella dei beni a duplice uso), ai sensi della quale è necessaria un’autorizzazione per l’esportazione di beni e tecnologie elencati nell’allegato VII del Reg. 833/2014 verso paesi terzi diversi dalla Russia, qualora l’esportatore sia stato informato dall’autorità competente dello Stato membro in cui è residente o è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, in Russia o per un uso in Russia. Nel caso, tale autorizzazione sarà concessa seguendo le procedure di cui all’art. 4 del Regolamento Duplice Uso.

II.b Beni di cui all’allegato XXIII del Reg. 833/2014

Sono state apportate modifiche all’allegato XXIII del Reg. 833/2014, che elenca i beni anche non originari dell’Unione la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione (diretta o indiretta) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia è vietata dall’art. 3 duodecies. In particolare, tra gli altri,  sono stati aggiunti minerali, oli, fluoro, cloro, bromo, iodio, carbonio e zolfo, lavori di plastica e interi capitoli della nomenclatura combinata, come l’alluminio e i suoi lavori del capitolo 76, il rame (capitolo 74), alcuni macchinari per pulire, riempire, etichettare della voce 8422 (finora non colpiti da restrizioni).

Per quanto riguarda poi i nuovi prodotti elencati nell’allegato XXIII, questi sono stati isolati negli allegati XXIII sexies e XXIII speties. Per i beni elencati nell’allegato XIII sexies è stata introdotta una clausola di salvaguardia (c.d. “grandfathering”), ai sensi della quale il divieto di esportazione in Russia o per un uso in Russia non si applica fino al 21 ottobre 2025 all’esecuzione di contratti conclusi fino al 20 luglio 2025. Allo stesso modo, per quanto riguarda i prodotti inseriti nell’allegato XXIII septies, i divieti di cui all’art. 3 duodecies non si applicano fino al 21 gennaio 2026 all’esecuzione di contratti conclusi entro il 20 luglio 2025.

Rileva inoltre l’ampliamento dei beni per i quali è possibile richiedere un’autorizzazione all’esportazione in Russia se ciò è necessario per l’uso personale delle persone fisiche ai sensi del par. 5 bis dell’art. 3 duodecies; in particolare, sono stati aggiunti tra tali beni (i) i prodotti di cui al codice NC 7615 10 (alcuni oggetti per uso domestico, quali spugne, strofinacci, guanti e altri), le cappe di cui al codice 8414 60 e le macchine per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie e altri recipienti del codice 8422 30 e (ii) i prodotti di plastica di cui al codice NC 3916 20 se necessari per la vendita di pavimenti PVC.

Sono infine aggiunte due ulteriori deroghe autorizzative:

  • Nuovo par. 5 nonies dell’art. 3 duodecies: le autorità competenti possono autorizzare la l’esportazione dei beni di cui al codice NC 8422 30 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l’imballaggio di alimenti, bevande e prodotti farmaceutici.
  • Nuovo par. 5 decies dell’art. 3 duodecies: le autorità competenti possono autorizzare l’esportazione delle preparazioni tensioattive, liscive o per pulire del codice NC 3402 90 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 1° gennaio 2025 fino al 1° gennaio 2028, o fino alla loro data di scadenza, se precedente.

Nuove restrizioni all’importazione: prodotti petroliferi

È stato introdotto il nuovo art. 3 quaterdecies bis del Reg. 833/2014, ai sensi del quale a decorrere dal 21 gennaio 2026 è vietato acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti petroliferi del codice NC 2710 ottenuti in un paese terzo a partire da petrolio greggio del codice NC 2709 00 originario della Russia.

Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, all’atto dell’importazione l’importatore deve presentare la prova attestante il paese di origine del petrolio greggio impiegato per la raffinazione del prodotto in un paese terzo, salvo se il prodotto è importato da uno dei paesi partner elencati nell’allegato LI (Canada, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Svizzera). Si tratta di una previsione che mostra alcune somiglianze con il già esistente divieto di importare prodotti siderurgici da paesi terzi ottenuti da certi prodotti siderurgici di origine russa (di cui avevamo parlato in questo post).

