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CBAM: COMMISSIONE INTRODUCE NUOVE REGOLE OPERATIVE E PROPONE ESTENSIONI DELLA NORMATIVA

Studio Legale Padovan

Il 17 dicembre 2025 la Commissione europea ha annunciato l’adozione di atti delegati e di esecuzione per completare il quadro normativo del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Questi interventi, che tengono conto delle semplificazioni precedentemente adottate (link del post in cui ne parliamo), chiariscono le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 a partire dal 1° gennaio 2026, data di avvio della fase definitiva del meccanismo.

Parallelamente, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento, che amplia l’ambito di applicazione del CBAM includendo prodotti derivati dell’acciaio e dell’alluminio a valle della catena del valore e introduce una serie di modifiche, tra cui quelle relative ai Paesi EFTA e all’importazione di energia elettrica.

È stata inoltre presentata un’ulteriore proposta di regolamento volta a istituire un fondo temporaneo di sostegno ai produttori UE di beni soggetti al CBAM, con l’obiettivo di mitigare i rischi di perdita di competitività sui mercati esteri.

Di seguito si riportano le novità di maggiore interesse.

I. Proposta di estensione ai prodotti a valle derivati dell’acciaio e dell’alluminio e rafforzamento delle misure anti-elusione

Come anticipato, la Commissione europea ha presentato una nuova proposta di regolamento COM (2025) 989 final che modifica il Regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda l’estensione del suo ambito ai beni a valle e le misure anti-elusione.

Tale proposta nasce dalla volontà dell’esecutivo europeo di rafforzare l’efficacia del CBAM e contrastare i rischi di carbon leakage.

La principale novità riguarda l’estensione del CBAM a prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio, comprendendo circa 180 categorie di beni che si aggiungono ai prodotti elencati all’interno dell’Allegato I del Regolamento CBAM.

Tra i prodotti più rilevanti inclusi figurano:

  • Macchinari industriali e componentistica: motori a combustione interna (8408), pompe per liquidi (8413), bruciatori industriali (8416), macchine utensili (8464), macchine per fusione e stampaggio dei metalli (8454).
  • Macchinari per movimentazione e costruzione: gru e apparecchi di sollevamento (8426), carrelli industriali e macchine di movimentazione (8427–8428), macchine agricole e forestali (8432).
  • Elettronica e apparecchiature elettriche: motori elettrici e generatori (8501–8504), trasformatori, cavi e conduttori elettrici contenenti acciaio o alluminio (8544).
  • Veicoli e relativi componenti: veicoli per trasporto merci e parti come telai, carrozzerie e sistemi di sospensione (8704–8708).
  • Beni di consumo e arredi metallici: elettrodomestici come lavatrici e asciugatrici (8450–8451) e mobili metallici (9401–9403).

L’estensione comporterà un aumento dei costi di conformità per gli importatori UE e i loro fornitori extra-UE, dovuto al tracciamento dell’origine delle merci, alla raccolta di stime verificate delle emissioni incorporate, alla presentazione delle dichiarazioni CBAM e all’acquisto e restituzione dei certificati CBAM.

I.I Integrazione del CBAM nello SEE ed esenzioni energetiche

Sempre all’interno della proposta di regolamento, l’articolo 2 verrebbe modificato e così l’Allegato III del Reg. 2023/956 prevedendo che, con l’integrazione del CBAM nello Spazio Economico Europeo (SEE), i Paesi EFTA che applicano il meccanismo non siano considerati Paesi terzi, determinando la creazione di un’area comune UE-EFTA ai fini dell’applicazione del CBAM.

È prevista l’estensione del CBAM ai prodotti trasformati derivanti da merci originarie di Paesi terzi che siano state introdotte nell’Unione nell’ambito del regime di perfezionamento attivo e successivamente riesportate verso Stati EFTA aderenti al CBAM. Restano invece escluse dall’applicazione del meccanismo le merci già immesse in libera pratica negli Stati EFTA interessati.

Viene infine completata l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, prevista per i Paesi terzi e i territori che dispongono di un mercato dell’energia elettrica integrato con il mercato interno dell’Unione attraverso l’accoppiamento dei mercati. A tal fine, è introdotto all’articolo 2 il nuovo paragrafo 7(a), che prevede la possibilità di concludere un Memorandum d’intesa tra la Commissione e il Paese terzo interessato, previa valutazione da parte della Commissione dell’integrale recepimento dell’acquis dell’Unione in materia di mercato dell’energia elettrica.

Il Memorandum definirà nel dettaglio il calendario per l’applicazione dell’esenzione dal CBAM, anche con riferimento alle attività tecniche ancora da completare tra i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO), nonché le modalità di attuazione di uno strumento di fissazione del prezzo del carbonio equivalente al sistema EU ETS per la produzione di energia elettrica

I.II Rafforzamento degli obblighi e delle misure anti-elusione del CBAM

La proposta introduce inoltre la nozione di pratiche abusive, rafforzando gli obblighi informativi e di tracciabilità in capo agli importatori e ai rappresentanti doganali, nonché ampliando il contenuto delle dichiarazioni CBAM. In tale contesto, vengono attribuiti maggiori poteri di verifica, controllo e revisione alla Commissione e alle autorità competenti.

