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PUBBLICATA LA PROPOSTA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1226, CHE INTRODUCE I REATI PER LA VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE UE

Studio Legale Padovan

In data 11 ottobre 2025 è stata pubblicata sul sito della Camera dei Deputati la proposta di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea.

La proposta – attualmente all’esame parlamentare – dà attuazione alla delega conferita al Governo con la Legge di delegazione europea 2024. Come abbiamo già evidenziato in un nostro precedente contributo, il termine per il recepimento della Direttiva era fissato al 20 maggio 2025. Poiché tale termine non è stato rispettato da numerosi Stati membri dell’UE, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione, inviando una lettera di costituzione in mora a 18 Stati, tra cui l’Italia, per non aver notificato entro la scadenza le misure nazionali di attuazione.

  • Nuove fattispecie

La proposta di decreto legislativo introduce nel Codice penale un nuovo Capo I-bis del Titolo I del Libro II, rubricato Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea, composto dagli articoli 275-bis – 275-decies c.p.

Il nuovo Capo disciplina le principali fattispecie di reato connesse all’attuazione dei regimi sanzionatori unionali, prevedendo, tra gli altri:

  • all’articolo 275-bis c.p., la punibilità di chiunque violi le misure restrittive adottate dall’Unione europea o stabilite da una legge nazionale in attuazione di una misura dell’Unione europea, attraverso condotte quali la messa a disposizione di fondi o risorse a soggetti sanzionati, la mancata adozione di misure di congelamento di beni o fondi dei medesimi soggetti, l’importazione, l’esportazione o il trasferimento di beni e servizi vietati e la prestazione di servizi o l’esecuzione di operazioni finanziarie ristrette. La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione delle misure restrittive attraverso l’utilizzo, il trasferimento o la cessione di fondi o risorse sottoposti a congelamento oppure mediante la presentazione o l’utilizzo di dichiarazioni e documenti falsi volti a ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o del beneficiario finale dei fondi o delle risorse da congelare;
  • all’articolo 275-ter c.p., la punibilità della persona designata o del legale rappresentante dell’entità designata, per la violazione degli obblighi informativi, in caso ometta la segnalazione alle autorità amministrative competenti dei fondi o delle risorse economiche posseduti, detenuti o controllati nel territorio dello Stato. La stessa pena si applica a chiunque, per ragioni d’ufficio o professionali, ometta di fornire alle autorità le informazioni relative a fondi o risorse economiche appartenenti o riconducibili a persone, entità, organismi o gruppi designati;
  • all’articolo 275-quater c.p. la punibilità di chiunque svolga attività in violazione delle condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti prescritte ai sensi della normativa unionale.

Le pene previste per le diverse fattispecie variano in base alla gravità della condotta. In particolare:

  • per la violazione delle misure restrittive (art. 275-bis c.p.), è prevista la reclusione da due a sei anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro;
  • per la violazione degli obblighi informativi (art. 275-ter c.p.), la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro;
  • per la violazione delle condizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate (art. 275-quater c.p.), la reclusione da due a cinque anni e la multa da 25.000 a 150.000 euro. Salvo espressa esclusione, quando le attività vietate hanno un valore inferiore a 10.000 euro, non si applica la sanzione penale ma una sanzione amministrativa pecuniaria, che, a seconda della fattispecie, può variare da un minimo di 15.000 euro a un massimo di 80.000 euro

Il Capo I-bis prevede, inoltre, all’art. 275-quinquies c.p., una fattispecie colposa (Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea), applicabile unicamente ai casi di violazione commesse con colpa grave  di vendita o trasferimento di prodotti che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del Regolamento (UE) 2021/821 La norma punisce tali condotte con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 15.000 a 90.000 euro.

Sono inoltre previste circostanze aggravanti (art. 275-sexies c.p.) e attenuanti (art. 275 septies c.p.), nonché la confisca obbligatoria dei beni connessi al reato (art. 275-octies c.p.) e la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 275-novies c.p.). Tra le circostanze aggravanti val la pena segnalare che nel testo proposto il legislatore italiano si discosta dal testo della direttiva allargando la portata della circostanza aggravante relativa alla natura personale del soggetto colpevole, che nella direttiva era un “fornitore di servizi professionali in violazione dei suoi obblighi professionali” e nella proposta governativa diventa “fatto commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria”, il che di fatto sembra creare un’aggravante omnibus che lascia fuori solo le persone fisiche non imprenditori.

  • Modifiche al D.Lgs. 231/2001

L’articolo 6 dello schema di decreto modifica il D.Lgs. 231/2001, introducendo la violazione delle misure restrittive come reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, il nuovo art. 25-octies.2, rubricato «Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea», estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti previsti dal Capo I-bis del Titolo I del Libro II del codice penale. Tale articolo prevede sanzioni pecuniarie determinate in percentuale sul fatturato globale annuo dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio precedente l’applicazione delle sanzioni pecuniarie. Nello specifico le sanzioni vanno:

  • dall’1% al 5% per i reati di violazione delle misure restrittive (art. 275-bis) e alla violazione delle condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dall’autorità (275-quater c.p.);
  • dallo 0,5% all’1% per le violazioni degli obblighi informativi verso le autorità competenti (art. 275-ter c.p.).
  • Quando il fatturato non è determinabile, le sanzioni sono fissate tra 3 e 40 milioni di euro per i reati di cui agli artt. 275-bis c.p. e 275-quater c.p. e tra 1 e 8 milioni di euro per le ipotesi di reato di cui all’art. 275-ter c.p. Sono inoltre previste sanzioni interdittive da un minimo di un anno a un massimo di sei anni (in base all’autore del reato) e, in caso di reiterazione, l’aumento di un terzo della sanzione pecuniaria.

Con l’attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, si avrà una rivoluzione copernicana per quanto attiene in primo luogo alla responsabilità dell’ente con limiti di pena pecuniaria estremamente significativi, nonché all’introduzione della responsabilità penale per colpa in materia di beni militari e duali, della responsabilità penale per la violazione delle sanzioni soggettive e per l’elusione delle stesse oltre che per la mancata segnalazione di fondi o risorse economiche pertinenti a soggetti designati.

In vista della prossima approvazione del decreto legislativo è necessario che tutti gli operatori, sia gli esportatori sia i prestatori di servizi, finanziari e non, si dotino di opportune procedure e controlli pe intercettare e mitigare il rischio di violazione della normativa sanzionatoria unionale. I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti di un’esperienza ventennale nell’ambito delle sanzioni economiche internazionali, monitoreranno l’iter parlamentare dello schema di decreto legislativo e restano a disposizione di individui, imprese e istituti finanziari per gestire le implicazioni derivanti dall’ormai prossimo recepimento della Direttiva 2024/1226.

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