I prodotti petroliferi importati da paesi terzi che erano esportatori netti di petrolio greggio nell’anno civile precedente si considerano ottenuti da petrolio greggio nazionale e non da petrolio greggio originario della Russia, a meno che un’autorità competente non abbia fondati motivi per ritenere che siano stati ottenuti da petrolio greggio russo.

Petrolio e gas

È stato ridotto il price cap già previsto dall’allegato XXVIII del Reg. 833/2014 per l’importazione di oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (NC 2700), il quale è stato ridotto a 47,6 USD al barile, a partire dal 3 settembre 2025. Inoltre, è stato previsto un sistema automatico e dinamico di modifica del price cap del petrolio greggio, al fine di rendere la previsione normativa coerente con le fluttuazioni del mercato del petrolio. Lo stesso allegato prevede un periodo di transizione per l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 che erano conformi al prezzo di 60 USD al barile alla data di conclusione del contratto.

Prodotti militari

Le modifiche introdotte con il 18° pacchetto riguardano anche l’art. 4 del Reg. 833/2014 che ora vieta, oltre alla prestazione di assistenza tecnica e finanziaria e altri servizi connessi ad attività militari o alla fabbricazione, manutenzione e uso dei prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea:

  • L’esportazione in Russia o per un uso in Russia dei prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.
  • L’importazione in UE dei medesimi prodotti se di origine russa o provenienti dalla Russia.

Inoltre, diviene soggetta ad autorizzazione preventiva la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione, diretti o indiretti, di prodotti elencati nell’allegato II del Reg. 833/2014 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, oppure, se tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro Stato.

Divieto di transito dei beni e tecnologie dell’allegato XXXVII

Il Reg. 2025/1494 ha anche modificato l’elenco dei prodotti contenuto nell’Allegato XXXVII del Reg. 833/2014, per i quali è previsto il divieto di transito attraverso il territorio della Russia ai sensi dell’art. 3 duodecies p. 3 bis.

  • Tra gli altri, sono stati aggiunti i seguenti beni: Costruzioni e parti di costruzioni, di ghisa, ferro o acciaio (escl. ponti ed elementi di ponti, torri e piloni, porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie, materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature) (NC 7308.90); Scambiatori di calore (NC 8419.50); Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento (escl. apparecchi domestici nonché forni e altri apparecchi della voce 8514) (NC 8419.89); Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione (NC 8419.90); Macchine per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare (NC 8479.82); Trattori stradali per semirimorchi, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione “diesel o semidiesel” (NC 8701.21); Rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci, non costruiti per circolare su rotaie (escl. rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli e cisterne) (NC 8716.39) e Parti di rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo e di altri veicoli non automobili (NC 8716.90).

Software gestionali per usi bancari

Il divieto di cui all’art. 5 quindecies di vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali è stato esteso ai software con determinati usi nel settore bancario e finanziario anch’essi elencati nell’allegato XXXIX.

Il divieto, tuttavia, con solo riferimento ai software bancari, non si applica all’esecuzione, fino al 30 settembre 2025, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Decisioni di organi giurisdizionali

Con il nuovo pacchetto sono state modificate le restrizioni al riconoscimento di decisioni di organi giurisdizionali stranieri in tema di misure restrittive. In particolare:

  • Con i nuovi paragrafi 2bis e 2 ter dell’art. 11, è stato ampliato e precisato il novero di decisioni e di richieste di assistenza in indagini o esecuzioni di pene che non possono essere eseguite in UE in ragione della connessione con le sanzioni contro la Russia.
  • Con le modifiche apportate all’art. 11 quinquies, sono stati precisati i criteri di competenza dei giudici unionali laddove venga esclusa quella di uno Stato terzo in materia di sanzioni contro la Russia.
  • Con i nuovi articoli 11 sexies e 11 septies, sono state introdotte misure volte a tutelare gli Stati membri da decisioni sfavorevoli nell’ambito dei procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato in relazione alle sanzioni contro la Russia.

Come dall’inizio della crisi ucraina, i professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alla crisi ucraina (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.

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