Sono previste regole più dettagliate per il calcolo e la verifica delle emissioni incorporate, con specifico riferimento sia ai materiali precursori sia ai prodotti downstream, nonché chiarimenti in merito al riconoscimento dei prezzi del carbonio eventualmente pagati nei Paesi terzi.

Ulteriori interventi riguardano il funzionamento del sistema dei certificati CBAM, la definizione delle responsabilità degli operatori economici e il rafforzamento delle misure anti-elusione, inclusa l’introduzione di una clausola di salvaguardia a tutela del mercato interno. Per quanto concerne l’elettricità importata, viene infine rivisto il metodo di calcolo delle emissioni, prevedendo una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei dati reali.

II. Atti delegati e di esecuzione per la fase definitiva del CBAM

Sono stati adottati diversi atti delegati e di esecuzione che stabiliscono le regole operative del CBAM a partire dal 1° gennaio 2026. In particolare, sono stati definiti o aggiornati:

  • Metodologia di calcolo delle emissioni: regole per i produttori extra-UE su come monitorare e calcolare le emissioni incorporate, includendo emissioni dirette e indirette; in caso di mancata applicazione, gli importatori utilizzeranno valori predefiniti.
  • Verifica delle emissioni e accreditamento dei verificatori: principi di verifica per verificatori accreditati, condizioni di accreditamento, basati su EU ETS e standard ISO internazionali; i richiedenti possono provenire anche da Paesi terzi ma devono essere accreditati da organismi UE.  (vedi nostro post al riguardo)
  • Prezzo dei certificati CBAM: modalità di calcolo e pubblicazione del prezzo, riflettendo la media settimanale delle quote ETS; per beni importati nel 2026, il prezzo rifletterà la media trimestrale ETS.
  • Registro definitivo CBAM: standardizzazione e sicurezza del registro, accesso facilitato per dichiaranti autorizzati e autorità doganali, miglioramento dello scambio di informazioni tra Commissione e autorità competenti.
  • Condizioni e procedure per dichiaratori CBAM autorizzati: semplificazione della procedura di autorizzazione, consultazione facoltativa di altre autorità competenti, possibilità per importatori autorizzati entro il 31 marzo 2026 di continuare provvisoriamente le importazioni fino alla decisione finale.
  • Valori predefiniti: stabiliti per codice combinato e Paese di origine nel periodo definitivo.
  • Ambito di comunicazione con le autorità doganali: definizione di quali informazioni condividere, frequenza e modalità.
  • Calcolo dell’adeguamento per le quote gratuite: determinazione del numero di certificati CBAM da consegnare in relazione alle quote gratuite ETS, basata su dati reali o benchmark CBAM predefiniti.

Ulteriori atti delegati e di esecuzione sono previsti per i primi mesi del 2026.

III. Proposta fondo temporaneo per la decarbonizzazione a sostegno degli operatori

La Commissione Europea ha presentato la proposta di regolamento COM(2025) 990 final per istituire un Temporary Decarbonisation Fund (TDF), volto a sostenere temporaneamente i produttori UE di beni soggetti al CBAM e ridurre il rischio di carbon leakage sui mercati esteri.

Il fondo coprirà parte dei costi del carbonio derivanti dall’ETS dell’UE per i beni ad alto rischio di carbon leakage, subordinatamente alla dimostrazione di investimenti in decarbonizzazione.

Il Fondo sarà finanziato dai contributi degli Stati membri e tali contributi corrisponderanno al 25% dei proventi del CBAM riscossi dagli Stati membri quando vendono i certificati CBAM ai dichiaranti CBAM autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento CBAM.

Il TDF sarà gestito direttamente dalla Commissione e applicato alle produzioni 2026–2027, con erogazioni previste nel periodo 2028–2029. La richiesta di sostegno sarà presentata dalle autorità nazionali competenti entro il 31 marzo 2028, accompagnata da dati verificati sulla produzione e dimostrazione degli investimenti di decarbonizzazione.

Il sostegno sarà proporzionato alla produzione di beni ammissibili e calcolato sulla base delle quote EU ETS gratuite progressivamente eliminate, con limiti legati alle risorse disponibili del fondo. La Commissione verificherà i calcoli nazionali e adotterà decisioni vincolanti sull’erogazione ai beneficiari, con obblighi di trasparenza e controllo per garantire la corretta gestione dei fondi.

Si ricorda infine che gli atti delegati e di esecuzione saranno prossimamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Per quanto riguarda le due proposte legislative presentante dalla Commissione, il loro contenuto non è ancora definitivo e dovrà completare il suo consueto iter di esame e approvazione presso il Parlamento europeo e il Consiglio.

Lo Studio Legale Padovan, grazie alla consolidata esperienza maturata sin dalla pubblicazione del Regolamento CBAM, continuerà a monitorare gli sviluppi dell’iter legislativo e rimane a disposizione per assistere gli operatori nella comprensione e nell’applicazione delle nuove disposizioni, nonché nell’assistenza nelle relazioni con le autorità nazionali alla luce del nuovo quadro regolatorio.

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