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Golden Power: la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione a carico dell’Italia invitandola ad adeguarsi alla normativa bancaria dell’UE

Studio Legale Padovan

Il 21 novembre 2025 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora, dando avvio a una procedura di infrazione che investe l’impianto complessivo della disciplina del c.d. Golden Power e, in particolare, il suo utilizzo nel settore bancario alla luce delle regole dell’ordinamento dell’Unione europea.

L’intervento riguarda il decreto-legge 21/2012 e le successive modifiche normative del 2021 e del 2022, che hanno progressivamente ampliato in modo significativo i poteri del governo italiano fino ad includere, tra l’altro, quello di bloccare, autorizzare o condizionare operazioni che coinvolgono istituti di credito.

Secondo la Commissione, l’estensione oggettiva e la prassi applicativa dei poteri speciali delineati dalla normativa italiana – per come oggi configurati – rischiano di legittimare interventi discrezionali ispirati da considerazioni di politica economica o industriale, anziché da effettive e verificabili esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, che rappresentano, nell’ordinamento dell’Unione, l’unico fondamento idoneo a giustificare tali prerogative.

In particolare, l’esecutivo europeo individua un duplice ordine di violazioni. In primo luogo, il suddetto utilizzo dei poteri speciali contrasterebbe con gli articoli 49 e 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), poiché l’interferenza statale preventiva su riassetti proprietari, fusioni e acquisizioni potrebbe, da un lato, ostacolare l’accesso al mercato e l’espansione transfrontaliera di operatori stabiliti in altri Stati membri (in violazione della libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE) e, dall’altro, condizionare o limitare i movimenti di capitale all’interno dell’Unione mediante decisioni non ancorate a criteri tecnici, stabili e pienamente sindacabili (in violazione della libera circolazione dei capitali ex art. 63 TFUE). In secondo luogo, la Commissione osserva che lo scrutinio governativo italiano su operazioni bancarie – incidendo direttamente su assetti proprietari e riorganizzazioni già soggette a vigilanza prudenziale – determina una sovrapposizione istituzionale non coerente con il c.d. Meccanismo di Vigilanza Unico. Invero, ai sensi del Reg. (UE) 1024/2013 che istituisce tale meccanismo, la BCE esercita in via esclusiva il potere di supervisione prudenziale sulle banche significative dell’area euro, inclusa l’autorizzazione alle acquisizioni di partecipazioni qualificate, nonché i controlli su solidità patrimoniale, governance del rischio e tutela della stabilità sistemica di tali banche. L’impianto normativo del Golden Power, invece, consente allo Stato di innestare un ulteriore livello di scrutinio di matrice politico-economica in una fase che l’ordinamento dell’Unione ha già integralmente devoluto alla vigilanza tecnica centralizzata della BCE, ponendo così una questione di incompatibilità con il riparto di competenze delineato dal quadro europeo. Da ultimo, la Commissione solleva anche profili di incompatibilità con la Direttiva 2013/36/UE sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, il cui impianto, letto nel contesto del sistema delle fonti UE, presuppone che il controllo su requisiti prudenziali e sugli assetti proprietari delle banche non possa essere assoggettato a un filtro statale parallelo, se non entro limiti di sicurezza, proporzionati e non discrezionali, ritenuti assenti nell’attuale impianto del Golden Power.

A scanso di equivoci, si precisa che la presente procedura di infrazione è separata e distinta dalla diversa procedura di interlocuzione istituzionale avviata dalla Commissione nei confronti dell’Italia nei mesi scorsi, in relazione all’art. 21, par. 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni, nell’ambito del caso UniCredit–Bpm, in cui Bruxelles aveva espresso dubbi sull’applicazione dei poteri speciali rispetto a un’operazione qualificabile come interamente “domestica”.

L’iniziativa del 21 novembre scorso, infatti, non attiene al decreto adottato dal Governo italiano sul caso Unicredit-BPM, bensì alla disciplina Golden Power considerata nel suo impianto normativo generale, con specifico riferimento alla sua estensione e al suo utilizzo nel settore bancario. L’oggetto dello scrutinio europeo è quindi la cornice legislativa interna che, a monte, ha reso possibile l’intervento governativo nell’operazione UniCredit–Banco Bpm, ponendo una questione di compatibilità sistemica della normativa nazionale in sé, e non dell’atto amministrativo che ne ha costituito l’applicazione concreta.

L’Italia dispone ora di due mesi per trasmettere alla Commissione le proprie osservazioni, nonché per illustrare gli eventuali interventi correttivi che intende adottare al fine di superare i rilievi sollevati. Qualora la risposta non fosse ritenuta soddisfacente, l’iter proseguirebbe con l’adozione di un parere motivato, con cui Bruxelles formalizzerebbe in modo definitivo la contestazione delle violazioni; in ultima istanza, persistendo l’incompatibilità, la procedura potrebbe sfociare nel deferimento alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, chiamata a pronunciarsi sulla conformità della disciplina nazionale al diritto dell’Unione.

L’esito di questo confronto istituzionale potrebbe avere riflessi importanti sulla futura conformazione dei poteri speciali del governo italiano e, di riflesso, sulla certezza giuridica delle operazioni straordinarie che coinvolgono istituti di credito.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, hanno acquisito una rilevante esperienza in materia di Golden Power e di tutte le normative di controllo dell’attività privata in ottica di sicurezza.

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