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CBAM: PUBBLICATA LA BOZZA DI REGOLAMENTO DELEGATO C(2025) 7845 FINAL SULL’ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI

Studio Legale Padovan

CBAM: PUBBLICATA LA BOZZA DI REGOLAMENTO DELEGATO C(2025) 7845 FINAL SULL’ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI

Il 20 novembre 2025 la Commissione europea ha pubblicato la bozza del Regolamento Delegato C(2025) 7845 final che, una volta definitivo, dovrebbe integrare il Regolamento (UE) 2023/956. L’obbiettivo di tale regolamento è definire in modo organico le regole per l’accreditamento dei verificatori CBAM, la loro supervisione e le condizioni per la sospensione, la revoca e il mutuo riconoscimento degli organismi nazionali di accreditamento e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento.

Il testo rappresenta un tassello essenziale in vista della piena operatività del meccanismo CBAM, prevista dal 1° gennaio 2026.

Trovate nel seguito le novità più rilevanti.

Struttura del Regolamento Delegato: Allegato I e Allegato II

La bozza è articolata in due allegati fondamentali:

  • Allegato I — Ambito di accreditamento: individua gli ambiti di attività CBAM in relazione ai quali i verificatori possono essere accreditati. Oltre ai gruppi di attività già previsti in ambito ETS, si introducono due ulteriori attività:
    • LI – verifica delle emissioni dell’elettricità importata;
    • LII – verifica delle emissioni indirette.
  • Allegato II — Requisiti per i verificatori: definisce competenze tecniche, requisiti di qualità, misure di indipendenza e criteri professionali delle diverse figure coinvolte nel processo di verifica, inclusi revisore responsabile del gruppo di audit CBAM, revisore CBAM, responsabile del riesame indipendente ed esperto tecnico.

Gli allegati costituiscono il nucleo operativo della disciplina, assicurando armonizzazione con il sistema EU ETS ed evitando duplicazioni procedurali tra i due meccanismi, infatti, la presenza di corrispondenze tra gruppi CBAM e gruppi ETS, ai sensi del Regolamento 2018/2067, consente ai verificatori già accreditati nel sistema ETS di beneficiare della procedura semplificata di estensione dell’ambito di accreditamento per i corrispondenti gruppi di attività CBAM (art. 4).

Definizioni introdotte dall’articolo 1

Il regolamento chiarisce i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti attraverso tre definizioni chiave:

  • Verificatore: una persona giuridica che svolge attività di verifica a norma del presente regolamento e che è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento ai fini del regolamento (UE) 2023/956 al momento della presentazione della relazione di verifica;
  • Revisore responsabile del gruppo di audit CBAM: un revisore incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica, responsabile della verifica della comunicazione delle emissioni del gestore e dell’elaborazione della relazione in merito;
  • Revisore CBAM: un membro di una squadra di verifica responsabile di effettuare la verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore;

Procedura di accreditamento e requisiti dei verificatori

La domanda di accreditamento (art. 3) deve includere, tra le altre:

  • descrizione delle competenze del personale,
  • sistema di gestione della qualità (Allegato II, sez. 1.5.2),
  • misure di indipendenza (sez. 1.7),
  • procedure interne dell’organizzazione.

La valutazione da parte dell’organismo nazionale di accreditamento segue gli artt. 5 e 6 e si articola in esame documentale, visite in sede e osservazione diretta delle attività di verifica.

L’Allegato II definisce i requisiti professionali delle figure chiave:

  • Revisore responsabile del gruppo di audit,
  • Revisore CBAM,
  • Responsabile del riesame indipendente,
  • Esperto tecnico.

Tali figure devono dimostrare conoscenze approfondite del Regolamento 2023/956, delle metodologie di calcolo delle emissioni (art. 7(6) e Allegato III) e dei principi di verifica, che saranno disciplinati dall’atto di esecuzione previsto all’Allegato II, ancora non pubblicato.

Controllo, sorveglianza e misure correttive

Una volta accreditato, il verificatore è soggetto a un regime continuo di sorveglianza (art. 14), che prevede audit annuali, attività di osservazione diretta e, se necessario, valutazioni straordinarie (art. 15).

Le misure correttive includono sospensione, riduzione dell’ambito di accreditamento o revoca (art. 9).

Cooperazione istituzionale e scambio di informazioni

Il Regolamento Delegato introduce un sistema strutturato di comunicazione tra organismi nazionali di accreditamento, autorità nazionali e Commissione (artt. 17–22). In particolare:

  • tutte le decisioni relative all’accreditamento devono essere registrate nel Registro CBAM (art. 18);
  • le autorità nazionali devono trasmettere osservazioni sulle attività dei verificatori (art. 20);
  • i verificatori devono comunicare annualmente le attività programmate (art. 22).

Mutuo riconoscimento e valutazione inter pares

L’articolo 23 conferma il principio del mutuo riconoscimento: gli Stati membri devono accettare verificatori accreditati in altri Paesi UE, a condizione che l’organismo di accreditamento abbia superato la valutazione inter pares prevista dall’articolo 24. In caso di esito negativo, l’organismo non può operare fino all’attuazione delle misure correttive (art. 25).

Entrata in vigore

Una volta completato l’iter e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, il Regolamento Delegato si dovrebbe applicare dal 1° gennaio 2026.

Lo Studio Legale Padovan, grazie alla consolidata esperienza maturata sin dalla pubblicazione del Regolamento CBAM, continuerà a monitorare gli sviluppi dell’iter legislativo e rimane a disposizione per assistere gli operatori nella comprensione e nell’applicazione delle nuove disposizioni, nonché nell’assistenza nelle relazioni con verificatori alla luce del nuovo quadro regolatorio.

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