In data 31 ottobre 2022, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione del 20 settembre 2022, contenente l’aggiornamento della Nomenclatura Combinata dell’Unione.
A partire dal prossimo 1° gennaio 2023, il Regolamento in questione andrà ad aggiornare l’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (c.d. Regolamento TARIC).
Diverse sono le novità introdotte dal nuovo Regolamento. In particolare, tra i circa 43 nuovi codici che verranno introdotti con tale ultimo aggiornamento, si segnalano in primo luogo diverse modifiche inerenti a specifiche materie prime come, ad esempio: alcune materie minerali e terre rare (e loro composti) nonché taluni materiali d’alluminio (legato e non).
Per quanto riguarda, invece, i prodotti industriali classificati nei capitoli 84 e 85 del Sistema Armonizzato, sono stati introdotti numerosi codici, volti a classificare determinate tipologie di stampanti 3D e di calamite, unitamente a specifici tipi di caricatori e raddrizzatori.
A questo proposito, nella tabella seguente, abbiamo provveduto a riepilogare alcune tra le principali novità introdotte dal Regolamento in questione:
Categoria di prodotto | Codici introdotti (Descrizione) |
Nuove materie minerali | 2530 90 30 (Materie minerali non nominate né comprese altrove: – altre: – – Celestina e stronzianite)
2530 90 40 (Materie minerali non nominate né comprese altrove: – altre: – – Spodumene, petalite, lepidolite, ambligonite, ectorite, jadarite e minerali simili, atti all’estrazione del Litio) 2530 90 50 (Materie minerali non nominate né comprese altrove: – altre: – – Bastnäsite, xenotimo e minerali simili, atti all’estrazione di metalli delle terre rare, scandio o ittrio) 2530 90 70 (Materie minerali non nominate né comprese altrove: – altre: – – altre) |
Terre rare e loro composti | 2805 30 21 (Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro: – – altri: – – – Di purezza, in peso, di 95% o piú: – – – – Cerio e lantanio)
2805 30 29 (Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro: – – altri: – – – Di purezza, in peso, di 95% o piú: – – – – Praseodimio, neodimio e samario) 2805 30 31 (Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro: – – altri: – – – Di purezza, in peso, di 95% o piú: – – – – Gadolinio, terbio e disprosio) 2805 30 39 (Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro: – – altri: – – – Di purezza, in peso, di 95% o piú: – – – – Europio, olmio, erbio, tulio, itterbio, lutezio e ittrio) 2846 90 40 (Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli: – altri: – – Composti del lantanio) 2846 90 50 (Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli: – altri: – – Composti del praseodimio, del neodimio o del samario) 2846 90 60 (Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli: – altri: – – Composti del gadolinio, del terbio o del disprosio) 2846 90 70 (Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli: – altri: – – Composti dell’europio, dell’olmio, dell’erbio, del tulio, dell’itterbio, del lutezio o dell’ittrio) |
Alluminio e leghe di alluminio | 7601 10 10 (Alluminio greggio: – Alluminio non legato: – – Placche)
7601 10 90 (Alluminio greggio: – Alluminio non legato: – – altri) 7601 20 30 (Alluminio greggio: – Leghe di alluminio: – – Placche) 7601 20 40 (Alluminio greggio: – Leghe di alluminio: – – Billette) |
Stampanti 3D | 8485 80 10 (Macchine per la fabbricazione additiva: – altre: – –Macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali)
8485 80 90 (Macchine per la fabbricazione additiva: – altre: – – altre) |
Materiale elettrico | 8504 40 60 (Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: – Convertitori statici: – – Caricatori di accumulatori)
8504 40 83 (Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: – Convertitori statici: – – altri: – – – Raddrizzatori) 8504 40 85 (Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: – Convertitori statici: – – altri: – – – Ondulatori: – – – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA) 8504 40 86 (Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: – Convertitori statici: – – altri: – – – Ondulatori: – – – – di potenza superiore a 7,5 kVA) 8504 40 95 (Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: – Convertitori statici: – – altri: – – – altri) |
Calamite | 8505 11 10 (Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche: – Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione: – – di metallo: – – – contenenti neodimio, praseodimio, disprosio o samario)
8505 11 90 (Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche: – Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione: – – di metallo: – – – altri) |
Diverse, dunque, saranno le modifiche che verranno introdotte con il nuovo aggiornamento dell’allegato I del Regolamento TARIC. Come dimostrato dall’introduzione delle misure sanzionatorie dovute alla crisi russo-ucraina, la classificazione doganale delle merci ha ormai assunto un’importanza cruciale non solo ai fini dell’importazione, ma anche ai fini dell’esportazione delle merci verso Paesi sanzionati.
Pertanto, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, per molti operatori sarà necessario procedere ad un aggiornamento dei codici di classificazione abitualmente dichiarati per l’importazione e l’esportazione delle merci movimentate.
In questo senso, lo Studio Legale Padovan vanta un’esperienza consolidata nello svolgimento delle attività di classificazione doganale delle merci. Su richiesta dei propri clienti, lo Studio è pertanto in grado di redigere pareri pro veritate sulla corretta classificazione dei beni destinati all’importazione e all’esportazione, anche al fine di assisterli nel cogliere eventuali benefici daziari ovvero ad accertare l’effettiva soggezione alle misure restrittive unionali (es. contro Russia, Bielorussia, Iran, ecc.).