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IRAN E SANZIONI UE: IL CONCETTO DI “PERSONA, ENTITÀ O ORGANISMO IRANIANI”

Studio Legale Padovan

IRAN E SANZIONI UE: IL CONCETTO DI “PERSONA, ENTITÀ O ORGANISMO IRANIANI”

Come noto, in data 29 settembre 2025 sono stati adottati il Regolamento (UE) 2025/1975, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1980 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1982, che modificano il Regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.

Tale riforma è il frutto del completamento della procedura volta ad attivare il c.d. meccanismo di snapback a seguito dell’accertamento di una significativa violazione degli impegni assunti dalla Repubblica Islamica dell’Iran nell’ambito del Piano d’Azione Congiunto Globale (JCPoA). Per un’analisi approfondita delle principali modifiche normative, si rimanda al nostro post del 3 ottobre 2025 (link).

Nell’alveo della normativa di riferimento, assumono speciale rilievo gli articoli 30 e 30 bis del Regolamento (UE) 2025/1975. In particolare, l’articolo 30 disciplina il trasferimento di fondi coinvolgenti enti finanziari e creditizi collegati all’Iran: il paragrafo 1 della norma offre una descrizione specifica di quali enti, succursali e controllate degli stessi siano interessati dalla disposizione in oggetto. L’articolo 30 bis del medesimo regolamento, invece, disciplina i trasferimenti di fondi “da e verso una persona, un’entità o un organismo iraniani” non rientranti nel campo applicativo dell’articolo 30.

L’articolo 1 lett. o) del Regolamento (UE) n. 267/2012, così come modificato, stabilisce che con persona, entità o organismo iraniana/o si intendono:

  • lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell’Iran;
  • qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;
  • qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;
  • qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, dentro o fuori dell’Iran, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più delle persone o degli organismi suddetti.

È importante quindi ricordare che sono iraniani, ai presenti fini, anche quelle entità e quegli organismi che, pur non aventi sede in Iran, siano posseduti o controllati da soggetti iraniani, come nel caso di filiali stabilite nell’UE di società o banche iraniane.

Al contrario, alla luce dell’articolo 1 lett. o) del Regolamento (UE) n. 267/2012, non ricadono nel campo applicativo della norma le persone fisiche con cittadinanza iraniana che stabilmente e correntemente risiedano o siano domiciliate effettivamente fuori dall’Iran e non soggiornino in Iran.

Occorre dunque la massima attenzione nell’analisi della titolarità o del controllo effettivo delle controparti che presentino collegamenti con l’Iran, al fine di verificare l’assoggettamento o meno alle disposizioni sul trasferimento dei fondi di cui agli articoli 30 e seguenti del Regolamento 267/2012.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza ultraventennale in materia di sanzioni economiche internazionali e controllo delle esportazioni, sono a disposizione delle imprese e delle banche, per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.

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